L'esuberanza di siffatti avvenimenti
coinvolge principalmente aspetti che rientrano nella sfera dei
comportamenti sociali, spesso assunti senza un'adeguata
consapevolezza degli effetti che possono indurre su quella parte della
popolazione che è costretta, loro malgrado, a subirne passivamente le conseguenze, e
questo, semplicemente, per lasciare ad altri la possibilità di
"divertirsi".
Si può dunque trarre
fondamento in questa
complessa e delicata questione, che è principalmente di tipo culturale, lo
spunto per cercare di evitare tali comportamenti, piuttosto che
cercare di contrastarli una volta che questi si manifestano. Ad esempio,
cercando di far maturare un adeguato senso civico, facendo prendere consapevolezza che il rumore può produrre effetti
assai negativi sulla Salute delle persone. A tal fine, risulterebbe
assai utile che le Istituzioni avviassero apposite campagne di
sensibilizzazione, analogamente a quanto si fa' con gli spot
per contrastare l'eccesso di alcool o di fumo, per limitare quei
comportamenti che possano arrecare disturbo, impediscono di dormire o
procurano fastidiosi risvegli.
In carenza di tali virtuose
e, speriamo, prossime iniziative sociali, è comunque possibile riferirsi
nel frattempo alle numerose
disposizioni previste dall'Ordinamento pubblicistico. A tal riguardo, il
Comune dispone di ampi poteri-doveri, previsti all'interno dell'articolo 6, della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", rivolti ad assicurare la
salvaguardia della Salute delle persone esposte al rumore.
Ad esempio, è possibile
adeguare
i regolamenti di Polizia locale o di igiene e sanità
pubblica, nei quali disciplinare l'esercizio di siffatte
attività. In alternativa, possono essere disposte, qualora tali
manifestazioni siano poste a corredo di un'attività principale (ad es. di pubblici
esercizi), apposite autorizzazioni in deroga ai valori limiti di rumore
previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore", prevedendo idonee fasce orarie e modalità di esercizio per limitare il
disturbo. Mentre, quelle attività rumorose non disciplinate dalle
predetta Legge quadro, il Comune può altresì istituire apposite ordinanze
con specifici divieti per contrastare quei
comportamenti che risultano ostili al mantenimento dell'ordine e della
tranquillità pubblica.
In carenza di tali provvedimenti
o in conseguenza della loro
efficacia, la popolazione esposta al rumore può ricorrere all'Autorità
Giudiziaria nell'ambito delle responsabilità riconosciute dall'articolo
659 C.P., sempreché l'attività rumorosa contestata abbia modo di
offendere la tranquillità ed il riposo di un numero vasto e
indeterminato di persone. Nel qual caso, può risultare utile ancorché
non necessario, voler usufruire dei risultati di un rilevamento fonometrico,
eseguito da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale
incaricato, attraverso cui comprovare e sostenere l'avvenuto supero della soglia della normale tollerabilità.