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La risposta della Redazione
...Il disturbo notturno di un'attività commerciale
Gent.ma Signora Silvia, il principale "attore" nella lotta all'inquinamento acustico è il Comune, il quale è dotato per questo di appropriati doveri-poteri utili per avviare una concreta ed efficacie salvaguardia della popolazione esposta al rumore. Pertanto, pare dapprima utile poter interessare l'Amministrazione, attraverso un esposto - sottoscritto da tutti i censiti interessati dai rumori - indirizzato all'Autorità locale (Sindaco), fornendo una chiara e dettagliata descrizione dei fenomeni di degrado cui è sottoposta la zona e le relative problematiche in ordine ai rumori, specie nelle ore serali-notturne, nelle quali risulta preminente l'esigenza di tranquillità e risposo, invocando al contempo un intervento dell'Amministrazione nell'ambito della vigilanza e, se del caso, del controllo dell'intensità del rumore prodotto, avvalendosi a tal fine del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Qualora all'esito delle predette verifiche venisse accertata la violazione dei limiti di rumore o delle disposizioni assunte dai regolamenti di igiene o di Polizia locale, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", potranno venire intraprese adeguate limitazioni dei rumori, finanche includendo, qualora necessario, la chiusura temporanea dell'attività (o lo spegnimento dei distributori automatici) nelle fasce orarie più a rischio per il risposo notturno. Pare infatti utile ricordare che il degrado e la difficoltà di prendere sonno incidono in misura significativa sullo stato psico-fisico delle persone, quindi della salute degli individui, ed è pertanto necessario voler assicurare, a protezione di quanti potrebbero risentire di tale stato di sofferenza (supportati da referti medici), l'adozione di adeguate misure protettive che, per questo, non possono essere poste in subordine alle esigenze economiche espresse dalle attività produttive. Qualora il Comune si dimostrasse latente o persino restio nell'adottare gli strumenti previsti dall'Ordinamento amministrativo, pare utile voler intraprendere un consulto con un legale, attraverso il quale decidere i termini più adatti per avanzare apposita contestazione in sede penale, in relazione all'assunto in capo all'articolo 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone), o in quella civile, ai sensi dell'articolo 844 c.c. (immissioni moleste). In entrambi i casi, risulta tuttavia utile, e per certi versi necessario, poter disporre preventivamente di un'idonea rilevazione fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso la quale fornire adeguata prova tecnica circa l'avvenuto supero della c.d. "normale tollerabilità". Cordiali saluti.
La Redazione: 25.07.2015
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