La
risposta della Redazione
...Il disturbo notturno di un'attività commerciale
Gent.ma Signora Silvia,
il principale "attore" nella lotta
all'inquinamento acustico è il Comune, il quale è dotato per questo di appropriati
doveri-poteri utili per avviare una concreta ed efficacie salvaguardia della
popolazione esposta al rumore.
Pertanto, pare dapprima utile poter interessare
l'Amministrazione, attraverso un esposto - sottoscritto da tutti i censiti
interessati dai rumori - indirizzato all'Autorità locale (Sindaco), fornendo una chiara e
dettagliata descrizione dei fenomeni di degrado cui è sottoposta la zona e le
relative problematiche in ordine ai rumori, specie nelle ore serali-notturne,
nelle quali risulta preminente l'esigenza di tranquillità e risposo, invocando
al contempo un intervento dell'Amministrazione nell'ambito della vigilanza e, se del caso,
del controllo dell'intensità del rumore prodotto, avvalendosi a tal fine del supporto
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
Qualora all'esito delle predette verifiche
venisse accertata la violazione dei limiti di rumore o delle disposizioni
assunte dai regolamenti di igiene o di Polizia locale, disposti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", potranno venire
intraprese adeguate limitazioni dei rumori, finanche includendo, qualora
necessario, la chiusura temporanea dell'attività (o lo spegnimento dei
distributori automatici) nelle fasce orarie più a rischio per
il risposo notturno. Pare infatti utile ricordare che il degrado e la difficoltà
di prendere sonno incidono in misura significativa sullo stato
psico-fisico delle persone, quindi della salute degli individui, ed è pertanto necessario voler
assicurare, a protezione di quanti potrebbero risentire di tale stato di sofferenza
(supportati da referti medici), l'adozione di
adeguate misure protettive che, per questo, non possono essere poste in
subordine alle esigenze
economiche espresse dalle attività produttive.
Qualora il Comune si dimostrasse latente o
persino restio nell'adottare gli strumenti previsti dall'Ordinamento
amministrativo, pare utile voler intraprendere un consulto con un legale,
attraverso il quale decidere i termini più adatti per avanzare apposita
contestazione in sede penale, in relazione all'assunto in capo all'articolo
659 C.P. (disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone),
o in quella civile, ai sensi dell'articolo 844 c.c. (immissioni
moleste). In entrambi i casi, risulta tuttavia utile, e per certi versi
necessario, poter disporre preventivamente di un'idonea rilevazione fonometrica,
eseguita da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA) da Lei
incaricato, attraverso la quale fornire adeguata prova tecnica circa
l'avvenuto supero della c.d. "normale tollerabilità".
Cordiali saluti.
La Redazione: 25.07.2015