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Egregio Signor Andrea,

l'impiego di sorgenti di rumore a servizio di un'attività è soggetto al rispetto dei valori limite previsti dalla Classificazione acustica del territorio comunale (valori di emissione e valori assoluti di immissione), e dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Tuttavia, mentre i primi sono misurati all'esterno degli edifici, in facciata o in spazi utilizzati da persone o comunità e sono riferiti all'interno periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06) considerato; i secondi sono invece verificati all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore, a finestre aperte o a finestre chiuse, a seconda di quale che sia la condizione di maggiore disturbo, per il solo periodo di funzionamento della specifica sorgente di rumore controllata.

Le verifiche fonometriche possono essere demandate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) con le modalità dalla stessa indicate, il cui esito potrà portare alla definizione di un procedimento amministrativo da parte del Comune, attraverso il quale disporre, in caso di accertato supero delle predette soglie limite, l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre il rientro nei limiti di Legge.

Fatto salvo quanto sopra esposto, pare comunque utile precisare che, per siffatte tipologie di sorgenti, contraddistinte da un funzionamento intermittente-variabile, e per l'entità delle immissioni sonore dalle stesse prodotte, i termini indicati in applicazione dell'articolo 844 c.c., possono apparire quelli che meglio rappresentano le condizioni di disturbo lamentate, essendo la valutazione delle immissioni sonore ricondotte alla più restrittiva soglia della c.d. "normale tollerabilità", malgrado sia comprensibile che i tempi e i costi che la parte ricorrente è tenuta a sostenere per l'avvio del giudizio possono persino risultare assai significativi, essendo necessario disporre anche di idoneo supporto tecnico-legale.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 23.06.2018

 

 

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