La
risposta della Redazione
Disturbo alla rovescia
Gent.ma
Lettrice/Egregio Lettore,
partiamo col dire
che le liti di condominio costituiscono ancor oggi fra i principali motivi di
ricorso presso i Tribunali civili e, fra questi, le questioni legate
ai rumori rivestono un ruolo preminente. Le ragioni sono molte. Spesso, oltre a
fattori determinati da cattivi comportamenti, si vanno a sommare l'inadeguato isolamento
acustico delle strutture, le quali non assolvono ad un abbattimento dei rumori
tale da assicurare lo svolgimento delle più tradizionali attività di vita
domestica senza che queste possano disturbare il vicino. In questo modo, anche
rumori di bassa intensità possono propagarsi all'interno degli ambienti
confinati senza trovare adeguato ostacolo.
Intervenire con
delle opere di contenimento dei rumori a posteriori è assai difficile, oltreché
costoso e con risultati che spesso possono solo in parte risolvere il problema.
Tuttavia, questa è una delle ipotesi da non escludere, qualora venisse
verificato che il disturbo lamentato dal Suo vicino è prevalentemente, se non
addirittura, esclusivamente provocato da gravi carenze strutturali.
Per quel che
riguarda, invece, le più generiche immissioni di rumore, la questione pare utile
possa venire assunta a rimando dei risultati espressi da una verifica
fonometrica, eseguita
da un Tecnico Competente in Acustica (TCAA) da Lei incaricato, per mezzo della quale stabilirne
innanzitutto l'entità dei rumori, la loro origine e, se del caso, le opportune
soluzioni per tentare di riappacificare le parti, includendo fra queste, se del caso, anche un'autoregolamentazione degli orari di quelle attività che possono
essere limitate o perfino evitate, quali: uso di apparecchi domestici (radio,
TV, lavatrice, etc.) nelle fasce orarie dedicate al riposo, indossare in casa
idonea calzatura, far uso nei locali a più intensa attività di tappeti o
moquette, oltre a quanto altro risultasse utile per contenere le immissioni
sonore.
Qualora gli sforzi
da Lei profusi non assortissero nessuno dei risultati sperati, pare utile attendere che
sia il vicino a promuovere ricorso davanti all'Autorità civile (Tribunale civile
o Giudice di Pace) essendo tale fattispecie esclusa dall'azione
pubblicistica in capo alle Agenzie regionali/provinciali per la protezione
dell'ambiente (ARPA/APPA). Nel qual caso, oltre ad aver modo di presentare
al Giudice i risultati delle verifiche da Lei operate, potranno essere
documentati gli interventi eseguiti, al fine di portare all'attenzione del
Giudice gli sforzi da Lei intrapresi per cercare di limitare al minimo le immissioni denunciate, dei
quali lo stesso Giudice potrà tenerne in debita considerazione per la definizione della decisione
finale.
Per un maggiore
approfondimento sul tema della valutazione del rumore nell'ambito di quanto
richiesto dall'articolo 844 c.c. (immissioni), proponiamo il seguente
articolo pubblicato all'interno di questo sito:
Contributo sulla “Normale Tollerabilità”.
Cordiali saluti.
La Redazione:
10.02.2018