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Infrastrutture stradali e ferroviarie
Il decreto “ferrovie” (D.P.R. n. 459/98) prima e quello “strade” (D.P.R. n. 142/04) poi, hanno introdotto un principio di assoluto rilievo, ossia che l’opera di mitigazione acustica, eventualmente necessaria al rispetto dei valori limite di rumorosità nei casi di infrastrutture esistenti, è a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire. Prima di tale disposizione, infatti, era valido il principio secondo cui “chi inquina paga”, in parole povere, l’onere del risanamento acustico spetta al soggetto che produce il rumore o al responsabile del disturbo arrecato. Tale nuovo principio, tuttavia, è ristretto ai soli casi di infrastruttura (ferroviaria o stradale) esistente e qualora il permesso di costruire sia stato rilasciato dopo l’entrata in vigore delle norme di riferimento. Il significato espresso pare, quindi, chiaro, chi desidera costruire vicino ad un’infrastruttura rumorosa deve essere consapevole del fatto che è necessario, prima di tutto, accollarsi l’onere del risanamento. A tal fine, occorre valutare se l’edificio sia esposto al superamento dei limiti di legge e, se tale ipotesi è confermata, adottare gli idonei interventi di mitigazione acustica. Una soluzione, questa, certamente singolare e, a mio personale giudizio, utile per contenere la spesa pubblica destinata a risanamenti che, altrimenti, non avrebbero mai fine, giacché, con sempre maggior frequenza, alle aree già edificate, poste a ridosso di dette infrastrutture, se ne aggiungono sempre di nuove. Inoltre, tale disposizione potrà scoraggiare la costruzione di edifici vicino a strade e ferrovie, giacché i costi per la realizzazione delle opere di mitigazioni sono elevati. Nonostante l’entrata in vigore delle menzionate norme sia oramai datata (19 gennaio 1999 per il decreto "ferrovie" e 16 giugno 2004 per il decreto "strade"), sono ancora molti, certamente troppi, gli edifici che vengono costruiti senza tener conto di tale vincolo, non solo per responsabilità della committenza ma anche per la mancata verifica, da parte delle Amministrazioni locali, circa l’osservanza di tale adempimento all’atto del rilascio della relativa autorizzazione. È prevedibile, quindi, che in assenza di un’adeguata opera di controllo possano crescere il numero dei contenziosi fra l’acquirente e il progettista/costruttore, al fine di far valere in giudizio il danno patito, ossia il diritto di poter fruire adeguatamente della propria abitazione. Molte sono le precauzioni che possono e, anzi, devono essere adottate al momento dell’acquisto di una casa. In primo luogo, sincerarsi che il progettista/costruttore abbia provveduto, attraverso idonea valutazione previsionale o per mezzo di misure fonometriche in campo, a quantificare l’entità delle emissioni sonore presenti in facciata all’edificio e, qualora eccedenti i valori limite indicati dalla normativa, abbia realizzato gli idonei interventi. Un ruolo di fondamentale importanza spetta anche alle Amministrazioni locali, le quali possono vincolare l’autorizzazione all’edificazione all’attestazione, da parte di un tecnico in acustica, circa la necessità o meno di dover prevedere adeguate opere di mitigazione. In ogni caso, resta chiaro che, fra tutte le soluzioni possibili, quella certamente più importante, per efficacia e durata, consiste nel costruire i nuovi edifici a sufficiente distanza da strade e ferrovie. Una soluzione tanto semplice quanto difficile da attuare, in una realtà in cui la salubrità degli occupanti non riveste, di certo, l’attenzione che merita.
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