La
risposta della Redazione
Disturbo quiete pubblica
Gent.ma Lettrice/Gent.mo Lettore,
con riguardo a
quanto da Lei presentato, desideriamo
indicare che la fattispecie descritta può trovare riscontro già all'interno
delle poteri generali di ordinanza ex articolo 54, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, attraverso i quali il Sindaco, qualora ne sussistessero le appropriate
condizioni, può intervenire disponendo una limitazione dell'attività, quale
l'inibizione delle pertinenze esterne del locale ove stazionano gli avventori,
oppure procedere ad una limitazione temporanea degli orari per evitare che
siffatti fenomeni sonori possano arrecare disturbo al sonno e alla quiete delle
persone nelle tarde ore della notte.
Restano in ogni caso fatte salve le responsabilità penali in capo all'articolo
659 C.P. inerenti il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone, per
il quale potranno essere segnalati i fatti all'Autorità Giudiziaria, correlati
da una descrizione dei luoghi delle persone esposte a tali fenomeni rumorosi e,
qualora possibile, supportati fra i vari elementi di prova dei risultati di una
rilevazione fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale (TCAA), comprovante il supero della normale tollerabilità.
In
alcuni Paesi, al fine di contenere tali fenomeni, sono installati nei pressi dei
locali pubblici o in luoghi aperti maggiormente a rischio dei cartelli luminosi
che invitano gli avventori a rispettare la quiete dei residenti e che cambiano
forma e colore, usufruendo di specifici pittogrammi, ogni qualvolta vengono
superati certi livelli di rumore prefissati dalle autorità locali. Ciò sia per
indurre gli avventori ad un'autoregolazione, sia per segnalare al gestore o alle
autorità di controllo le situazioni critiche. Sarebbe bello che qualcuno
adottasse anche nel nostro Paese una simile iniziativa.
Cordiali saluti.
La Redazione:
28.07.2017