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In questi casi è utile considerare che il rumore prodotto in occasione dell'utilizzo del campo da basket, non essendo ricompreso in attività di carattere professionale, è escluso dal rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali rappresentano, nella stragrande maggioranza dei casi, il criterio di verifica più restrittivo. Tale sorgente, tuttavia, è ricompresa fra le "sorgenti sonore fisse" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e può dunque essere ricondotta al rispetto dei valori assoluti di immissione e a quelli di emissione previsti dalla Classificazione Acustica del Comune in tutte le aree limitrofe che sono esposte al rumore, in particolare in quelle nelle quali sono presenti ricettori (principalmente abitazioni). La verifica fonometrica può essere demandata, attraverso un semplice esposto, inviato tramite PEC, raccomandata A/R o consegnata a mano (nel qual caso si raccomanda che sia rilasciata la ricevuta di ricevimento) allo stesso Comune o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Qualora dovessero essere accertati dei superi, il Comune è tenuto a disporre l'avvio di appositi accorgimenti tecnici od organizzativi per far rientrare il rumore all'interno delle predette soglie limite. La gestione e regolamentazione di tali aree ricreative può essere altresì disciplinata dal regolamento locale di igiene e sanità o di polizia municipale del Comune, oppure usufruendo dei poteri di ordinanza, attraverso cui possono essere definite apposite restrizioni, fra le quali l'individuazione di fasce orarie all'interno delle quali consentire l'utilizzo della struttura, in relazione alle esigenze dei luoghi e delle esigenze espresse dalle persone esposte al rumore. Spetta allo stesso Comune farsi carico dell'attività di vigilanza e controllo. In alternativa, qualora l'azione invocata davanti all'Amministrazione locale non dovesse sortire adeguato e utile riscontro, si potrà decidere di rinviare il caso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, allorquando le condizioni di disturbo lamentate coinvolgano un numero indeterminato di persone, possono far richiamare le responsabilità penali previste dall'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone. Nel qual caso, è utile voler presentare, mediante querela di parte, la segnalazione delle persone che lamentano il disturbo (indicando le loro generalità e riferimenti, quali indirizzo ed eventuale numero di telefono, almeno del capogruppo dell'iniziativa), correlata da una descrizione dei luoghi, delle condizioni che sono all'origine del disturbo, oltreché è da preferire, anche se non strettamente necessario, voler fornire riscontro di un'analisi fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), attraverso la quale supportare, a mezzo di idonea prova tecnica, circa l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità" e, se del caso, l'eventuale supero dei valori limite assoluti fissati dalla Classificazione Acustica del Comune.
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La Redazione: 26.04.2019
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