La
risposta della Redazione
Deposito autobus
Egregio Lettore/Gent.ma Lettrice,
iniziamo con un argomento spesso trascurato, la prevenzione. Sembra forse
banale, ma "...prevenire è meglio che curare" ed il caso da Lei
presentato non poteva offrire più valida testimonianza.
Sebbene la ricerca di una propria dimora diviene spesso un elemento preminente
nella vita di un individuo, pare altrettanto utile che questa presenti e
rappresenti un luogo di riparo e ristoro, all'interno del quale trovare quei
momenti e quegli spazi privati che aiutino a rigenerarsi, lasciando fuori le
preoccupazioni e la frenesia della vita quotidiana.
Per
questo, al momento della scelta di dove andare ad abitare dobbiamo avere premura
di assicurarci che vi siano le condizioni adatte a soddisfare tali esigenze,
ossia che l'edificio sia collocato lontano da fonti sonore indesiderate (strade,
ferrovie, aeroporti, industrie, ed altro). Sembra forse utopia, e in molte
realtà italiane di fatto lo è, ma non necessariamente lo dovrà rappresentare
anche nel prossimo futuro. Ciò anche per evitare di doversi imbattere in un
lungo ed estenuante percorso rivendicativo, nel quale, spesso, la linea del
traguardo è rappresentata da un semplice risultato di "compromesso".
Ciò
considerato, venendo al problema segnalato, desideriamo precisare che i depositi
di mezzi di trasporto, sono annoverati fra le sorgenti sonore fisse,
quindi assoggettati al rispetto dei valori assoluti (emissione ed
immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio
comunale, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui
all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
La
verifica di tali limiti è demandata, in primis al Comune, il quale si può
avvalere del supporto tecnico offerto dalle Agenzia Regionali per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA). Qualora, all'esito delle verifiche
fonometriche venisse accertato il supero di anche uno solo di tali valori, al
Comune compete il compito di instaurare un procedimento amministrativo
sanzionatorio, attraverso l'irrogazione della sanzione amministrativa,
indicata dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante
"Legge quadro sull'inquinamento acustico", e l'emanazione di apposita
diffida attraverso la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro
nelle soglie limite di rumore violate, assicurando la predisposizione di un
adeguato Piano di risanamento acustico (PRA) da porre a carico del
soggetto trasgressore, il quale indicherà tempi e modalità degli
interventi.
A
tal fine, il primo passo da compiere è quello di segnalare, attraverso formale
esposto, l'Amministrazione comunale territorialmente competente (in questo
specifico caso, entrambi gli Enti territoriali interessati), invocando da questa
l'avvio delle opportune, quanto doverose azioni di verifica, a salvaguardia
della salute della popolazione esposta al rumore.
Cordiali saluti.
La Redazione: 30.04.2016