|
|
La risposta della Redazione
Feste patronali e zero tutela degli abitanti?
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore, limitatamente agli aspetti in ordine all'inquinamento acustico, l'esercizio di manifestazioni c.d. "temporanee", quali possono essere le feste patronali, rientra nella generica fattispecie dell'articolo 6, comma h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", per la quale viene demandato al Comune territorialmente competente la facoltà di autorizzare la festa anche in deroga ai valori limite di rumore richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", fissando al contempo le opportune limitazioni ritenute utili per assicurare un adeguato contemperamento delle due diverse e contrapposte esigenze, del riposo e della tranquillità da una parte e dello svago e del divertimento dall'altro. A tal fine, la Classificazione Acustica del territorio comunale dovrebbe poter individuare le aree nelle quali è consentito l'esercizio di siffatte attività che, per livelli di rumore emessi e per il fatto che si ripetono con una certa cadenza (nel caso presentato di tipo annuale), possono essere fonte di disturbo per la popolazione esposta ai rumori da queste generati, avendo accortezza di individuare aree distanti da contesti abitativi consolidati o aree protette (scuole, ospedali, case di cura, etc.). A ogni buon conto, l'autorizzazione deve includere il periodo e le fasce orarie nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività, oltreché le eventuali procedure tecniche/organizzative attraverso le quali cercare di ridurre al minimo il disturbo, fra le quali pare utile voler annoverare la definizione di specifiche soglie limiti di rumore, da verificare in prossimità delle sorgenti di rumore (ad es. nelle immediate vicinanze delle casse acustiche) o in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Inoltre, risulta forse utile rammentare che il predetto titolo non solleva il titolare dell'autorizzazione dalle eventuali responsabilità sanzionatorie previste dall'Ordinamento penale (articolo 659 C.P.) in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, o da quello civile, in seno all'articolo 844 c.c. (immissioni), a seconda delle specifiche fattispecie contestate. Ciò considerato, è facoltà delle persone interessate dai rumori promuovere davanti al Comune apposita istanza di modifica/integrazione dell'autorizzazione, incluso anche la definizione di una nuova area per le annate a venire, oltreché promuovere davanti alle Autorità competenti le ipotesi contravvenzionali penali o le pretese risarcitorie civili qualora sussistessero gli appropriati presupposti formali, dei quali pare utile farne preventivo vaglio attraverso un adeguato consulto legale, sempreché l'Amministrazione locale non intendesse adoperarsi efficacemente per limitare il disturbo lamentato. Cordiali saluti.
La Redazione: 22.07.2017
|
» soundscapes sound identities
» soluzioni al rumore ambientale
|
Inquinamentoacustico.it ®
|