Le autorizzazioni in deroga
ai limiti di rumore per manifestazioni temporanee sono assoggettate agli
adempimenti in capo all'articolo 6, comma1, lettera h), della Legge 26
ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", il quale conferisce al Comune territorialmente competente la
facoltà di disporre del relativo titolo autorizzativo nel rispetto delle
prescrizioni fissate dallo stesso Comune e con le modalità definite
dalla Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della
menzionata Legge quadro.
Tale potere decisorio
demandato al Comune è comunque esercitato nei rispetto dei principi di
salvaguardia dagli effetti provocati dall'inquinamento acustico,
richiamati dalla menzionata L.447/95 e, più in generale, nel più esteso
principio di tutela della Salute, sancito dall'articolo 32, della Carta
costituzionale.
A tal riguardo,
l'individuazione delle soglia di 130 deciBel (dB) è utile chiarire se
sia da ricondurre alla potenza sonora (Lw) della specifica sorgente, il
che è prevedibile possa produrrebbe a 20 metri un livello di pressione
sonora (Lp) nell'ordine dei 95 dB, o se tale limite sia da riferire alla
pressione massima consentita in prossimità della specifica sorgente,
misurata a 1 metro, nel qual caso Lp alla medesima distanza di 20 metri
risulterebbe all'incirca di 103 dB..
A questo punto, diverrebbe
più semplice considerare gli effetti causati dal rumore, dal momento che la soglia
considerata critica per evitare possibili danni all'udito è di 90 dB,
riferita alle 8 ore di esposizione (D.Lgs.
81/2008), mentre quella del dolore è intorno a 120 dB. Per questo, l'adozione di opportuni presidi,
può rappresenta un elemento di per sé rilevante, se non addirittura
indispensabile, al fine di prevenire la lesione del diritto alla Salute, qualora
i
livelli di rumore durante la manifestazione esponessero gli spettatori o le persone delle
abitazioni al rischio dell'organo dell'udito o, nel caso della popolazione
residente, abbia a provocare effetti di disturbo tali da alterare in
misura rilevante i parametri psico-fisici delle persone, allorquando comprovati da adeguati referti medici.
Diviene quindi utile il
richiamo all'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.447/95 che
riconosce l'individuazione, all'interno della Classificazione Acustica
del territorio comunale, delle aree da destinarsi a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ciò al fine di
consentire lo svolgimento di attività rumorose, senza trascurare
l'esigenza di tutela della popolazione interessata da tali rumori.
Fatto dunque salva la
legittimità dell'azione amministrativa disciplinata dall'Ordinamento
pubblico, ossia presupponendo che il provvedimento sia stato assunto nel
rispetto delle regole e dei principi di legalità, imparzialità,
proporzionalità, i quali mirano a far emergere l'esigenza di perseverare
negli interessi pubblici, nei quali rientra dunque anche quello
prioritario della tutela della Salute delle persone, ed in difetto dei
quali potrebbe aprire le porte ad un ricorso gerarchico al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) o, in via alternativa, al Capo delle
Stato, è necessario considerare che l'autorizzazione in deroga ai limiti
di rumore non solleva il titolare dell'autorizzazione dalle eventuali
responsabilità penalmente sanzionabili dall'articolo 659 C.P. qualora
l'intensità delle immissioni sonore risulti tale da incidere sulla
tranquillità pubblica di un numero diffuso e indeterminato di persone. Nel
qual caso, tuttavia, pare utile procedere ad un preliminare consulto
legale al fine di definire le azioni da intraprendere per fronteggiare
la natura del titolo autorizzativo o gli effetti da questo prodotto, al
fine di cercare di evitare che tali episodi abbiano, quantomeno, l'occasione di ripetersi.