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L'esuberanza di siffatti avvenimenti coinvolge principalmente aspetti che rientrano nella sfera dei comportamenti sociali, spesso assunti senza un'adeguata consapevolezza degli effetti che possono indurre su quella parte della popolazione che è costretta, loro malgrado, a subirne passivamente le conseguenze, e questo, semplicemente, per lasciare ad altri la possibilità di "divertirsi". Si può dunque trarre fondamento in questa complessa e delicata questione, che è principalmente di tipo culturale, lo spunto per cercare di evitare tali comportamenti, piuttosto che cercare di contrastarli una volta che questi si manifestano. Ad esempio, cercando di far maturare un adeguato senso civico, facendo prendere consapevolezza che il rumore può produrre effetti assai negativi sulla Salute delle persone. A tal fine, risulterebbe assai utile che le Istituzioni avviassero apposite campagne di sensibilizzazione, analogamente a quanto si fa' con gli spot per contrastare l'eccesso di alcool o di fumo, per limitare quei comportamenti che possano arrecare disturbo, impediscono di dormire o procurano fastidiosi risvegli. In carenza di tali virtuose e, speriamo, prossime iniziative sociali, è comunque possibile riferirsi nel frattempo alle numerose disposizioni previste dall'Ordinamento pubblicistico. A tal riguardo, il Comune dispone di ampi poteri-doveri, previsti all'interno dell'articolo 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", rivolti ad assicurare la salvaguardia della Salute delle persone esposte al rumore. Ad esempio, è possibile adeguare i regolamenti di Polizia locale o di igiene e sanità pubblica, nei quali disciplinare l'esercizio di siffatte attività. In alternativa, possono essere disposte, qualora tali manifestazioni siano poste a corredo di un'attività principale (ad es. di pubblici esercizi), apposite autorizzazioni in deroga ai valori limiti di rumore previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", prevedendo idonee fasce orarie e modalità di esercizio per limitare il disturbo. Mentre, quelle attività rumorose non disciplinate dalle predetta Legge quadro, il Comune può altresì istituire apposite ordinanze con specifici divieti per contrastare quei comportamenti che risultano ostili al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica. In carenza di tali provvedimenti o in conseguenza della loro efficacia, la popolazione esposta al rumore può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle responsabilità riconosciute dall'articolo 659 C.P., sempreché l'attività rumorosa contestata abbia modo di offendere la tranquillità ed il riposo di un numero vasto e indeterminato di persone. Nel qual caso, può risultare utile ancorché non necessario, voler usufruire dei risultati di un rilevamento fonometrico, eseguito da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale incaricato, attraverso cui comprovare e sostenere l'avvenuto supero della soglia della normale tollerabilità.
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La Redazione: 23.03.2019
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