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La risposta della Redazione
Deposito autobus
Egregio Lettore/Gent.ma Lettrice, iniziamo con un argomento spesso trascurato, la prevenzione. Sembra forse banale, ma "...prevenire è meglio che curare" ed il caso da Lei presentato non poteva offrire più valida testimonianza. Sebbene la ricerca di una propria dimora diviene spesso un elemento preminente nella vita di un individuo, pare altrettanto utile che questa presenti e rappresenti un luogo di riparo e ristoro, all'interno del quale trovare quei momenti e quegli spazi privati che aiutino a rigenerarsi, lasciando fuori le preoccupazioni e la frenesia della vita quotidiana. Per questo, al momento della scelta di dove andare ad abitare dobbiamo avere premura di assicurarci che vi siano le condizioni adatte a soddisfare tali esigenze, ossia che l'edificio sia collocato lontano da fonti sonore indesiderate (strade, ferrovie, aeroporti, industrie, ed altro). Sembra forse utopia, e in molte realtà italiane di fatto lo è, ma non necessariamente lo dovrà rappresentare anche nel prossimo futuro. Ciò anche per evitare di doversi imbattere in un lungo ed estenuante percorso rivendicativo, nel quale, spesso, la linea del traguardo è rappresentata da un semplice risultato di "compromesso". Ciò considerato, venendo al problema segnalato, desideriamo precisare che i depositi di mezzi di trasporto, sono annoverati fra le sorgenti sonore fisse, quindi assoggettati al rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La verifica di tali limiti è demandata, in primis al Comune, il quale si può avvalere del supporto tecnico offerto dalle Agenzia Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Qualora, all'esito delle verifiche fonometriche venisse accertato il supero di anche uno solo di tali valori, al Comune compete il compito di instaurare un procedimento amministrativo sanzionatorio, attraverso l'irrogazione della sanzione amministrativa, indicata dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e l'emanazione di apposita diffida attraverso la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore violate, assicurando la predisposizione di un adeguato Piano di risanamento acustico (PRA) da porre a carico del soggetto trasgressore, il quale indicherà tempi e modalità degli interventi. A tal fine, il primo passo da compiere è quello di segnalare, attraverso formale esposto, l'Amministrazione comunale territorialmente competente (in questo specifico caso, entrambi gli Enti territoriali interessati), invocando da questa l'avvio delle opportune, quanto doverose azioni di verifica, a salvaguardia della salute della popolazione esposta al rumore. Cordiali saluti.
La Redazione: 30.04.2016
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