Gent.ma Signora Carla,
le questioni da Lei presentate ritraggono
una fotografia piuttosto tipica di certe attività, tra le quali ricadono
i locali danzanti (discoteche), i quali risultano spesso contraddistinti
dagli alti volumi della musica, le urla ed il vociare delle persone, il traffico indotto e i parcheggi.
La normativa speciale in materia di
inquinamento acustico, facente capo alla legge n. 447 del 26 ottobre
1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), ha per questo previsto
una serie di misure di salvaguardia da assumere prima che abbia inizio
l'attività, al fine
di stimolare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività all'adozione
di adeguate ed efficaci misure di contenimento del rumore che possono,
in qualche misura, contemperare le diverse e contrapposte esigenze,
quelle dello svago e del divertimento da un lato e quelle del riposo e
della tranquillità dei residenti dall'altro.
Pare tuttavia indubbio che il principale
strumento per evitare l'insorgere di fenomeni di disturbo è quello di
mantenere distanti realtà con esigenze contrapposte, prevedendone un'apposita
localizzazione all'interno degli strumenti urbanistici locali (Piano
Regolatore Generale) i quali sono tenuti a svilupparsi coerentemente
agli indirizzi assunti dalla Classificazione Acustica del territorio,
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della
menzionata Legge quadro, la quale è redatta secondo i criteri
previsti dell'articolo 4,
comma 1, lettera a), della medesima L.447/95 per i quali è stabilito il divieto
del c.d. "salto di classe", ossia il contatto tra
classi acustiche i cui limiti superano i 5 deciBel. Qualora non risulti possibile evitare il salto di
classe, l'area dovrà essere rinviata all'adozione del Piano di
Risanamento Acustico (RSA) comunale di cui all'articolo 7, della
L.447/95.
Fatta salva questa opportuna premessa, il
passo successivo è quello che l'insediamento o la modifica di impianti
che possano essere fonte di rumore sia assoggettata ad una
documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della L.447/95, redatta da un Tecnico
Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA),
la quale oltre ad indicare la stima dei livelli di rumore generati dall'attività,
indotti dai volumi
della musica, dal traffico indotto, dalla movimentazione nei parcheggi e
dal vociale degli avventori, è tenuta ad indicare le
eventuali misure di contenimento dei rumori al fine di evitare di
incorrere nel supero dei limiti assoluti (emissione ed immissione)
indicati dalla Classificazione Acustica e di quelli differenziali di
immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), per tutti i
ricettori presenti nei dintorni dell'attività e, in particolare, di
quelli più esposti al rumore.
Il Comune, avuto riguardo di tali preminenti
elementi, disporrà i relativi titoli autorizzativi fissando, se del
caso, le
opportune limitazioni (vincoli) attingendo alle condizioni indicate
nel predetto
documento di valutazione, le quali potranno essere prese a riferimento
per le successive attività di vigilanza e controllo (solitamente
demandate al Corpo
di Polizia locale).
Qualora tale importante ed estesa attività
di salvaguardia preventiva fosse stata disattesa o si fosse rivelata inefficacie,
potranno essere avviati da parte dello stesso Comune gli opportuni controlli
fonometrici attraverso l'ausilio dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), i quali, come più volte ribadito
dalla Suprema
Corte di Cassazione, dovendo
essere contraddistinti da elementi di "genuinità", ricadono tra i tipici
accertamenti "a sorpresa", al fine di evitare che gli esiti delle analisi possano risentire degli effetti di una differente
o alterata condotta che potrebbe
assumere colui che è sottoposto al controllo. Qualora venisse
accertato il supero dei predetti limiti, a carico del gestore
dell'attività è prevista l'applicazione della sanzione indicata
dall'articolo 10, della L.447, nonché l'emanazione di apposita
diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro
nelle soglie limite di rumore.
In alternativa, resta salva la
possibilità di segnalare all'Autorità Giudiziaria i fatti contestati, in
relazione alle responsabilità penali in capo all'articolo 659 C.P.
qualora il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone
interessasse un numero interminato di individui (più abitazioni).
Inoltre, la risoluzione del caso potrà
trovare
sfogo all'interno dei tradizionali divieti tra vicini contemplati dall'articolo
844 cod. civ. (immissioni), qualora l'entità delle immissioni
sonore lamentate eccedesse la soglia della c.d. "normale
tollerabilità". Nel qual caso, è utile disporre di una
analisi fonometrica eseguita da parte di un TCA da portare, dapprima all'attenzione del responsabile
delle illecite immissioni in occasione
di un tentativo di conciliazione, e semmai successivamente davanti ad un Giudice di Pace o Giudice
ordinario del Tribunale civile.
A tal riguardo, pare comunque utile
evidenziare che l'autore di condotte che provocano disturbo al
vicinato è tenuto a limitare e, allorquando
possibile, evitare di produrre quei rumori non strettamente necessari
all'esercizio dell'attività o che potrebbero essere facilmente contenuti
attraverso delle semplici attenzioni. Mentre il Sindaco conserva invece
il dovere di attivare, allorquando se ne manifestino i presupposti e nel
rispetto dei principi generali previsti dall'Ordinamento pubblicistico,
idonei strumenti per ovviare a determinati eccessi che minaccino la
Salute (Art. 32 Cost.) delle persone, tra cui quelli richiamati dall'articolo 9, della L.447/95, nonché dagli
articoli 50 e 54, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Tali elementi, offrono tuttavia un
primo e peraltro sommario inquadramento delle principali questioni che
coinvolgono la valutazione, la limitazione ed il controllo di siffatte
attività rumorose, per la cui rivendicazione, alle volte, è necessario
usufruire del consulto di un legale al quale esporre l'iter procedurale che ha
determinato l'insediamento dell'attività e le condizioni che hanno
intaccato una vita
domestica serena, limitando di usufruire appieno della propria abitazione,
e causato il peso di iniqui pregiudizi.
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