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Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per manifestazioni temporanee sono assoggettate agli adempimenti in capo all'articolo 6, comma1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il quale conferisce al Comune territorialmente competente la facoltà di disporre del relativo titolo autorizzativo nel rispetto delle prescrizioni fissate dallo stesso Comune e con le modalità definite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della menzionata Legge quadro. Tale potere decisorio demandato al Comune è comunque esercitato nei rispetto dei principi di salvaguardia dagli effetti provocati dall'inquinamento acustico, richiamati dalla menzionata L.447/95 e, più in generale, nel più esteso principio di tutela della Salute, sancito dall'articolo 32, della Carta costituzionale. A tal riguardo, l'individuazione delle soglia di 130 deciBel (dB) è utile chiarire se sia da ricondurre alla potenza sonora (Lw) della specifica sorgente, il che è prevedibile possa produrrebbe a 20 metri un livello di pressione sonora (Lp) nell'ordine dei 95 dB, o se tale limite sia da riferire alla pressione massima consentita in prossimità della specifica sorgente, misurata a 1 metro, nel qual caso Lp alla medesima distanza di 20 metri risulterebbe all'incirca di 103 dB.. A questo punto, diverrebbe più semplice considerare gli effetti causati dal rumore, dal momento che la soglia considerata critica per evitare possibili danni all'udito è di 90 dB, riferita alle 8 ore di esposizione (D.Lgs. 81/2008), mentre quella del dolore è intorno a 120 dB. Per questo, l'adozione di opportuni presidi, può rappresenta un elemento di per sé rilevante, se non addirittura indispensabile, al fine di prevenire la lesione del diritto alla Salute, qualora i livelli di rumore durante la manifestazione esponessero gli spettatori o le persone delle abitazioni al rischio dell'organo dell'udito o, nel caso della popolazione residente, abbia a provocare effetti di disturbo tali da alterare in misura rilevante i parametri psico-fisici delle persone, allorquando comprovati da adeguati referti medici. Diviene quindi utile il richiamo all'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.447/95 che riconosce l'individuazione, all'interno della Classificazione Acustica del territorio comunale, delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ciò al fine di consentire lo svolgimento di attività rumorose, senza trascurare l'esigenza di tutela della popolazione interessata da tali rumori. Fatto dunque salva la legittimità dell'azione amministrativa disciplinata dall'Ordinamento pubblico, ossia presupponendo che il provvedimento sia stato assunto nel rispetto delle regole e dei principi di legalità, imparzialità, proporzionalità, i quali mirano a far emergere l'esigenza di perseverare negli interessi pubblici, nei quali rientra dunque anche quello prioritario della tutela della Salute delle persone, ed in difetto dei quali potrebbe aprire le porte ad un ricorso gerarchico al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) o, in via alternativa, al Capo delle Stato, è necessario considerare che l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore non solleva il titolare dell'autorizzazione dalle eventuali responsabilità penalmente sanzionabili dall'articolo 659 C.P. qualora l'intensità delle immissioni sonore risulti tale da incidere sulla tranquillità pubblica di un numero diffuso e indeterminato di persone. Nel qual caso, tuttavia, pare utile procedere ad un preliminare consulto legale al fine di definire le azioni da intraprendere per fronteggiare la natura del titolo autorizzativo o gli effetti da questo prodotto, al fine di cercare di evitare che tali episodi abbiano, quantomeno, l'occasione di ripetersi.
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La Redazione: 05.08.2019
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