In questi casi è utile
considerare che il rumore prodotto in
occasione dell'utilizzo del campo da basket, non essendo ricompreso in attività di
carattere professionale, è
escluso dal rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui
all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali rappresentano,
nella stragrande maggioranza dei casi, il criterio di verifica più
restrittivo.
Tale sorgente, tuttavia, è ricompresa fra le "sorgenti sonore fisse" di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", e può dunque essere ricondotta
al rispetto dei valori assoluti di immissione e a quelli di
emissione previsti dalla Classificazione Acustica del Comune
in tutte le aree limitrofe che sono esposte al rumore, in particolare in quelle nelle quali sono presenti
ricettori (principalmente abitazioni).
La verifica fonometrica può
essere demandata, attraverso un semplice esposto, inviato tramite PEC, raccomandata A/R
o consegnata a mano (nel qual caso si raccomanda che sia rilasciata la
ricevuta di ricevimento) allo stesso Comune o all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA). Qualora dovessero essere accertati dei superi,
il Comune è tenuto a disporre l'avvio di appositi accorgimenti
tecnici od organizzativi per far rientrare il rumore all'interno delle
predette soglie limite.
La gestione e
regolamentazione di tali aree ricreative può essere altresì disciplinata
dal regolamento locale di igiene e sanità o di polizia municipale del
Comune, oppure usufruendo dei poteri di ordinanza, attraverso cui possono essere
definite apposite restrizioni, fra le quali l'individuazione di fasce orarie
all'interno delle
quali consentire l'utilizzo della struttura, in relazione alle esigenze
dei luoghi e delle esigenze espresse dalle persone esposte al rumore. Spetta allo stesso Comune
farsi carico dell'attività di vigilanza e controllo.
In alternativa, qualora
l'azione invocata davanti all'Amministrazione locale non dovesse sortire
adeguato e utile riscontro, si potrà decidere di rinviare il caso all'attenzione
dell'Autorità Giudiziaria, allorquando le condizioni di disturbo
lamentate coinvolgano un numero indeterminato di persone, possono far
richiamare le responsabilità penali previste dall'articolo 659 C.P. che
disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone. Nel
qual caso, è utile voler presentare, mediante querela di parte, la segnalazione delle persone che
lamentano il disturbo (indicando le loro generalità e riferimenti, quali
indirizzo ed eventuale numero di telefono, almeno del capogruppo
dell'iniziativa), correlata da una descrizione dei luoghi,
delle condizioni che sono all'origine del disturbo, oltreché è da preferire,
anche se non strettamente necessario, voler fornire riscontro di un'analisi fonometrica
eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA),
attraverso la quale supportare, a mezzo di idonea prova tecnica, circa
l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità" e, se del caso,
l'eventuale supero dei valori limite assoluti fissati
dalla Classificazione Acustica del Comune.