La
risposta della Redazione
...L'inferno causato dal Circolino
Gent.ma Signora,
laddove l’azione amministrativa in capo all'Autorità locale, seppur investita di
ampi doveri-poteri per limitare o se non altro contrastare i fenomeni cagionati
dall’inquinamento acustico, sia nell’ambito dell’iter autorizzativo,
disposto ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera h) della L.447/95, sia nel
promuovere l’avvio delle opportune verifiche fonometriche da Lei richieste,
ritardi nell’esplicare tali azioni dovute per tentare di limitare gli effetti
cagionati dal rumore, senza peraltro addurre un giustificato motivo, potranno
manifestarsi le ragioni per sottoporre il caso direttamente all’attenzione
dell’Autorità Giudiziaria, in relazione all’assunto in capo all’ex Art. 659 C.P.
che disciplina il disturbo delle occupazione o del riposo delle persone.
A tal fine, risulta necessario che i rumori rivelino una
diffusività del disturbo potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero
indeterminato di persone, come d'altronde parrebbe sussistere nel caso da Lei
presentato.
Al
manifestarsi di tale circostanza, i censiti interessati dai rumori potranno
presentare esposto alla Procura della Repubblica attraverso il quale fornire una
spontanea trascrizione dei luoghi, dei fatti e degli eventuali effetti cagionati
in conseguenza del disturbo lamentato, meglio se accompagnata da apposita
rilevazione fonometrica, eseguita all’interno degli ambienti abitativi
disturbati dal rumore ad opera di un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale (TCAA) da Voi incaricato, con la quale supportare, a mezzo di
idonea prova tecnica, l’entità dei disturbi denunciati, comprovante il supero
dei limiti fissati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”.
Cordialmente.