Egregio Signor Giuseppe,
nel presentare alcune considerazioni,
partiamo col rilevare che gli esiti espressi dalle verifiche
fonometriche condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) hanno posto in chiara evidenza che l'entità
delle immissioni sonore generate dal tratto di strada contestato
risultano eccedere i limiti previsti dal
d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447). Ciò determina a carico del gestore
dell'infrastruttura l'obbligo di includere tale arteria stradale
all'interno del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore
previsto dal
D.M. 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).
Pare altresì utile ricordare che la
limitazione del rumore generato nell'esercizio delle infrastrutture
stradali non può prescindere dalla definizione e sviluppo degli assetti
urbanistici che dovrebbero avere premura di definire, attraverso
un'analisi predittiva, l'incremento di rumore generato a seguito dello
sviluppo e utilizzo del territorio secondo una specifica vocazione, sia
essa di tipo produttivo, commerciale o abitativo, da includere anche
nella gestione del Piano Urbano del Traffico di cui
all'articolo 36, del Codice della Strada, reso obbligatorio per i
Comuni con oltre 30.000 abitanti, il quale è finalizzato anche alla
riduzione dell'inquinamento acustico (comma 4). La definizione di
tale piano risulta inoltre particolarmente utile in quei casi ove siano
facilmente prevedibili dei significativi incrementi dei flussi veicolari
su determinati assi stradali, in conseguenza dei quali si abbia a
generare un aumento dei livelli di rumore, fors'anche eccedenti quelli
indicati dalla specifica normativa di riferimento (d.P.R. 142/2004).
Fatto dunque salvo questa necessaria
premessa, la definizione degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore possono includere differenti strumenti tra i quali vengono
annoverati: la riduzione della velocità, la riduzione dei flussi
veicolari, la differente composizione del traffico (ed es. istituendo il
divieto al transito dei mezzi pesanti almeno durante il periodo
notturno), la realizzazione di schermi protettivi, etc..
Qualora tali interventi non risultassero
ancora sufficienti e comunque non sia tecnicamente possibile l'azione di
altri interventi, è previsto, ai sensi dell'articolo 6, del menzionato
d.P.R. 142/04, l'adozione di interventi direttamente sui ricettori
(coibentazione acustica degli edifici) al fine di assicurare all'interno
degli stessi il rispetto di adeguati limiti (40 dB(A) notturno per i
ricettori ad uso abitativo).
La questione presentata appare dunque assai
complessa poiché intercetta differenti aspetti, il principale dei quali
sembra essere riconducibile ad una progressiva intensificazione dei
volumi di traffico sull'arteria stradale che hanno, man mano,
determinato un significativo aumento dei livelli di rumore. Una scelta
questa che ha posto le basi per portare ad una graduale controtendenza
rispetto all'esigenza di salvaguardia della popolazione esposta al
rumore, dal momento che i livelli verificati dall’Ente accertatore
(ARPA) sono stati ritenuti ormai inaccettabili.
A questo punto, riuscire a stimolare
l'Amministrazione a rivedere, correggere o modificare determinate
scelte, tra le quali quelle di realizzare una viabilità alternativa, è
una questione che pare non possa esimersi dall’invocare l’intervento di
un soggetto terzo (Giudice) il quale potrà semmai riuscire, a
norma degli articoli 844 (Immissioni) e 2043 (Risarcimento per
fatto illecito) del Codice civile, a dipanare la questione e, se del
caso, imporre gli opportuni provvedimenti, oltreché definire gli
eventuali risarcimenti per compensare quei residenti che, loro malgrado,
sono stati costretti a subire le scelte operate dall'Amministrazione.
Al riguardo, sembrano essere numerosi gli
interventi promossi da cittadini esasperati dal rumore stradale davanti
al Giudice i quali lamentano immissioni intollerabili, tra i quali
spicca la recente notizia che il 15 febbraio 2022 il Tribunale Civile di
Teramo che ha condannato il gestore di una strada a risarcire i
danneggiati per i rumori intollerabili (https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/silvi-autostrade-condannata-per-inquinamento-acustico.html).
La via per una controversia giudiziaria non è
tuttavia sempre semplice, né tantomeno economica, anche se alle volte
può rappresentare un utile strumento per invocare l'attenzione di un soggetto
(gestore della strada) che potrebbe apparire in certi casi distratto o
perfino riluttante ad assolvere con efficacia e solerzia alle esigenza
espresse dalla cittadinanza e agli adempimenti di legge a questi
impostigli.
In tali casi, appare comunque utile voler
dapprima procedere con un consulto di un legale attraverso il quale
definire gli elementi di criticità derivati dalle scelte operate
dall'Amministrazione che, in questo caso, sembra coincidere anche con il
gestore della strada, rigettando quelle soluzioni intraprese che non si
sono rivelate adeguate e comunque sufficienti per definire
un’apprezzabile riduzione del rumore percepito o adatte per portare i
livelli entro le soglie limite di rumore indicate dal menzionato d.P.R.
142/04.
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Ulteriori approfondimenti
-
Risarcimento per inquinamento acustico da traffico
-
Rumore Traffico veicolare