|
|
La risposta della Redazione
Disagio acustico e abuso edilizio
Egregio Signor Giovanni, gli edifici realizzati dopo il 20 febbraio 1998, ossia successivamente all'entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", sono tenuti ad osservare i valori di isolamento acustico in opera delle diverse partizioni (verticali e orizzontali) che li compongono, oltre ai valori limite previsti per i relativi impianti a funzionamento continuo e quelli a funzionamento discontinuo. Al termine dei lavori, i direttore dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile, è tenuto a produrre apposita dichiarazione che certifica come l'immobile risulti corrispondente alle norme di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente (fra cui per l'appunto il dPCM 5/12/1997). Eventuali vizi o limitazioni, qualora presenti, devono essere resi noti al momento della vendita dell'immobile, volendo ricomprendere tali pertinenze in altre differenti destinazioni d'uso (es. soffitta, deposito, etc.). Qualora dunque l'edificio da Lei acquistato rientri in tale fattispecie e rientri nei termini di contestazione dei vizi accertati - per i quali è utile voler approfondire attraverso consulenza tecnico-legale -, potrà essere disposta la verifica del predetto isolamento, attraverso adeguata "prova tecnica", ossia di misurazioni di "collaudo acustico" eseguite da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA). Tale verifica, tuttavia, è limitata a quella parte di involucro edilizio racchiusa in una delle diverse categorie di ambienti abitativi indicate dallo stesso d.P.C.M.. Generalmente, gli edifici adibiti a residenza sono ricompresi nella categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili. Gli eventuali termini di responsabilità potranno anche essere assunti dal Giudice nel corso di apposita vertenza civile, oltreché segnalati al Comune, qualora lo stesso disponesse di apposito regolamento edilizio con precisi richiami al menzionato decreto. Nell'ambito di quanto da Lei presentato, inoltre, oltre a fare cenno del fatto che parte della porzione di immobile non sembra corrispondere ai predetti requisiti di isolamento, pare che alcune altre opere siano state realizzate in modo difforme del progetto posto a corredo dell'autorizzazione al permesso di costruire, se non addirittura possono ritenersi sprovviste di adeguato titolo autorizzativo. Tali particolari aspetti, esulano dalla materia trattata, e pertanto si invita a voler estendere il quesito ad adeguata figura tecnica o all'Amministrazione comunale territorialmente competente. Nel porgere cordiali saluti, rivolgiamo l'augurio di Buone Feste.
La Redazione: 09.12.2015
|
» soundscapes sound identities
» soluzioni al rumore ambientale
|
Inquinamentoacustico.it ®
|