La
risposta della Redazione
Feste patronali e zero tutela degli abitanti?
Gent.ma Lettrice/Egregio
Lettore,
limitatamente agli aspetti in
ordine all'inquinamento acustico, l'esercizio di manifestazioni c.d. "temporanee",
quali possono essere le feste patronali, rientra nella generica fattispecie
dell'articolo 6, comma h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", per la quale viene demandato al Comune
territorialmente competente la facoltà di autorizzare la festa anche in deroga
ai valori limite di rumore richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", fissando al contempo le opportune
limitazioni ritenute utili per assicurare un adeguato contemperamento delle due
diverse e contrapposte esigenze, del riposo e della tranquillità da una parte e
dello svago e del divertimento dall'altro.
A tal fine, la
Classificazione Acustica del territorio comunale dovrebbe poter individuare
le aree nelle quali è consentito l'esercizio di siffatte attività che, per
livelli di rumore emessi e per il fatto che si ripetono con una certa cadenza
(nel caso presentato di tipo annuale), possono essere fonte di disturbo per la
popolazione esposta ai rumori da queste generati, avendo accortezza di
individuare aree distanti da contesti abitativi consolidati o aree protette
(scuole, ospedali, case di cura, etc.).
A ogni buon conto,
l'autorizzazione deve includere il periodo e le fasce orarie nelle quali è
consentito l'esercizio dell'attività, oltreché le eventuali procedure
tecniche/organizzative attraverso le quali cercare di ridurre al minimo il
disturbo, fra le quali pare utile voler annoverare la definizione di specifiche
soglie limiti di rumore, da verificare in prossimità delle sorgenti di rumore
(ad es. nelle immediate vicinanze delle casse acustiche) o in facciata alle
abitazioni maggiormente esposte.
Inoltre, risulta forse
utile rammentare che il predetto titolo non solleva il titolare
dell'autorizzazione dalle eventuali responsabilità sanzionatorie previste
dall'Ordinamento penale (articolo 659 C.P.) in materia di disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone, o da quello civile, in seno all'articolo
844 c.c. (immissioni), a seconda delle specifiche fattispecie contestate.
Ciò considerato, è facoltà delle
persone interessate dai rumori promuovere davanti al Comune apposita istanza di
modifica/integrazione dell'autorizzazione, incluso anche la definizione di una
nuova area per le annate a venire, oltreché promuovere davanti alle Autorità
competenti le ipotesi contravvenzionali penali o le pretese risarcitorie civili
qualora sussistessero gli appropriati presupposti formali, dei quali pare utile
farne preventivo vaglio attraverso un adeguato consulto legale, sempreché
l'Amministrazione locale non intendesse adoperarsi efficacemente per limitare il
disturbo lamentato.
Cordiali saluti.
La Redazione:
22.07.2017