Macchine e
attrezzature
operanti all'aperto
La
Commissione Europea ha identificato il rumore ambientale come uno dei maggiori
problemi lamentati dalla popolazione europea.
Al
fine di sopperire ad una siffatta situazione di sofferenza si è reputato
necessario correre ai ripari definendo dei requisiti armonizzati relativi
all’emissione acustica nell’ambiente per attrezzature e macchine destinate a
funzionare all’aperto, i quali sono stati indicati nella Direttiva 2000/14/CE
recante "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto", entrata in vigore il 3 gennaio 2002.
In
Italia, il recepimento di tale direttiva è avvenuto con l’emanazione del D.Lgs.
4 settembre 2002, n. 262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto", il quale ha definito i valori di
emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura,
la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora
relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto,
al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone sia l'ambiente.
Nella
definizione di “ambiente aperto” rientrano anche quei luoghi interni a
strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono,
ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie, oppure
all'interno di strutture aperte degli edifici.
Dal
campo di applicazione della presente norma sono tuttavia esclusi:
-
le
macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su
strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
-
le
macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia
e per i servizi di emergenza;
-
gli
accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature immessi in commercio
o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti
a mano e dei martelli demolitori idraulici.
A tal
fine, il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in
servizio le macchine ed attrezzature di seguito indicate, a condizione che dette
macchine ed attrezzature:
- soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti
dal citato D.Lgs.;
-
siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità;
-
rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e
l'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
Marcatura CE di conformità (figura a sinistra) Indicazione del livello di
potenza sonora garantito (LWA) (figura a destra)
Elenco delle macchine e delle attrezzature dell’Allegato I del D.Lgs. n.
262/2002
N. |
Macchine e attrezzature |
Limitazione |
1 |
Piattaforme aeree di accesso con motori
a combustione interna |
solo marcatura |
2 |
Decespugliatori |
solo marcatura |
3 |
Montacarichi per i materiali da cantiere |
limiti di emissione acustica |
4 |
Sega a nastro per cantieri |
solo marcatura |
5 |
Sega circolare per cantieri |
solo marcatura |
6 |
Motosega a catena portatile |
solo marcatura |
7 |
Veicolo combinato di spurgo |
solo marcatura |
8 |
Mezzi di compattazione (solo rulli
vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori) |
Limiti di emissione acustica |
9 |
Motocompressori (<
350 kW) |
Limiti di emissione acustica |
10 |
Martelli demolitori, tenuti a mano |
Limiti di emissione acustica |
11 |
Betoniere |
solo marcatura |
12 |
Argano per cantieri |
Limiti di emissione acustica |
13 |
Pompe per cemento ed intonacatici |
solo marcatura |
14 |
Trasportatori a nastro |
solo marcatura |
15 |
Impianti frigoriferi montati su veicoli |
solo marcatura |
16 |
Apripista (dozer) (<
500 kW) |
Limiti di emissione acustica |
17 |
Perforatrici |
solo marcatura |
18 |
Dumper (<
500 kW) |
Limiti di emissione acustica |
19 |
Attrezzature per il carico e lo scarico
di autobotti e autosili |
solo marcatura |
20 |
Escavatori idraulici o a funi (<
500 kW) |
Limiti di emissione acustica |
21 |
Terne (<
500 kW) |
Limiti di emissione acustica |
22 |
Campane per la raccolta del vetro |
solo marcatura |
23 |
Motolivellatrici |
Limiti di emissione acustica |
24 |
Tagliaerba/tagliabordi |
solo marcatura |
25 |
Tagliasiepe |
solo marcatura |
26 |
Spurgatubi ad alta pressione |
solo marcatura |
27 |
Idropulitrici |
solo marcatura |
28 |
Martelli demolitori idraulici |
solo marcatura |
29 |
Centraline idrauliche |
Limiti di emissione acustica |
30 |
Tagliasfalto |
solo marcatura |
31 |
Compattatori di rifiuti, tipo a pala
caricatrice con benna (<
500 kW) |
Limiti di emissione acustica |
32 |
Tosaerba (escluse macchine a uso
agricolo e forestale i dispositivi multifunzionali il cui principale
elemento motorizzato ha una potenza installata
>
20 kW) |
Limiti di emissione acustica |
33 |
Tagliaerba elettrici/tagliabordi
elettrici |
Limiti di emissione acustica |
34 |
Soffiatori di fogliame |
solo marcatura |
35 |
Aspiratori di fogliame |
solo marcatura |
36a |
Carrelli elevatori con carico a sbalzo |
Limiti di emissione acustica |
36b |
Carrelli elevatori con carico a sbalzo
(con capacità nominale di non oltre 10 t) |
solo marcatura |
37 |
Pale caricatrici (<
500 kW) |
Limiti di emissione acustica |
38 |
Gru mobili |
Limiti di emissione acustica |
39 |
Contenitori mobili per rifiuti |
solo marcatura |
40 |
Motozappe (<
3 kW) |
Limiti di emissione acustica |
41a |
Vibrofinitrici (escluse le
vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione) |
Limiti di emissione acustica |
41b |
Vibrofinitrici (munite di rasiera ad
alta compattazione) |
solo marcatura |
42 |
Apparecchiature di palificazione |
solo marcatura |
43 |
Posa tubi |
solo marcatura |
44 |
Spartineve cingolati |
solo marcatura |
45a |
Gruppi elettrogeni (<
400 kW) |
Limiti di emissione acustica |
45b |
Gruppi elettrogeni (³
400 kW) |
solo marcatura |
46 |
Autospazzatrici |
solo marcatura |
47 |
Veicoli per la raccolta dei rifiuti |
solo marcatura |
48 |
Frase da asfalto |
solo marcatura |
49 |
Scarificatori |
solo marcatura |
50 |
Trituratrici e cippatrici |
solo marcatura |
51 |
Frese da neve rotative |
solo marcatura |
52 |
Veicoli per l’aspirazione dei reflui |
solo marcatura |
53 |
Gru a torre |
Limiti di emissione acustica |
54 |
Scavatrincee |
solo marcatura |
55 |
Autobetoniere |
solo marcatura |
56 |
Motopompe |
solo marcatura |
57 |
Gruppi elettrogeni di saldatura |
Limiti di emissione acustica |
Ciascun esemplare indicato nell’elenco sopra riportato, deve essere accompagnato
dalla dichiarazione CE di conformità redatta a cura del fabbricante o del suo
mandatario, oltreché indicare in modo visibile, leggibile ed indelebile la
marcatura CE di conformità e l’indicazione del livello di potenza sonora
garantito, le quali attestano la “presunzione di conformità” alle
disposizioni del menzionato D.Lgs..
NOTA
Il
livello di potenza sonora garantito è il livello di potenza sonora
determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III del D.Lgs. n. 262/2002,
che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure
di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e
citati nella documentazione tecnica.
Per le
macchine ed attrezzature soggette ai limiti di emissione acustica, il livello di
potenza sonora garantito non può superare i valori riportati nella seguente
tabella (modificata dalla Direttiva 2005/88/CE).
Tipo di macchina |
Potenza netta installata P
in kW potenza elettrica Pel
(*) in kW massa dell’apparecchio
m in kg ampiezza di taglio L in cm |
Livello ammesso di potenza
sonora in dB/1 pW |
Fase I
A partire da
3 gennaio 2002 |
Fase II
A partire da
3 gennaio 2006 |
Mezzi di compattazione (rulli
vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori) |
P
£
8 |
108 |
105(2) |
8
<
P £
70 |
109 |
106(2) |
P
>
70 |
89 + 11 log P |
86 + 11 log P(2) |
Apripista, pale caricatrici, terne
cingolati |
P
£
55 |
106 |
103(2) |
P
>
55 |
87 + 11 log P |
84 + 11 log P(2) |
Apripista, pale caricatrici, terne
gommati: dumper, motolivellatrici; compattatori di rifiuti con pala
caricatrice, carrelli elevatori con carico a sbalzo e motore a
combustione, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici)
vibrofinitrici, compressori idraulici |
P
£
55 |
104 |
101(2) (3) |
P
>
55 |
85 + 11 log P |
82 + 11 log P(2) (3) |
Escavatori, montacarichi per materiali
da cantiere, argani motozappe |
P
£
15 |
96 |
93 |
P
>
15 |
83 + 11 log P |
80 + 11 log P |
Martelli demolitori tenuti a mano |
m
£
15 |
107 |
105 |
15
<
m <
30 |
94 + 11 log m |
92 + 11 log m
(2) |
m
³
30 |
96 + 11 log m |
94 + 11 log m |
Gru a torre |
|
98 + log P |
96 + log P |
Gruppi elettrogeni e gruppi
elettrogeni di saldatura |
Pel
£
2 |
97 + log Pel |
95 + log Pel |
2
<
Pel
£
10 |
98 + log Pel |
96 + log Pel |
Pel
>
10 |
97 + log Pel |
95 + log Pel |
Motocompressori |
P
£
15 |
99 |
97 |
P
>
15 |
97 + 2 log P |
95 + 2 log P |
Tosaerba, tagliaerba elettrici e
tagliabordi elettrici |
L
£
50 |
96 |
94(2) |
50
<
L £
70 |
100 |
98 |
70
<
L £
120 |
100 |
98(2) |
L
>
120 |
105 |
103(2) |
(1) Pel per
gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura
moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più
basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.
Pel
per gruppi elettrogeni potenza principale conformemente a ISO 8528-1:1993,
punto 13.3.2
(2) I valori della fase II
sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:
- rulli vibranti con operatore a piedi;
- piastre vibranti (> 3 kW);
- vibrocostipatori;
- apripista (muniti con cingoli d'acciaio);
- pale caricatrici (munite di cingoli
d'acciaio > 55 kW);
- carrelli elevatori con motore a combustione
interna con carico a sbalzo;
- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema
di compattazione;
- martelli demolitori con motore a combustione
interna tenuti a mano (15 < m < 30)
- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi
elettrici.
I valori definitivi dipenderanno
dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui
all'articolo 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna
modifica, i valori della fase I si applicheranno anche alla fase II.
(3) Per le gru mobili dotate
di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio
2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II. |
Nel verificare il rispetto del livello di potenza sonora
ammesso, il livello di potenza sonora misurato deve essere approssimato
al numero intero (se la differenza è inferiore a 0,5 arrotondare per difetto;
se la differenza è superiore o uguale
a 0,5 arrotondare in eccesso). |
NOTA
La
potenza sonora (W) rappresenta l’energia irradiata nell’unità di tempo da
una sorgente sonora. L’unità di misura della potenza è il watt. Nell’ipotesi che
la sorgente sonora irradi la sua energia uniformemente in tutte le direzioni, la
potenza sonora è determinata con la seguente relazione:
W = 4
p
r2 IS (watt)
dove IS è l’intensità rilevata in una qualsiasi direzione e distanza
r dalla sorgente.
Prima
di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature
soggette a limiti di emissione acustica, il fabbricante o il mandatario
sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti
procedure di valutazione della conformità:
- procedura di controllo interno della produzione con valutazione della
documentazione tecnica e controlli a campione sul prodotto finale prima
dell’immissione su mercato;
- procedura di verifica dell'esemplare unico ai fini del rilascio del certificato
di conformità da parte dell’organismo designato prescelto dal fabbricante o dal
suo mandatario;
- procedura di garanzia di qualità totale, con riferimento alla norma UNI EN ISO
9001, allo scopo di accertare che il fabbricante soddisfi debitamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
Gli
organismi di certificazione sono autorizzati, per un periodo di cinque anni,
salvo rinnovo, dal Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, il quale ne
cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco degli organismi di
certificazione e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
In
Italia, tale normativa si applicata dal 1° gennaio 2003, relativamente alla fase
I; mentre, le disposizioni concernenti i livelli ridotti di potenza sonora
ammissibili della fase II entreranno in vigore a partire dal 3 gennaio 2006.
Recentemente, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la
Direttiva 2005/88/CE che modifica la Direttiva 2000/14/CE, in quanto è stato
dimostrato l'impossibilità di rispettare i valori limite in essa stabiliti, da
applicare entro il 3 gennaio 2006.
Pertanto,
è possibile la commercializzazione e/o messa in servizio a decorrere dal 3
gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature elencati nell'articolo 12
della direttiva 2000/14/CE e che, per motivi tecnici, non possono essere
conformi ai valori limite nel tempo fissato dalla tale normativa. Mentre, il
termine entro il quale deve essere presentata la relazione al Parlamento europeo
ed al Consiglio sull'esperienza maturata dalla Commissione in sede di
applicazione e amministrazione, è stato posticipato al 3 gennaio 2007.
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