|
|
La risposta della Redazione
Disturbo alla quiete pubblica
Gent.ma Signora Lucia, i fenomeni da Lei lamentati risultano essere particolarmente ricorrenti e negli ultimi anni assistiamo, quasi inesorabilmente, ad una loro diffusione. All'origine vi sono anche ragioni di carattere sociale, legate principalmente al comportamento degli avventori che, non di rado, eccedono in manifestazioni di euforia, accompagnate da urla e schiamazzi in contesti con presenza, più o meno densa, di abitazioni. Allorquando tali fenomeni rumorosi si protraggono fino nel cuore delle notte e, persino, alle prime ore del mattino, è evidente che si vadano a scontrare con l'esigenza di riposo e tranquillità delle popolazione residente. Malgrado ciò, le azioni di salvaguardia adottate dalle Amministrazioni locali risultano spesso inefficaci, tant'è che i disagi si protraggono, acuendo le condizioni di disturbo. Promuovere, in tali contesti, un'efficacie azione di diritto non è sempre facile, giacché necessita di risorse e strumenti che il "cittadino comune" non sempre dispone. A partire da un'adeguata consulenza tecnico-legale attraverso cui promuovere un'azione persuasiva nei confronti del gestore dell'attività, del Comune o per promuovere una rivendicazione nelle sedi Civili e/o Penali. In ambito amministrativo, l'entrata in esercizio di un'attività che si possa prevedere fonte di rumore, così come potrebbe ben intendersi l'attività da Lei presentata, è soggetta ad una preventiva valutazione dell'impatto acustico redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, attraverso la quale definire l'impatto sonoro generato anche dalla parte antropica (vociare degli avventori), oltreché definire le idonee soluzioni per contenere le emissioni sonore all'interno dei limite di rumore previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il Sindaco dispone in tali casi di ampi poteri-doveri per fronteggiare l'eventuale insorgenza di fenomeni sonori che possano mettere a rischio la Salute delle persone, essendo vestito del potere di ordinanza con il quale può essere disposta la temporanea limitazione degli orari, qualora all'esito delle verifiche venisse comprovato la sussistenza di manifeste condizioni di disturbo, rilevate attraverso il controllo delle Forze di Polizia locale o delle confortate dall'esito delle fonometriche demandate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. L'eventuale inefficacia dell'azione amministrativa, può alimentare gli illeciti di carattere penale richiamati dall'art. 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni ed il riposo della persone, il quale rappresenta un reato di pericolo concreto, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (vedi articolo), sempreché si propendesse per sottoporre all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria l'esame di tale specifico caso. Cordiali saluti.
La Redazione: 19.05.2018
|
» soundscapes sound identities
» soluzioni al rumore ambientale
|
Inquinamentoacustico.it ®
|