La vita del condominio è
subordinata anche all'osservanza del Regolamento (ex art. 1138
c.c.) che ne disciplina i rapporti di vicinato, compreso la limitazione
delle attività, dell'uso delle apparecchiature e degli orari che possano
minacciare la quiete ed il riposo dei condomini.
All'amministratore del
condominio, in qualità di organo esecutivo, è conferito il compito di
assicurare l'osservanza del Regolamento, allorquando chiamato dal
condomine che lamenta il disturbo. Inoltre, all'amministratore
intercettato da adeguata segnalazione, in qualità di rappresentante e
qualora supportato dalla volontà dei condomini, potrebbe essere
conferito mandato per promuovere causa contro il trasgressore.
L'inosservanza del
Regolamento comporta, oltre alla eventuale sanzione e alla relativa
diffida avviate dall'amministratore del condominio, anche la possibilità
di portare il condomine renitente davanti all'Autorità civile (Giudice)
per invocare nei suoi confronti eventuali provvedimenti che possano
garantire la tutela della quiete. Fra le contestazioni, possono
propriamente essere considerate le illecite immissioni (art. 844 c.c.),
a condizione che l'entità dei livelli sonori prodotti da questo
apparecchio superi la soglia della c.d. "normale tollerabilità",
rilevata attraverso la consulenza di un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale (TCAA).
Alla luce di quanto sopra
esposto, pare dunque evidente che, al fine di preservare i rapporti
di buon vicinato e nel rispetto di una pacifica convivenza, sia
opportuno voler invitare il proprietario della girandola ad adottare
tutte le precauzioni necessarie per limitare il disturbo al riposo e
alla tranquillità dei condomini e, se del caso, a disinstallare tale
apparecchio, qualora la sua presenza non sottenda ad alcuna utilità
funzionale alle esigenze abitative.
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