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Impianti tecnologici interni agli edifici Gennaio 2006 - A cura di Luciano Mattevi
In primo luogo, preme precisare che la norma di riferimento, cui riferirsi nella realizzazione degli edifici, è costituita dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, il quale fissa i criteri e le metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi. In particolare, oltre a stabilire i valori di fonoisolamento, individua i valori massimi di rumorosità prodotti dagli impianti tecnologici, compresi nella più ampia definizione di “servizi”. Il decreto distingue i servizi a funzionamento discontinuo, quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e la rubinetteria da i servizi a funzionamento continuo, ossia impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. In relazione al tipo di “servizio” sono previsti dei valori limite di rumorosità massimi. Nel primo caso fissato in 35 dB(A) di livello massimo di pressione sonora ponderato “A” (LAmax); nel secondo caso è fissato in 25 dB(A) di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq). Le verifiche di tali livelli sonori devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, eccetto quello in cui il rumore si origina. La difficoltà di applicazione che ha incontrato tale decreto è, di certo, nota a tutti, anche se è legittimo attendersi che le limitazioni ivi contenute entrino presto a far parte della normale attività di controllo dell’Autorità amministrativa, al pari degli altri decreti attuativi della Legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, per la protezione della popolazione esposta al rumore. A conferma di quanto sostenuto, il Ministero dell’Ambiente al punto 4 della Circolare del 6 settembre 2004, avente ad oggetto “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”, ha precisato che “…a tutela della rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici»”. Sebbene non espressamente indicato, l’interpretazione maggiormente diffusa fra gli addetti ai lavori, confortata dal parere del Ministero dell'Ambiente prot. N. 880 del 9 marzo 1999, è quella che i valori limite indicati dal decreto sono applicabili agli edifici di nuova realizzazione e alle ristrutturazioni che prevedono il rifacimento di elementi strutturali significativi, comunque compresi fra quelli indicati dal decreto (facciate, pareti di separazione fra unità abitative, solai, infissi e impianti tecnologici), realizzati dopo la data di entrata in vigore del citato D.P.C.M., ossia dopo il 19 febbraio 1998. L’attestazione del rispetto dei valori limite dovrebbe essere fornita dal tecnico/progettista all’atto della dichiarazione di conformità alle norme vigenti, fra cui quelle concernenti i requisiti acustici, ai fini del rilascio dell’agibilità attraverso idoneo “collaudo” da eseguire a completamento dell’opera. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tale condizione è del tutto, o quasi, disattesa, per questo al soggetto disturbato non resta che richiedere le verifiche al Comune territorialmente competente, anche in relazione a specifica regolamentazione locale (norme di attuazione dei PRG o regolamenti locali di igiene e sanità), il quale provvederà con mezzi propri o per mezzo di incarico a personale qualificato (tecnico competente, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95) all’espletamento delle opportune verifiche del caso. In alternativa, non rimane che avviare un contenzioso con il progettista o con il costruttore dell’edificio, per mezzo di istanza al Tribunale Civile, allo scopo di rivendicare il danno patito. Personalmente, ritengo che poter contare su una efficace azione della Pubblica Amministrazione vada oltre gli stereotipi di quanti, fino ad oggi, hanno portato a considerare il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 una norma formalmente non applicabile a causa delle sue numerose incoerenze. Ritengo, invece, che sia necessario affidare ai pochi elementi certi le risposte di quanti lamentano questo rilevante problema.
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