La
risposta della Redazione
Funzioni religiose
Gent.ma Signora
Grazia,
sebbene l'esercizio delle professioni di fede siano garantite da principi costituzionali (Artt.
8 e 19 Cost.), anche se regolate dalla Legge, all'interno dell'ordinamento
pubblicistico tali professioni sono assimilate generalmente come
"attività professionali", quindi assoggettate ai valori limiti differenziali
di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Ne
consegue dunque che tali attività possono essere sottoposte a verifica fonometrica
da parte dell'Autorità di controllo, ossia dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA) o dal personale incaricato del Comune.
Qualora a seguito di detti controlli venissero accertati livelli di rumore superiori
ai predetti limiti, è prevista da parte del Comune l'irrogazione della sanzione
amministrativa, di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n.
447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e l'emanazione di
apposita diffida con la quale disporre l'adeguamento ai limiti.
L'esercizio di tali attività può altresì essere disciplinato
localmente da specifici regolamenti, disposti dal Comune ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della menzionata Legge quadro,
attraverso le quali fissare apposite fasce orarie o particolari forme inibitorie
all'impiego di apparecchiature per la diffusione della musica o della parola
attraverso impianti elettroacustici preamplificati, e quanto altro altro utile
per limitare il disturbo della popolazione esposta al rumore.
Infine, pur non disponendo di
adeguati elementi di supporto, pare comunque difficile prevedere che uno spazio
precedentemente destinato ad attività produttive, possa essere impiegato come
luogo di culto, senza un preventivo cambiamento di destinazione d'uso,
opportunamente vagliato e autorizzato dal Comune.
Data quindi la peculiarità del
caso presentato, pare utile voler essere accompagnati da un adeguato consulto
legale che possa, attraverso specifica richiesta di accesso agli atti, prendere
in considerazione anche la documentazione posta a corredo dei titoli
autorizzativi.
Resta comunque fatta salva la
possibilità di segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria anche in relazione
alle evidenti problematiche legate al rumore, in capo all'articolo 659 C.P. che
disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, sempreché
il disturbo lamentato coinvolga un numero indeterminato di censiti. Nel qual
caso, oltre ad una rappresentazione dei luoghi e dei fatti, anche a mezzo di
riprese audio-video, pare utile voler disporre di adeguata "prova tecnica"
fornita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), da Lei
incaricato, con la quale definire la valutazione circa il supero della c.d.
"normale tollerabilità" dei rumori
lamentati.
Cordiali saluti.
La Redazione: 11.07.2016