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Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2021

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La risposta della Redazione

 

Rumori di un deposito all'interno di un condominio

 

 

 

Egregio Lettore,

la questione presentata si preannuncia assai delicata e complessa poiché intercetta diversi aspetti autorizzativi e regolamentari, molti del quali esulano dalla materia da noi trattata, ancorché si possono intravvedere alcune preliminari questioni che auspichiamo possano essere in qualche modo di aiuto per offrire la soluzione ai disagi lamentati.

Innanzitutto, l'esercizio di un'attività all'interno di un contesto condominiale destinato ad uso prevalentemente residenziale deve risultare compatibile con le destinazioni d'uso previste dalla disciplina urbanistica locale (norme di attuazione al Piano Regolatore Generale adottate dal Comune) oltreché alle eventuali clausole di natura contrattuale incluse nel regolamento condominiale concernenti le limitazioni di quelle attività che possano compromettere il quieto vivere dei condomini. A tal riguardo, sono solitamente vietate all'interno di edifici destinati prevalentemente alla residenza quelle attività che possono risultare moleste a causa delle esalazioni di fumi, odori, rumori e vibrazioni.

Fatto dunque salvo il rispetto della disciplina urbanistica e delle regole del condominio, la domanda di autorizzazione all'esercizio di un'attività deve in ogni caso essere accompagnata da una documentazione di impatto acustico redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA), nella quale, oltre ad indicare i livelli di rumore generati nell'esercizio dell'attività, dovranno essere indicate le eventuali misure di contenimento del rumore ritenute utili per assicurare il rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, in sua assenza, ai limiti di accettabilità di cui all'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991, oltreché dei valori limite differenziali di immissione previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

In difetto di tali titoli abilitativi o in carenza della predetta valutazione di impatto acustico, il Comune potrà sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in quanto qualsiasi immissione da questa generata risulta di per sé illegittima, fino ad avvenuta regolarizzazione di tali titoli che potrà avvenire anche attraverso l’espletamento di idonei interventi di bonifica acustica.

Qualora invece l'attività sia stata debitamente autorizzata, potrà essere richiesto l'avvio delle opportune verifiche fonometriche al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), seguendo le procedure indicate da tali Enti, all'esito delle quali saranno disposti i relativi provvedimenti sanzionatori e ripristinatori (diffida), sempreché l'entità delle immissioni accertate sia risultata tale da superiore le predette soglie limite al rumore.

Fatto salvo il ricorso in sede amministrativa, qualora ogni tentativo di risolvere bonariamente la vicenda non andasse a buon fine, il presente caso si espone inoltre ad altre due possibili linee di rivendicazione. La prima intercetta l'ambito delle responsabilità penali in capo all'articolo 659 C.P. riguardante il disturbo delle occupazione ed il riposo delle persone. La seconda, l'ambito delle illecite immissione riprese dall'articolo 844 cod. civ. (immissioni) qualora l'entità di tali immissioni abbiano a superare la soglia della c.d. "normale tollerabilità".

Per entrambe queste ultime fattispecie risulta tuttavia utile premunirsi di adeguata "prova tecnica" redatta da un TCA per mezzo della quale supportare le ragioni espresse all'interno dell'atto di querela, nel caso in cui si intendesse procedere nell'ambito penale, così pure qualora si desiderasse adire alle vie legali per gli ambiti previsti dall'Ordinamento civile, in relazione alle quali promuovere le eventuali pretese inibitorie al perpetuarsi delle illecite immissioni e quelle risarcitorie (ex articolo 2043 c.c.) dei danni patiti.

Considerata quindi la complessità circa la valutazione delle responsabilità sottese dal presente caso, pare utile voler dapprima avvalersi della consulenza di un legale, al quale demandare l'acquisizione, presso l'Amministrazione locale, della documentazione relativa ai titoli autorizzativi, dal cui vaglio potranno trarsi le strategie rivendicative ritenute più utili ed efficaci al fine di assicurare la salvaguardia delle persone esposte al rumore generato dall'attività, demandando l'incarico all'amministratore, qualora si intendesse procedere a difesa degli interessi del condominio, o direttamente da parte del condomine leso nei suoi Diritti.

 

 

La Redazione: 22.05.2021

 

 

 

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