La
risposta della Redazione
...Inquinamento acustico da mezzi agricoli nei pressi di una zona
residenziale
Gent.ma Lettrice,
partiamo col dire che le attività da Lei descritte, riconducibili
all'impiego di mezzi agricoli, rientrano nella vasta eccezione di "sorgenti
sonore mobili", assunte dall'art. 2, c. 1, lettera d) della L.447/95 recante
"Legge quadro sull'inquinamento acustico", in quanto la loro presenza è
limitata nel tempo o nello spazio, a seconda delle esigenze espresse dal caso.
Tali sorgenti sonore sono assoggettate al rispetto dei valori limite di
emissione di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", ossia ai valori apposti dalle
norme di omologazione e certificazione dei mezzi agricoli alle quali queste
fanno riferimento. Pare dunque evidente che una siffatta limitazione, spesso,
non risulta sufficiente ed adeguata per offrire debito riscontro ai disagi
lamentati, allorquando il loro funzionamento avvenga in prossimità di edifici ad
uso abitativo, nei quali la quiete e la tranquillità divengono elementi
essenziali per il loro pieno godimento. A tal fine, l'art. 6, c. 1, lettera e)
della menzionata Legge quadro demanda agli Enti locali (Comuni) la
facoltà, ossia il potere-dovere, di istituire apposite regolamentazioni
che sopperiscano, come nel caso da Lei presentato, all'esigenza di tutela della
popolazione esposta a rumori indesiderati, istituendo il ricorso a specifiche
fasce orarie o procedure organizzative che assolvano adeguatamente a
contemperare due così contrapposte esigenze.
Ciò considerato, non resta che invocare davanti all'Autorità
amministrativa locale, a mezzo di apposita richiesta scritta, l'osservanza delle
eventuali disposizioni regolamentari, laddove presenti, o l'istituzione di nuove
nel caso queste risultino assenti.
In alternativa, laddove venisse a disporre di adeguate risorse,
Le è data facoltà di presentare il ricorso, assunto ai sensi dell'art. 844 cod.
civ. in materia di immissioni moleste, apprestato dal vigente Ordinamento
civilistico, previo adeguato supporto tecnico/legale, al fine di promuovere
l'opportuno riconoscimento degli eventuali danni patiti (biologici e/o morali)
desunti a partire dalla contestazione circa l'avvenuto supero della c.d. "normale
tollerabilità".
Cordialmente.