|
|
La risposta della Redazione
Rumore da frigoriferi. Macchinari di un supermercato
Egregio Signor Paolo, per definire l'eventuale liceità delle immissioni sonore a specifiche soglie limite di rumore è necessario provvedere attraverso apposita rilevazione strumentale (analisi fonometrica) da assumere con riferimento ai limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa pubblicistica in capo al d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", alla soglia della c.d. "normale tollerabilità", qualora intendesse procedere in sede civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 844 c.c. (immissioni), o nell'abito del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, disciplinato dall'articolo 659 C.P.. Quale fra questi percorsi rappresenta quello più efficace e utile per potersi sollevare da una condizione di disturbo, non è così facile da stabilire, perché fra i vari aspetti da considerare v'è certamente quello della sensibilità del soggetto esposto al rumore, il quale potrà ritenersi sgravato da una condizioni di disturbo unicamente al raggiungimento di una determinata soglia di rumore. Per la maggior parte dei casi, l'iter pubblicistico, ossia quello assunto dalla Pubblica Amministrazione attraverso l'instaurazione di apposito procedimento amministrativo, rappresenta già di per sé un utile riferimento al quale trovare adeguato riscontro ai problemi lamentati. Nel qual caso, è sufficiente presentare richiesta di controllo al Comune e all'Agenzia Regionale per al Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, secondo le modalità dagli stessi indicati. Per gli altri casi, invece, risulta utile voler essere accompagnati da un consulto tecnico/legale attraverso il quale definire le eventuali pretese, anche di carattere risarcitorio, qualora venisse deciso di presentare ricorso davanti a Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile. Ad ogni buon conto, tentare preliminarmente una via conciliativa con il responsabile dell'unità commerciale, promossa anche per tramite dell'amministratore del condominio, quale referente degli interessi condominiali, è di certo un utile nonché pacifico rapporto di civile convivenza del quale oramai, sempre più frequentemente, se n'é persa l'abitudine di voler considerare. Cordiali saluti.
La Redazione: 01.04.2017
|
» soundscapes sound identities
» soluzioni al rumore ambientale
|
Inquinamentoacustico.it ®
|