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La risposta della Redazione
Finestre di casa, abbattimento rumore camion dei rifiuti / Traffico persistente e infissi obsoleti
Egregi Signori Matteo e Vittorio, per tale particolare circostanza, desideriamo offrire una risposta congiunta agli interrogativi posti, essendo questi riconducibili, in via principale, alla medesima questione, ossia quella legata all'isolamento acustico degli edifici. A tal riguardo, la disciplina in capo alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", mira a proteggere le persone dagli effetti causati dal rumore. A tal fine, il Legislatore nazionale ha inteso definire alcune specifiche limitazioni che riguardano proprio la protezione acustica dei nuovi edifici, al fine di proteggere i lori occupanti da rumori indesiderati che possono provenire dagli ambienti confinati o, come nel caso da Voi presentato, dall'ambiente esterno. Tale particolare disciplina, in capo al d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", stabilisce che, le nuove costruzioni o il rifacimento di una delle componenti degli edifici riprese all'interno del medesimo decreto, devono essere realizzati in modo da soddisfare almeno i requisiti minimi di isolamento, a seconda della specifica tipologia considerata fra le 7 classi nelle quali sono stati suddivisi gli ambienti abitativi, definiti per ciascuna destinazione d'uso. Nel caso specifico, per edifici ad uso residenziale (categoria A), il menzionato d.P.C.M. del '97 prevede che l'indice dell'isolamento acustico normalizzato di facciata a 500 Hz (D2m,nT,w) debba risultare pari o superiore a 40 dB(A). La verifica di tale valore va' eseguita "in opera", avvalendosi si una sorgente di rumore normalizzata o attraverso la misura del rumore da traffico veicolare, qualora l'edificio sia esposto da tale rumore in misura prevalente. Il collaudo acustico, eseguito da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), potrà essere assunto quale elemento per una contestazione in sede civile circa l'inadeguata progettazione, costruzione o vendita dell'edificio, sempreché questo sia stato realizzato successivamente all'entrata in vigore del citato d.P.C.M., ovvero dopo il 20 febbraio 1998; oppure nei confronti dell'installatore degli infissi, qualora lo stesso non abbia, per le caratteristiche espresse dalla tipologia di infissi, adottato durante l'installazione le minime precauzioni raccomandate dal produttore degli infissi, ovvero l'installazione sia stata eseguita in contrasto con i principali elementi della "regola d'arte" o in difetto delle tradizionali norme di "buona tecnica", tanto da aver compromesso in modo rilevante le prestazioni di isolamento teoriche altrimenti offerte dall'infisso stesso. Ne consegue che, se gli infissi sono antecedenti tali disposizioni, non sono previsti vincoli cogenti per la loro sostituzione, benché non si esclude che possa essere assunto come elemento per definire l'eventuale risoluzione anticipata del contratto d'affitto, qualora la loro vetustà sia tale da compromettere, in misura rilevante, la vivibilità degli ambienti abitativi, in misura da ostacolare, limitare o impedire le tradizionali attività domestiche, quali, ad esempio, il riposo. Altra e diversa questione è quella sollevata in merito al rumore prodotto dalle operazioni di raccolta dei rifiuti, ricadendo queste fra i c.d. "servizi pubblici essenziali", per i quali non sono previsti specifici limiti al rumore, essendo tali attività disciplinate dai regolamenti acustici del Comune, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della L.447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), nei quali sono solitamente definite delle apposte fasce orarie all'interno delle quali è consentito l'esercizio di tali attività. Nel qual caso, spetta allo stesso Comune provvedere alla vigilanza e controllo, al fine di assicurare il corretto rispetto delle disposizioni contenute all'interno del citato regolamento. Cordiali saluti.
La Redazione: 13.10.2018
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