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Giurisprudenza
Casi di isolamento acustico degli edifici
Spesso l'offerta si trova impreparata nel rispondere appieno a tali esigenze, concentrata com'è a trarre, da quel bene, il massimo profitto. Di qui le ragioni per cui, di fronte a situazioni di sofferenza ed in mancanza di un’adeguata tutela del disturbato, da parte delle vigenti norme amministrative, è cresciuto il numero dei contenziosi in sede civile, fra l'acquirente dell'immobile e il progettista o l'impresa di costruzioni, allo scopo di far cessare le cause del disturbo e per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nell'ampia casistica delle vertenze giudiziarie, le rivendicazioni sono centrate principalmente su tre aspetti:
- la valutazione delle emissioni sonore in relazione al criterio giurisprudenziale della normale tollerabilità, ai sensi dell'art. 844 c.c.; - la valutazione dei requisiti acustici passivi dell'edificio, in relazione ai quali verificare il soddisfacimento del c.d. criterio di "buona tecnica"; - la quantificazione della svalutazione dell'immobile.
Il principio generale, su cui si fonda lo stesso d.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", è stato definito dal documento interpretativo numero 5 del 1994 recante "Protezione contro il rumore", in ottemperanza alla direttiva europea n. 89/106 del 1988, nel quale è richiesto che "l'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti della stessa e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire loro soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro". Su tale principio fondamentale si sono centrate e sviluppate le disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. Tale requisito, può riguardare tutte le opere, nella misura in cui la salute delle persone può essere influenzata dal livello dei rumori ai quali sono esposte, in relazione alla nozione di "benessere", applicabile al sonno, al riposo e alle attività lavorative. Tuttavia, mettere in correlazione il giudizio legato alla percezione sonora del soggetto disturbato con un dato tecnico di verifica in campo, attraverso cui definire la quantificazione dell'eventuale danno subito, è cosa assai complessa, prova ne sono le differenti interpretazioni giurisprudenziali in materia. Intraprendere un'azione civile significa voler rivendicare, di fronte al Giudice, il danno subito da un soggetto a seguito di un'accertata menomazione, sia essa di carattere patrimoniale che fisico. La casistica giurisprudenziale ha individuato tre grandi categorie di danno: danno patrimoniale, danno biologico e danno morale.
Il danno patrimoniale, comprende qualsiasi pregiudizio che incida sulla sfera dei beni di un dato soggetto e che sia suscettibile di valutazione economica.
Il danno biologico, interessa la sfera del diritto all'integrità psicofisica di una persona, comprendendo aspetti quali lo stress, una malattia che determini un'invalidità permanente o anche solo temporanea, fino a giungere ad una diminuzione della vita di relazione.
Il danno morale, ossia il danno che subisce il soggetto a seguito di dolore psichico, qui citato a titolo puramente informativo, giacché applicato solo quando derivi da reato.
Al danno corrisponde la sanzione del risarcimento che può avvenire in forma specifica (art. 2058 c.c.), attraverso il ripristino dello status quo ante, o per equivalente monetario (art. 2056 c.c.) corrispondente alla liquidazione di una somma di denaro commisurata al danno patito. Nel campo immobiliare, il danno che il bene subisce è principalmente attribuibile ad una diminuzione del suo valore commerciale, considerato che, noto il vizio del bene oggetto di contratto, lo stesso diviene meno appetibile ed il suo prezzo conseguentemente cala. Inoltre, il valore di un immobile deve essere considerato non solo come valore di vendita ma anche come valore d'uso. È questo il caso sicuramente più frequente, poiché la contestazione è avanzata da coloro che quel bene lo hanno in godimento e, proprio per questo, non vogliono cederlo. Fra le cause responsabili della perdita di valore dell'immobile v'è la considerazione che, "…in presenza di immissioni di rumore intollerabili, che ostacolano il pieno godimento del bene, queste incidono sulla personale libertà di condurre una vita domestica secondo le convenienti condizioni di quiete." (Cass.Civ. Sez. Un. 15 ottobre 1998, n. 10186). Tale principio sancisce il diritto di poter fruire liberamente, e quindi anche silenziosamente, della propria abitazione. Tuttavia, al fine di mettere in relazione la valutazione tecnica, attraverso verifiche sperimentali dei limiti di immissione sonora e requisiti acustici passivi degli edifici, con il profilo giurisprudenziale, inerente la valutazione del danno subito, è necessario verificare se l'opera è stata eseguita a "regola d'arte", ossia rispettando i tradizionali canoni di buona tecnica. Tale valutazione può essere estesa anche alla relazione tecnica redatta dal progettista, qualora la stessa risulti incompleta o difforme a quanto imposto dalla specifica normativa di settore. La relazione tecnica del progettista diviene, in questo caso, un atto di obbligazione contrattuale nei confronti dell'acquirente o committente dell'opera ma anche dell'impresa di costruzioni, poiché la stessa è conseguenza di una specifica norma (art. 13 d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.) e come tale soggetta alla valutazione del comportamento soggettivo di cui all'art. 1176 c.c. (Diligenza nell'adempimento), con riferimento alla natura dell’attività esercitata. Infatti, il contenuto dell’obbligazione consiste nelle tecniche proprie dell'attività specializzata e del grado di diligenza del progettista o dell'impresa, esperti entrambi in un’attività professionale, i quali dovranno operare in riferimento al risultato specifico che ha comportato l’obbligazione assunta, ossia all'individuazione delle necessarie opere di contenimento delle immissioni sonore, per il primo, e alla corretta esecuzione dei lavori, per il secondo. L’adempimento della prestazione secondo la regola d’arte, costituisce un'obbligazione di risultato che è rilevante per:
La verifica può essere estesa anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 134 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico sull’edilizia", il quale prevede che “…qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche se non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario“. Il risarcimento può risultare alle volte elevato, nell'ordine del 15-20% del valore dell'immobile, e anche oltre; tuttavia, la sua determinazione dipende da numerosi fattori, quali: posizione, valore dell'immobile, entità del disturbo, ecc., che differiscono da caso a caso.
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