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Egregio Signor Giuseppe, nel presentare alcune considerazioni, partiamo col rilevare che gli esiti espressi dalle verifiche fonometriche condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) hanno posto in chiara evidenza che l'entità delle immissioni sonore generate dal tratto di strada contestato risultano eccedere i limiti previsti dal d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447). Ciò determina a carico del gestore dell'infrastruttura l'obbligo di includere tale arteria stradale all'interno del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore previsto dal D.M. 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore). Pare altresì utile ricordare che la limitazione del rumore generato nell'esercizio delle infrastrutture stradali non può prescindere dalla definizione e sviluppo degli assetti urbanistici che dovrebbero avere premura di definire, attraverso un'analisi predittiva, l'incremento di rumore generato a seguito dello sviluppo e utilizzo del territorio secondo una specifica vocazione, sia essa di tipo produttivo, commerciale o abitativo, da includere anche nella gestione del Piano Urbano del Traffico di cui all'articolo 36, del Codice della Strada, reso obbligatorio per i Comuni con oltre 30.000 abitanti, il quale è finalizzato anche alla riduzione dell'inquinamento acustico (comma 4). La definizione di tale piano risulta inoltre particolarmente utile in quei casi ove siano facilmente prevedibili dei significativi incrementi dei flussi veicolari su determinati assi stradali, in conseguenza dei quali si abbia a generare un aumento dei livelli di rumore, fors'anche eccedenti quelli indicati dalla specifica normativa di riferimento (d.P.R. 142/2004). Fatto dunque salvo questa necessaria premessa, la definizione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore possono includere differenti strumenti tra i quali vengono annoverati: la riduzione della velocità, la riduzione dei flussi veicolari, la differente composizione del traffico (ed es. istituendo il divieto al transito dei mezzi pesanti almeno durante il periodo notturno), la realizzazione di schermi protettivi, etc.. Qualora tali interventi non risultassero ancora sufficienti e comunque non sia tecnicamente possibile l'azione di altri interventi, è previsto, ai sensi dell'articolo 6, del menzionato d.P.R. 142/04, l'adozione di interventi direttamente sui ricettori (coibentazione acustica degli edifici) al fine di assicurare all'interno degli stessi il rispetto di adeguati limiti (40 dB(A) notturno per i ricettori ad uso abitativo). La questione presentata appare dunque assai complessa poiché intercetta differenti aspetti, il principale dei quali sembra essere riconducibile ad una progressiva intensificazione dei volumi di traffico sull'arteria stradale che hanno, man mano, determinato un significativo aumento dei livelli di rumore. Una scelta questa che ha posto le basi per portare ad una graduale controtendenza rispetto all'esigenza di salvaguardia della popolazione esposta al rumore, dal momento che i livelli verificati dall’Ente accertatore (ARPA) sono stati ritenuti ormai inaccettabili. A questo punto, riuscire a stimolare l'Amministrazione a rivedere, correggere o modificare determinate scelte, tra le quali quelle di realizzare una viabilità alternativa, è una questione che pare non possa esimersi dall’invocare l’intervento di un soggetto terzo (Giudice) il quale potrà semmai riuscire, a norma degli articoli 844 (Immissioni) e 2043 (Risarcimento per fatto illecito) del Codice civile, a dipanare la questione e, se del caso, imporre gli opportuni provvedimenti, oltreché definire gli eventuali risarcimenti per compensare quei residenti che, loro malgrado, sono stati costretti a subire le scelte operate dall'Amministrazione. Al riguardo, sembrano essere numerosi gli interventi promossi da cittadini esasperati dal rumore stradale davanti al Giudice i quali lamentano immissioni intollerabili, tra i quali spicca la recente notizia che il 15 febbraio 2022 il Tribunale Civile di Teramo che ha condannato il gestore di una strada a risarcire i danneggiati per i rumori intollerabili (https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/silvi-autostrade-condannata-per-inquinamento-acustico.html). La via per una controversia giudiziaria non è tuttavia sempre semplice, né tantomeno economica, anche se alle volte può rappresentare un utile strumento per invocare l'attenzione di un soggetto (gestore della strada) che potrebbe apparire in certi casi distratto o perfino riluttante ad assolvere con efficacia e solerzia alle esigenza espresse dalla cittadinanza e agli adempimenti di legge a questi impostigli. In tali casi, appare comunque utile voler dapprima procedere con un consulto di un legale attraverso il quale definire gli elementi di criticità derivati dalle scelte operate dall'Amministrazione che, in questo caso, sembra coincidere anche con il gestore della strada, rigettando quelle soluzioni intraprese che non si sono rivelate adeguate e comunque sufficienti per definire un’apprezzabile riduzione del rumore percepito o adatte per portare i livelli entro le soglie limite di rumore indicate dal menzionato d.P.R. 142/04. _____________________ Ulteriori approfondimenti - Risarcimento per inquinamento acustico da traffico
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La Redazione: 26.02.2022
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