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La risposta della Redazione
Funzioni religiose
Gent.ma Signora Grazia, sebbene l'esercizio delle professioni di fede siano garantite da principi costituzionali (Artt. 8 e 19 Cost.), anche se regolate dalla Legge, all'interno dell'ordinamento pubblicistico tali professioni sono assimilate generalmente come "attività professionali", quindi assoggettate ai valori limiti differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Ne consegue dunque che tali attività possono essere sottoposte a verifica fonometrica da parte dell'Autorità di controllo, ossia dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) o dal personale incaricato del Comune. Qualora a seguito di detti controlli venissero accertati livelli di rumore superiori ai predetti limiti, è prevista da parte del Comune l'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre l'adeguamento ai limiti. L'esercizio di tali attività può altresì essere disciplinato localmente da specifici regolamenti, disposti dal Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della menzionata Legge quadro, attraverso le quali fissare apposite fasce orarie o particolari forme inibitorie all'impiego di apparecchiature per la diffusione della musica o della parola attraverso impianti elettroacustici preamplificati, e quanto altro altro utile per limitare il disturbo della popolazione esposta al rumore. Infine, pur non disponendo di adeguati elementi di supporto, pare comunque difficile prevedere che uno spazio precedentemente destinato ad attività produttive, possa essere impiegato come luogo di culto, senza un preventivo cambiamento di destinazione d'uso, opportunamente vagliato e autorizzato dal Comune. Data quindi la peculiarità del caso presentato, pare utile voler essere accompagnati da un adeguato consulto legale che possa, attraverso specifica richiesta di accesso agli atti, prendere in considerazione anche la documentazione posta a corredo dei titoli autorizzativi. Resta comunque fatta salva la possibilità di segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria anche in relazione alle evidenti problematiche legate al rumore, in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, sempreché il disturbo lamentato coinvolga un numero indeterminato di censiti. Nel qual caso, oltre ad una rappresentazione dei luoghi e dei fatti, anche a mezzo di riprese audio-video, pare utile voler disporre di adeguata "prova tecnica" fornita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), da Lei incaricato, con la quale definire la valutazione circa il supero della c.d. "normale tollerabilità" dei rumori lamentati. Cordiali saluti.
La Redazione: 11.07.2016
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