Egregio Lettore,
la questione presentata si preannuncia assai
delicata e complessa poiché intercetta diversi aspetti autorizzativi e
regolamentari, molti del quali esulano dalla materia da noi trattata,
ancorché si possono intravvedere alcune preliminari questioni che
auspichiamo possano essere in qualche modo di aiuto per offrire la
soluzione ai disagi lamentati.
Innanzitutto, l'esercizio di un'attività
all'interno di un contesto condominiale destinato ad uso prevalentemente
residenziale deve risultare compatibile con le destinazioni d'uso
previste dalla disciplina urbanistica locale (norme di attuazione al
Piano Regolatore Generale adottate dal Comune) oltreché alle
eventuali
clausole di natura contrattuale incluse nel regolamento condominiale
concernenti le limitazioni di quelle attività che possano compromettere il
quieto vivere dei condomini. A tal riguardo, sono solitamente
vietate all'interno di edifici destinati prevalentemente alla
residenza quelle attività che possono risultare moleste a causa delle
esalazioni di fumi, odori, rumori e vibrazioni.
Fatto dunque salvo il rispetto
della disciplina urbanistica e delle regole del condominio, la domanda
di autorizzazione all'esercizio di un'attività deve in
ogni caso essere accompagnata da una documentazione di impatto acustico
redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 447 del 26
ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), da un
Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco
nazionale (ENTECA), nella quale, oltre ad indicare i livelli di rumore
generati nell'esercizio dell'attività, dovranno essere indicate le
eventuali misure di contenimento del rumore ritenute utili per
assicurare il rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed
immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio
comunale o, in sua assenza, ai limiti di accettabilità di cui
all'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991, oltreché dei valori
limite differenziali di immissione previsti dall'articolo 4, comma
1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore).
In difetto di tali titoli abilitativi o in
carenza della predetta valutazione di impatto acustico, il Comune
potrà sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in quanto
qualsiasi immissione da questa generata risulta di per sé illegittima,
fino ad avvenuta regolarizzazione di tali titoli che potrà avvenire
anche attraverso l’espletamento
di idonei interventi di bonifica acustica.
Qualora invece l'attività sia stata
debitamente autorizzata, potrà essere richiesto l'avvio delle
opportune verifiche fonometriche al Comune e all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), seguendo le
procedure indicate da tali Enti, all'esito delle quali saranno disposti
i relativi provvedimenti sanzionatori e ripristinatori (diffida),
sempreché l'entità delle immissioni accertate sia risultata tale da
superiore le predette soglie limite al rumore.
Fatto salvo il ricorso in sede
amministrativa, qualora ogni tentativo di risolvere bonariamente la
vicenda non andasse a buon fine, il presente caso si espone inoltre ad
altre due possibili linee di rivendicazione. La prima intercetta
l'ambito delle responsabilità penali in capo all'articolo 659 C.P.
riguardante il disturbo delle occupazione ed il riposo delle persone. La
seconda, l'ambito delle illecite immissione riprese dall'articolo 844
cod. civ. (immissioni) qualora l'entità di tali immissioni
abbiano a superare la soglia della c.d. "normale tollerabilità".
Per entrambe queste ultime fattispecie
risulta tuttavia utile premunirsi di adeguata "prova tecnica"
redatta da un TCA per mezzo della quale supportare le ragioni espresse
all'interno dell'atto di querela, nel caso in cui si intendesse
procedere nell'ambito penale, così pure qualora si desiderasse adire
alle vie legali per gli ambiti previsti dall'Ordinamento civile, in
relazione alle quali promuovere le eventuali pretese inibitorie
al perpetuarsi delle illecite immissioni e quelle risarcitorie (ex
articolo 2043 c.c.) dei danni patiti.
Considerata quindi la complessità circa la
valutazione delle responsabilità sottese dal presente caso, pare
utile voler dapprima avvalersi della consulenza di un legale, al quale
demandare l'acquisizione, presso l'Amministrazione locale, della
documentazione relativa ai titoli autorizzativi, dal cui vaglio potranno
trarsi le strategie rivendicative ritenute più utili ed efficaci
al fine di assicurare la salvaguardia delle persone esposte al rumore
generato dall'attività, demandando l'incarico all'amministratore,
qualora si intendesse procedere a difesa degli interessi del condominio,
o direttamente da parte del condomine leso nei suoi Diritti.