La
risposta della Redazione
Dissuasori acustici per uccelli
Egregio Signor Andrea,
l'impiego di sorgenti di rumore a servizio di un'attività è soggetto al rispetto
dei valori limite previsti dalla Classificazione acustica del territorio
comunale (valori di emissione e valori assoluti di immissione), e
dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4,
comma 1, del
d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore". Tuttavia, mentre i primi sono misurati all'esterno
degli edifici, in facciata o in spazi utilizzati da persone o comunità e sono
riferiti all'interno periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06)
considerato; i secondi sono invece verificati all'interno degli ambienti
abitativi maggiormente esposti al rumore, a finestre aperte o a finestre chiuse,
a seconda di quale che sia la condizione di maggiore disturbo, per il solo
periodo di funzionamento della specifica sorgente di rumore controllata.
Le
verifiche fonometriche possono essere demandate all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA) con le modalità dalla stessa indicate, il
cui esito potrà portare alla definizione di un procedimento amministrativo da
parte del Comune, attraverso il quale disporre, in caso di accertato supero
delle predette soglie limite, l'irrogazione della sanzione amministrativa
indicata dall'articolo 10, comma 2, della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", e all'emanazione di apposita diffida con
la quale disporre il rientro nei limiti di Legge.
Fatto
salvo quanto sopra esposto, pare comunque utile precisare che, per siffatte
tipologie di sorgenti, contraddistinte da un funzionamento
intermittente-variabile, e per l'entità delle immissioni sonore dalle stesse
prodotte, i termini indicati in applicazione dell'articolo 844 c.c., possono
apparire quelli che meglio rappresentano le condizioni di disturbo lamentate,
essendo la valutazione delle immissioni sonore ricondotte alla più restrittiva
soglia della c.d. "normale tollerabilità", malgrado sia comprensibile che i
tempi e i costi che la parte ricorrente è tenuta a sostenere per l'avvio del
giudizio possono persino risultare assai significativi, essendo necessario
disporre anche di idoneo supporto tecnico-legale.
Cordiali saluti.
La Redazione:
23.06.2018