La
risposta della Redazione
Finestre di casa, abbattimento rumore camion dei rifiuti /
Traffico persistente e infissi obsoleti
Egregi Signori Matteo e Vittorio,
per tale particolare circostanza, desideriamo offrire una risposta congiunta
agli interrogativi posti, essendo questi riconducibili, in via principale, alla
medesima questione, ossia quella legata all'isolamento acustico degli edifici.
A tal riguardo, la disciplina in capo alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e
s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", mira a
proteggere le persone dagli effetti causati dal rumore. A tal fine, il
Legislatore nazionale ha inteso definire alcune specifiche limitazioni che
riguardano proprio la protezione acustica dei nuovi edifici, al fine di
proteggere i lori occupanti da rumori indesiderati che possono provenire dagli
ambienti confinati o, come nel caso da Voi presentato, dall'ambiente esterno.
Tale particolare disciplina, in capo al d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", stabilisce
che, le nuove costruzioni o il rifacimento di una delle componenti degli edifici
riprese all'interno del medesimo decreto, devono essere realizzati in modo da
soddisfare almeno i requisiti minimi di isolamento, a seconda della specifica
tipologia considerata fra le 7 classi nelle quali sono stati suddivisi gli
ambienti abitativi, definiti per ciascuna destinazione d'uso.
Nel caso specifico, per edifici ad uso residenziale (categoria A), il menzionato
d.P.C.M. del '97 prevede che l'indice dell'isolamento acustico normalizzato di
facciata a 500 Hz (D2m,nT,w) debba risultare pari o superiore a 40 dB(A).
La verifica di tale valore va' eseguita "in opera", avvalendosi si una sorgente
di rumore normalizzata o attraverso la misura del rumore da traffico veicolare,
qualora l'edificio sia esposto da tale rumore in misura prevalente.
Il collaudo acustico, eseguito da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale (TCAA), potrà essere assunto quale elemento per una contestazione
in sede civile circa l'inadeguata progettazione, costruzione o vendita
dell'edificio, sempreché questo sia stato realizzato successivamente all'entrata
in vigore del citato d.P.C.M., ovvero dopo il 20 febbraio 1998; oppure nei
confronti dell'installatore degli infissi, qualora lo stesso non abbia, per le
caratteristiche espresse dalla tipologia di infissi, adottato durante
l'installazione
le minime precauzioni raccomandate dal produttore degli infissi, ovvero
l'installazione sia stata eseguita in contrasto con i principali elementi della
"regola d'arte" o in difetto delle tradizionali norme di "buona tecnica", tanto
da aver compromesso in modo rilevante le prestazioni di isolamento teoriche
altrimenti offerte dall'infisso stesso.
Ne
consegue che,
se gli infissi sono antecedenti tali disposizioni, non sono previsti vincoli
cogenti per la loro sostituzione, benché non si esclude che possa essere assunto
come elemento per definire l'eventuale risoluzione anticipata del contratto
d'affitto, qualora la loro vetustà sia tale da compromettere, in misura
rilevante, la vivibilità degli ambienti abitativi, in misura da ostacolare,
limitare o impedire le tradizionali attività domestiche, quali, ad esempio, il
riposo.
Altra e diversa questione è quella sollevata in merito al rumore prodotto dalle
operazioni di raccolta dei rifiuti, ricadendo queste fra i c.d. "servizi
pubblici essenziali", per i quali non sono previsti specifici limiti al
rumore, essendo tali attività disciplinate dai regolamenti acustici del Comune,
istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della L.447/95 (Legge
quadro sull'inquinamento acustico), nei quali sono solitamente definite
delle apposte fasce orarie all'interno delle quali è consentito l'esercizio di
tali attività. Nel qual caso, spetta allo stesso Comune provvedere alla
vigilanza e controllo, al fine di assicurare il corretto rispetto delle
disposizioni contenute all'interno del citato regolamento.
Cordiali saluti.
La Redazione:
13.10.2018