La
risposta della Redazione
Feste private all'aperto
Gent.ma Signora
Elisa,
nell'ambito della
normativa pubblicistica, l'esercizio di attività private non è soggetto a
specifiche soglie di rumore bensì alle disposizioni contenute nel regolamento
comunale che, solitamente, stabilisce le fasce orarie all'interno delle quali è
possibile svolgere siffatte attività. Allo stessa Autorità locale (Comune) spetta dunque
il compito di verificare l'osservanza del regolamento ed eventualmente disporre
i relativi provvedimenti sanzionatori in caso di accertata inosservanza delle
disposizioni in esso contenute.
Pur tuttavia, le
immissioni di rumori che possono disturbare il vicinato possono essere assunti
anche all'interno dall'ordinamento civile, in capo all'articolo 844 c.c.
(immissioni), o in quello penale, ai sensi dell'articolo 659 C.P. che disciplina
il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, attraverso i quali
potrà essere invocato al Giudice un provvedimento restrittivo, quale la
riduzione degli orari, il contenimento dei volumi o delle soluzioni
tecniche/organizzative che possano limitare il disturbo del vicinato.
In entrambi i casi,
fatto salvo l'ausilio di un adeguato supporto legate, è utile poter disporre
anche di adeguata prova tecnica (rilevazione fonometrica) eseguita da un Tecnico
Competente in Acustica Ambientale (TCAA) attraverso la quale comprovare
l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità", che possa portare
adeguati elementi di convincimento utili per la maturazione del procedimento
istituito.
Cordiali saluti.
La Redazione:
24.11.2016