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La risposta della Redazione

 

 

Intrattenimenti musicali di un ristorante

 

Egregio Signor Fabrizio,

lo svolgimento delle c.d. "attività temporanee" poste a corredo dell'attività principale, possono essere autorizzate, anche in deroga ai valori limite di rumore richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", da parte del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Nel qual caso, il Comune è tenuto ad indicare le opportune fasce orarie all'interno delle quali tali attività possono aver luogo e le idonee misure tecnico/organizzative ritenute utili per ridurre al minimo il disturbo arrecato alla popolazione esposta al rumore. Allo stesso Comune spetta altresì il compito di vigilare e controllare circa l'osservanza delle disposizioni impartire, la violazione delle quali è punita con la sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 3, della menzionata Legge quadro, cui può essere fatta seguire, a insindacabile giudizio dell'Autorità, la revoca dell'autorizzazione.

In assenza di tale titolo autorizzativo, le attività musicali sono assoggettate al rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione acustica del territorio comunale, e dei valori limite differenziali di immissione, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato d.P.C.M. del '97.

La verifica dei predetti limiti può essere richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) nei modi dalla stessa indicata.

Qualora all'esito delle verifiche fonometriche venisse accertato il supero di uno dei predetti valori limite, a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della L.447/95, oltre all'emanazione di apposita diffida sindacale con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie di rumore indicate dalla Legge.

Restano in ogni caso fatte salve le eventuali responsabilità penali in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone, qualora il rumore lamentato presenti un potenziale disturbo a carico di una pluralità di soggetti esposti, ovvero coinvolga più abitazioni, nel qual caso il disturbo lamentato potrà essere presentato all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria al fine di una sua valutazione.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 23.06.2018

 

 

 

 

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