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La risposta della Redazione
...Impianto di climatizzazione insopportabile
Egregio Signor Luca, gli impianti tecnologici degli edifici sono assoggettai ai valori limite assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e, qualora siano a servizio di attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali, come nel caso di specie sono i plessi scolastici, anche al rispetto dei valori limite differenziali di immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La verifica dei predetti valori può essere demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) attraverso la procedura di attivazione dei controlli indicata dallo stesso Ente. Frequentemente, l'ARPA necessita di specifica istanza del Comune nel quale ha origine il fenomeno sonoro lamentato, il quale è chiamato a disporre, a correda dell'esposto, tutta una serie di informazioni fra le quali quelle legate ai limiti acustici previsti per il luogo dove viene percepito il disturbo, la conformità dei titoli autorizzativi disposti a carico dell'impianto ed altro ancora. Qualora all'esito delle verifiche venisse accertato il supero di anche uno solo dei predetti valori, a carico del soggetto responsabile è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori limite. Nel salutarla, rivolgiamo un cordiale saluto.
La Redazione: 23.05.2015
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