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Ultimo aggiornamento: 09 ottobre 2021

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La risposta della Redazione

 

Discoteca in zona residenziale

 

 

 

Gent.ma Signora Carla,

le questioni da Lei presentate ritraggono una fotografia piuttosto tipica di certe attività, tra le quali ricadono i locali danzanti (discoteche), i quali risultano spesso contraddistinti dagli alti volumi della musica, le urla ed il vociare delle persone, il traffico indotto e i parcheggi.

La normativa speciale in materia di inquinamento acustico, facente capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), ha per questo previsto una serie di misure di salvaguardia da assumere prima che abbia inizio l'attività, al fine di stimolare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività all'adozione di adeguate ed efficaci misure di contenimento del rumore che possono, in qualche misura, contemperare le diverse e contrapposte esigenze, quelle dello svago e del divertimento da un lato e quelle del riposo e della tranquillità dei residenti dall'altro.

Pare tuttavia indubbio che il principale strumento per evitare l'insorgere di fenomeni di disturbo è quello di mantenere distanti realtà con esigenze contrapposte, prevedendone un'apposita localizzazione all'interno degli strumenti urbanistici locali (Piano Regolatore Generale) i quali sono tenuti a svilupparsi coerentemente agli indirizzi assunti dalla Classificazione Acustica del territorio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della menzionata Legge quadro, la quale è redatta secondo i criteri previsti dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima L.447/95 per i quali è stabilito il divieto del c.d. "salto di classe", ossia il contatto tra classi acustiche i cui limiti superano i 5 deciBel. Qualora non risulti possibile evitare il salto di classe, l'area dovrà essere rinviata all'adozione del Piano di Risanamento Acustico (RSA) comunale di cui all'articolo 7, della L.447/95.

Fatta salva questa opportuna premessa, il passo successivo è quello che l'insediamento o la modifica di impianti che possano essere fonte di rumore sia assoggettata ad una documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L.447/95, redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA), la quale oltre ad indicare la stima dei livelli di rumore generati dall'attività,  indotti dai volumi della musica, dal traffico indotto, dalla movimentazione nei parcheggi e dal vociale degli avventori, è tenuta ad indicare le eventuali misure di contenimento dei rumori al fine di evitare di incorrere nel supero dei limiti assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica e di quelli differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), per tutti i ricettori presenti nei dintorni dell'attività e, in particolare, di quelli più esposti al rumore.

Il Comune, avuto riguardo di tali preminenti elementi, disporrà i relativi titoli autorizzativi fissando, se del caso, le opportune limitazioni (vincoli) attingendo alle condizioni indicate nel predetto documento di valutazione, le quali potranno essere prese a riferimento per le successive attività di vigilanza e controllo (solitamente demandate al Corpo di Polizia locale).

Qualora tale importante ed estesa attività di salvaguardia preventiva fosse stata disattesa o si fosse rivelata inefficacie, potranno essere avviati da parte dello stesso Comune gli opportuni controlli fonometrici attraverso l'ausilio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), i quali, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, dovendo essere contraddistinti da elementi di "genuinità", ricadono tra i tipici accertamenti "a sorpresa", al fine di evitare che gli esiti delle analisi possano risentire degli effetti di una differente o alterata condotta che potrebbe assumere colui che è sottoposto al controllo. Qualora venisse accertato il supero dei predetti limiti, a carico del gestore dell'attività è prevista l'applicazione della sanzione indicata dall'articolo 10, della L.447, nonché l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore.

In alternativa, resta salva la possibilità di segnalare all'Autorità Giudiziaria i fatti contestati, in relazione alle responsabilità penali in capo all'articolo 659 C.P. qualora il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone interessasse un numero interminato di individui (più abitazioni). Inoltre, la risoluzione del caso potrà trovare sfogo all'interno dei tradizionali divieti tra vicini contemplati dall'articolo 844 cod. civ. (immissioni), qualora l'entità delle immissioni sonore lamentate eccedesse la soglia della c.d. "normale tollerabilità". Nel qual caso, è utile disporre di una analisi fonometrica eseguita da parte di un TCA da portare, dapprima all'attenzione del responsabile delle illecite immissioni in occasione di un tentativo di conciliazione, e semmai successivamente davanti ad un Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.

A tal riguardo, pare comunque utile evidenziare che l'autore di condotte che provocano disturbo al vicinato è tenuto a limitare e, allorquando possibile, evitare di produrre quei rumori non strettamente necessari all'esercizio dell'attività o che potrebbero essere facilmente contenuti attraverso delle semplici attenzioni. Mentre il Sindaco conserva invece il dovere di attivare, allorquando se ne manifestino i presupposti e nel rispetto dei principi generali previsti dall'Ordinamento pubblicistico, idonei strumenti per ovviare a determinati eccessi che minaccino la Salute (Art. 32 Cost.) delle persone, tra cui quelli richiamati dall'articolo 9, della L.447/95, nonché dagli articoli 50 e 54, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Tali elementi, offrono tuttavia un primo e peraltro sommario inquadramento delle principali questioni che coinvolgono la valutazione, la limitazione ed il controllo di siffatte attività rumorose, per la cui rivendicazione, alle volte, è necessario usufruire del consulto di un legale al quale esporre l'iter procedurale che ha determinato l'insediamento dell'attività e le condizioni che hanno intaccato una vita domestica serena, limitando di usufruire appieno della propria abitazione, e causato il peso di iniqui pregiudizi.

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Ulteriori approfondimenti

- Cosa fare in caso di schiamazzi notturni?

- Immissioni di rumore: la tutela civile e penale

 

 

La Redazione: 09.10.2021

 

 

 

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