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La risposta della Redazione
Disturbo alla rovescia
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore, partiamo col dire che le liti di condominio costituiscono ancor oggi fra i principali motivi di ricorso presso i Tribunali civili e, fra questi, le questioni legate ai rumori rivestono un ruolo preminente. Le ragioni sono molte. Spesso, oltre a fattori determinati da cattivi comportamenti, si vanno a sommare l'inadeguato isolamento acustico delle strutture, le quali non assolvono ad un abbattimento dei rumori tale da assicurare lo svolgimento delle più tradizionali attività di vita domestica senza che queste possano disturbare il vicino. In questo modo, anche rumori di bassa intensità possono propagarsi all'interno degli ambienti confinati senza trovare adeguato ostacolo. Intervenire con delle opere di contenimento dei rumori a posteriori è assai difficile, oltreché costoso e con risultati che spesso possono solo in parte risolvere il problema. Tuttavia, questa è una delle ipotesi da non escludere, qualora venisse verificato che il disturbo lamentato dal Suo vicino è prevalentemente, se non addirittura, esclusivamente provocato da gravi carenze strutturali. Per quel che riguarda, invece, le più generiche immissioni di rumore, la questione pare utile possa venire assunta a rimando dei risultati espressi da una verifica fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica (TCAA) da Lei incaricato, per mezzo della quale stabilirne innanzitutto l'entità dei rumori, la loro origine e, se del caso, le opportune soluzioni per tentare di riappacificare le parti, includendo fra queste, se del caso, anche un'autoregolamentazione degli orari di quelle attività che possono essere limitate o perfino evitate, quali: uso di apparecchi domestici (radio, TV, lavatrice, etc.) nelle fasce orarie dedicate al riposo, indossare in casa idonea calzatura, far uso nei locali a più intensa attività di tappeti o moquette, oltre a quanto altro risultasse utile per contenere le immissioni sonore. Qualora gli sforzi da Lei profusi non assortissero nessuno dei risultati sperati, pare utile attendere che sia il vicino a promuovere ricorso davanti all'Autorità civile (Tribunale civile o Giudice di Pace) essendo tale fattispecie esclusa dall'azione pubblicistica in capo alle Agenzie regionali/provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA). Nel qual caso, oltre ad aver modo di presentare al Giudice i risultati delle verifiche da Lei operate, potranno essere documentati gli interventi eseguiti, al fine di portare all'attenzione del Giudice gli sforzi da Lei intrapresi per cercare di limitare al minimo le immissioni denunciate, dei quali lo stesso Giudice potrà tenerne in debita considerazione per la definizione della decisione finale. Per un maggiore approfondimento sul tema della valutazione del rumore nell'ambito di quanto richiesto dall'articolo 844 c.c. (immissioni), proponiamo il seguente articolo pubblicato all'interno di questo sito: Contributo sulla “Normale Tollerabilità”. Cordiali saluti.
La Redazione: 10.02.2018
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