La veemenza dei bambini è
nota, per questo è importante offrire loro dei buoni riferimenti che
partono da una corretta educazione che è a vantaggio di una loro buona crescita.
Il ruolo di coloro che li accompagnano in questo percorso è
molto importante, se non addirittura basilare per far maturare, fin da
piccoli, quel "senso civico" che è alla base del vivere in società.
Ciò premesso, oltre a
invocare una maggiore attenzione e controllo da parte del personale che
accompagnano le attività dei bambini, è comunque necessario poter
disporre di adeguate "regole" per ricondurre l'uso delle pertinenze
esterne, l'impiego degli apparecchi per la diffusione musicale e gli
orari all'interno dei quali poter svolgere le attività all'aperto.
Tali restrizioni possono
essere definite all'interno del rapporto contrattuale fra locatario e locatore
dell'immobile, fors'anche indotto attraverso il tentativo di definire
delle condizioni che possano soddisfare anche le esigenze di coloro che
sono interessati dai fenomeni rumorosi prodotti durante l'esercizio
dell'attività. Oppure, possono essere invocati dei provvedimenti di limitazione davanti all'Autorità comunale, la quale
sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e),
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", potrà disporre dell'eventuale successiva attività di vigilanza e controllo da parte del
personale individuato all'interno delle stesso Comune.
Diversa questione, è quella
relativa al rumore prodotto dall'esercizio pubblico della zona, del
quale, oltre alle eventuali limitazioni assunte all'interno del
regolamento comunale di gestione del rumore e delle limitazioni fissate
all'interno dell'autorizzazioni in
deroga ai limiti di rumore, eventualmente rilasciata dal Comune, di cui è possibile invocare presso la medesima Autorità locale la
verifica circa l'osservanza di tali disposizioni, è possibile richiedere
l'avvio del controllo fonometrico al Comune e all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, per la verifica dei valori limite assoluti (emissione e immissione)
definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e di
quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14
novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore".
Resta in ogni caso fatto
salvo, per entrambe le problematiche, la possibilità di ricorrere in sede civile
per le illecite immissioni di cui all'articolo 844 c.c.. Nel qual caso, è onere del
ricorrente promuovere istanza al Giudice, eventualmente preceduta da un
tentativo di conciliazione con il responsabile delle immissioni al fine di cercare di
determinare le soluzioni utili per sollevarsi dalla lite pendente.
La rivendicazione è comunque
assunta
disponendo dapprima di adeguata "prova tecnica", attraverso
gli esiti delle
rilevazioni fonometriche eseguite da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA),
comprovante il supero della soglia della c.d. "normale tollerabilità".
Il ricorso previsto
dall'Ordinamento civile necessita tuttavia del supporto di un legale al quale è utile
voler
manifestare l'intendimento delle eventuali pretese risarcitorie per i danni patiti. Questo può, alle volte, aiutare a trovare maggior agio
nella
disponibilità ad un tentativo di mediazione con il responsabile delle
illecite immissione e riuscire così a ricondurre l'esercizio di tali attività
ad una più attenta e responsabile gestione che tenga anche in debita
considerazione le esigenze di coloro che necessitano di quiete e
tranquillità, specie nelle ore serali/notturne, allorquando diviene
preminente l'esigenza di riposo per salvaguardare il sonno delle persone.