La
risposta della Redazione
...Impianto di climatizzazione insopportabile
Egregio Signor Luca,
gli impianti tecnologici degli edifici sono assoggettai ai
valori limite assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla
Classificazione Acustica del territorio comunale e, qualora siano a servizio
di attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali, come
nel caso di specie sono i plessi scolastici, anche al rispetto dei valori
limite differenziali di immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del
d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore".
La verifica dei predetti valori può essere demandata all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) attraverso la procedura di
attivazione dei controlli indicata dallo stesso Ente. Frequentemente, l'ARPA
necessita di specifica istanza del Comune nel quale ha origine il fenomeno
sonoro lamentato, il quale è chiamato a disporre, a correda dell'esposto, tutta
una serie di informazioni fra le quali quelle legate ai limiti acustici previsti
per il luogo dove viene percepito il disturbo, la conformità dei titoli
autorizzativi disposti a carico dell'impianto ed altro ancora.
Qualora all'esito delle verifiche venisse accertato il supero di
anche uno solo dei predetti valori, a carico del soggetto responsabile è
prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo
10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida
con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori limite.
Nel salutarla, rivolgiamo un cordiale saluto.
La Redazione: 23.05.2015