La
risposta della Redazione
Rumore da frigoriferi. Macchinari di un
supermercato
Egregio Signor
Paolo,
per definire
l'eventuale liceità delle immissioni sonore a specifiche soglie limite di rumore
è necessario provvedere attraverso apposita rilevazione strumentale (analisi
fonometrica) da assumere con riferimento ai limiti di accettabilità previsti
dalla vigente normativa pubblicistica in capo al d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", alla
soglia della c.d. "normale tollerabilità", qualora intendesse procedere
in sede civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 844 c.c. (immissioni),
o nell'abito del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,
disciplinato dall'articolo 659 C.P..
Quale fra questi
percorsi rappresenta quello più efficace e utile per potersi sollevare da una
condizione di disturbo, non è così facile da stabilire, perché fra i vari
aspetti da considerare v'è certamente quello della sensibilità del soggetto
esposto al rumore, il quale potrà ritenersi sgravato da una condizioni di
disturbo unicamente al raggiungimento di una determinata soglia di rumore.
Per la maggior parte
dei casi, l'iter pubblicistico, ossia quello assunto dalla Pubblica
Amministrazione attraverso l'instaurazione di apposito procedimento
amministrativo, rappresenta già di per sé un utile riferimento al quale trovare
adeguato riscontro ai problemi lamentati. Nel qual caso, è sufficiente
presentare richiesta di controllo al Comune e all'Agenzia Regionale per al
Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, secondo le modalità
dagli stessi indicati.
Per gli altri casi,
invece, risulta utile voler essere accompagnati da un consulto tecnico/legale
attraverso il quale definire le eventuali pretese, anche di carattere
risarcitorio, qualora venisse deciso di presentare ricorso davanti a Giudice di
Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.
Ad ogni buon conto,
tentare preliminarmente una via conciliativa con il responsabile dell'unità
commerciale, promossa anche per tramite dell'amministratore del condominio,
quale referente degli interessi condominiali, è di certo un utile nonché
pacifico rapporto di civile convivenza del quale oramai, sempre più
frequentemente, se n'é persa l'abitudine di voler considerare.
Cordiali saluti.
La Redazione:
01.04.2017