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La risposta della Redazione
...L'inferno causato dal Circolino
Gent.ma Signora, laddove l’azione amministrativa in capo all'Autorità locale, seppur investita di ampi doveri-poteri per limitare o se non altro contrastare i fenomeni cagionati dall’inquinamento acustico, sia nell’ambito dell’iter autorizzativo, disposto ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera h) della L.447/95, sia nel promuovere l’avvio delle opportune verifiche fonometriche da Lei richieste, ritardi nell’esplicare tali azioni dovute per tentare di limitare gli effetti cagionati dal rumore, senza peraltro addurre un giustificato motivo, potranno manifestarsi le ragioni per sottoporre il caso direttamente all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, in relazione all’assunto in capo all’ex Art. 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazione o del riposo delle persone. A tal fine, risulta necessario che i rumori rivelino una diffusività del disturbo potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, come d'altronde parrebbe sussistere nel caso da Lei presentato. Al manifestarsi di tale circostanza, i censiti interessati dai rumori potranno presentare esposto alla Procura della Repubblica attraverso il quale fornire una spontanea trascrizione dei luoghi, dei fatti e degli eventuali effetti cagionati in conseguenza del disturbo lamentato, meglio se accompagnata da apposita rilevazione fonometrica, eseguita all’interno degli ambienti abitativi disturbati dal rumore ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Voi incaricato, con la quale supportare, a mezzo di idonea prova tecnica, l’entità dei disturbi denunciati, comprovante il supero dei limiti fissati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Cordialmente.
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