La
risposta della Redazione
Disturbo alla quiete pubblica
Gent.ma Signora Lucia,
i
fenomeni da Lei lamentati risultano essere particolarmente ricorrenti e negli
ultimi anni assistiamo, quasi inesorabilmente, ad una loro diffusione.
All'origine vi sono anche ragioni di carattere sociale, legate principalmente al
comportamento degli avventori che, non di rado, eccedono in manifestazioni di
euforia, accompagnate da urla e schiamazzi in contesti con presenza, più o meno
densa, di abitazioni. Allorquando tali fenomeni rumorosi si protraggono fino nel
cuore delle notte e, persino, alle prime ore del mattino, è evidente che si
vadano a scontrare con l'esigenza di riposo e tranquillità delle popolazione
residente.
Malgrado ciò, le azioni di salvaguardia adottate dalle Amministrazioni locali
risultano spesso inefficaci, tant'è che i disagi si protraggono, acuendo le
condizioni di disturbo.
Promuovere, in tali contesti, un'efficacie azione di diritto non è sempre
facile, giacché necessita di risorse e strumenti che il "cittadino comune" non
sempre dispone. A partire da un'adeguata consulenza tecnico-legale attraverso cui
promuovere un'azione persuasiva nei confronti del gestore dell'attività, del
Comune o per promuovere una rivendicazione nelle sedi Civili e/o Penali.
In
ambito amministrativo, l'entrata in esercizio di un'attività che si possa
prevedere fonte di rumore, così come potrebbe ben intendersi l'attività da Lei
presentata, è soggetta ad una preventiva valutazione dell'impatto acustico
redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da un Tecnico
Competente in Acustica Ambientale, attraverso la quale definire l'impatto sonoro
generato anche dalla parte antropica (vociare degli avventori), oltreché
definire le idonee soluzioni per contenere le emissioni sonore all'interno dei
limite di rumore previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
Il
Sindaco dispone in tali casi di ampi poteri-doveri per fronteggiare l'eventuale
insorgenza di fenomeni sonori che possano mettere a rischio la Salute delle
persone, essendo vestito del potere di ordinanza con il quale può essere
disposta la temporanea limitazione degli orari, qualora all'esito delle
verifiche venisse comprovato la sussistenza di manifeste condizioni di disturbo,
rilevate attraverso il controllo delle Forze di Polizia locale o delle
confortate dall'esito delle fonometriche demandate all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente.
L'eventuale inefficacia dell'azione amministrativa, può alimentare gli illeciti
di carattere penale richiamati dall'art. 659 C.P. che disciplina il disturbo
delle occupazioni ed il riposo della persone, il quale rappresenta un reato di
pericolo concreto, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (vedi
articolo), sempreché si propendesse per sottoporre all'attenzione
dell'Autorità Giudiziaria l'esame di tale specifico caso.
Cordiali saluti.
La Redazione:
19.05.2018