La
risposta della Redazione
Intrattenimenti musicali di un ristorante
Egregio
Signor Fabrizio,
lo
svolgimento delle c.d. "attività temporanee" poste a corredo
dell'attività principale, possono essere autorizzate, anche in deroga ai valori
limite di rumore richiamati dal
d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore", da parte del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera h), della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico". Nel qual caso, il Comune è tenuto ad indicare
le opportune fasce orarie all'interno delle quali tali attività possono aver
luogo e le idonee misure tecnico/organizzative ritenute utili per ridurre al
minimo il disturbo arrecato alla popolazione esposta al rumore. Allo stesso
Comune spetta altresì il compito di vigilare e controllare circa l'osservanza
delle disposizioni impartire, la violazione delle quali è punita con la sanzione
amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 3, della menzionata Legge
quadro, cui può essere fatta seguire, a insindacabile giudizio
dell'Autorità, la revoca dell'autorizzazione.
In
assenza di tale titolo autorizzativo, le attività musicali sono assoggettate al
rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione) indicati
dalla Classificazione acustica del territorio comunale, e dei valori
limite differenziali di immissione, di cui all'articolo 4, comma 1, del
citato d.P.C.M. del '97.
La
verifica dei predetti limiti può essere richiesta all'Agenzia Regionale per
la Protezione dell'Ambiente (ARPA) nei modi dalla stessa indicata.
Qualora all'esito delle verifiche fonometriche venisse accertato il supero di
uno dei predetti valori limite, a carico del trasgressore è prevista
l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma
2, della L.447/95, oltre all'emanazione di apposita diffida sindacale con
la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie di rumore
indicate dalla Legge.
Restano in ogni caso fatte salve le eventuali responsabilità penali in capo
all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo
delle persone, qualora il rumore lamentato presenti un potenziale disturbo a
carico di una pluralità di soggetti esposti, ovvero coinvolga più abitazioni,
nel qual caso il disturbo lamentato potrà essere presentato all'attenzione dell'Autorità
Giudiziaria al fine di una sua valutazione.
Cordiali saluti.
La Redazione:
23.06.2018