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Ultimo aggiornamento: 07 ottobre 2018

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La risposta della Redazione

 

 

...Inquinamento acustico da mezzi agricoli nei pressi di una zona residenziale

 

Gent.ma Lettrice,

partiamo col dire che le attività da Lei descritte, riconducibili all'impiego di mezzi agricoli, rientrano nella vasta eccezione di "sorgenti sonore mobili", assunte dall'art. 2, c. 1, lettera d) della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in quanto la loro presenza è limitata nel tempo o nello spazio, a seconda delle esigenze espresse dal caso. Tali sorgenti sonore sono assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ossia ai valori apposti dalle norme di omologazione e certificazione dei mezzi agricoli alle quali queste fanno riferimento. Pare dunque evidente che una siffatta limitazione, spesso, non risulta sufficiente ed adeguata per offrire debito riscontro ai disagi lamentati, allorquando il loro funzionamento avvenga in prossimità di edifici ad uso abitativo, nei quali la quiete e la tranquillità divengono elementi essenziali per il loro pieno godimento. A tal fine, l'art. 6, c. 1, lettera e) della menzionata Legge quadro demanda agli Enti locali (Comuni) la facoltà, ossia il potere-dovere, di istituire apposite regolamentazioni che sopperiscano, come nel caso da Lei presentato, all'esigenza di tutela della popolazione esposta a rumori indesiderati, istituendo il ricorso a specifiche fasce orarie o procedure organizzative che assolvano adeguatamente a contemperare due così contrapposte esigenze.

Ciò considerato, non resta che invocare davanti all'Autorità amministrativa locale, a mezzo di apposita richiesta scritta, l'osservanza delle eventuali disposizioni regolamentari, laddove presenti, o l'istituzione di nuove nel caso queste risultino assenti.

In alternativa, laddove venisse a disporre di adeguate risorse, Le è data facoltà di presentare il ricorso, assunto ai sensi dell'art. 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste, apprestato dal vigente Ordinamento civilistico, previo adeguato supporto tecnico/legale, al fine di promuovere l'opportuno riconoscimento degli eventuali danni patiti (biologici e/o morali) desunti a partire dalla contestazione circa l'avvenuto supero della c.d. "normale tollerabilità".

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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