La
risposta della Redazione
...Come difendersi dal rumore stradale?
Egregio Signor Massimo,
il rumore da traffico stradale è regolato dal
d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante "Disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a
norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", il quale
stabilisce in base alla tipologia di strada, alla fascia di
pertinenza acustica nella quale è inserito il ricettore (abitazione) e al
fatto che l'infrastruttura risulti esistente o di nuova
realizzazione al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto, avvenuta
il 16 giugno 2004, i relativi valori limiti di immissione.
Al riguardo, per le infrastrutture esistenti, è
compito del gestore dell'infrastruttura, che nel caso specifico è
presumile possa essere l'ANAS, individuare le aree nella quali possa essere
rilevato il superamento dei predetti limiti di immissione, ed indicare, se del
caso, i tempi e le modalità di adeguamento all'interno dei
relativi Piani di contenimento ed abbattimento del rumore, così come
previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 29 novembre 2000, recante "Criteri
per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
I tempi di adeguamento del rumore prodotto
dall'infrastruttura risultano tuttavia piuttosto lunghi, essendo attualmente
indicati in 15 anni dalla data di approvazione del Piano da parte della
Regione o dalla data di presentazione del Piano qualora la Regione entro i
successivi 3 anni dall'approvazione del citato D.M. non abbia provveduto ad
emanare appositi provvedimenti in materia.
Pertanto, pare dapprima perlomeno utile
conoscere se il gestore abbia o meno provveduto alla valutazione di tale
tratto di strada, volendo presentare a questi formale richiesta, oltre che alla
Regione o all'Autorità di controllo da questa indicata e all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). In carenza di tali
elementi informativi, potrà essere avanzata allo stesso gestore formale
richiesta di integrazione. Nel qual caso, pare utile voler supportare tali
eventuali ulteriori pretese con i risultati di appositi rilievi fonometrici,
eseguiti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei
incaricato o, qualora disponibile, dall'ARPA, i quali dovranno perlomeno
rispondere alle modalità operative indicate al punto 2, dell'Allegato C, del
D.M. 16 marzo 1998, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico".
Cordiali saluti.
La Redazione: 18.07.2015