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La risposta della Redazione

 

 

A cosa sono serviti i dati di rilevamento del rumore?

 

Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore,

partiamo col dire che l'informazione di dati ambientali che possono risultare di utilità della persona direttamente interessata dai rumori sono regolati dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), oltreché in via più generale dalla Legge sul procedimento amministrativo n. 241/90 (articoli 22-28). In linea di principio, l'informazione ambientale non può essere negata, se non in virtù di particolari e limitate fattispecie che non sembrano riconducibili al caso in esame.

Venendo invece alla particolare tipologia di sorgente controllata, non si può escludere che questa sia da ricondurre ad impianti del tipo a "ciclo produttivo continuo", ossia a quella particolarità di impianti di cui non è possibile interrompere il loro funzionamento senza causare danno all'impianto stesso o alterazione del prodotto. Per questa fattispecie di sorgenti, il Legislatore ha inteso porre una particolare attenzione, dal momento che, funzionando ininterrottamente sull'arco delle 24 ore, i valori limite maggiormente restrittivi, ai quali ricondurre l'esercizio dell'attività, sono quelli definiti per il periodo di riferimento notturno (22-06). A tal fine, qualora l'impianto sia antecedente al 19 marzo 1997 (data di entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996, recante "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo") il medesimo è soggetto ai soli limiti assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del Comune. Qualora invece la sua realizzazione sia avvenuta dopo tale data l'impianto è anche vincolato al rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

Le rilevazioni sono eseguite in prossimità del ricettore (abitazione) disturbato dai rumori, in facciata all'edificio o in prossimità di spazi utilizzati da persone o comunità, al fine della verifica dei valori limite assoluti. Le rilevazioni dovranno essere condotte anche all'interno dell'ambiente abitativo esposto ai rumori, con le finestre aperte o con le finestre chiuse a seconda di quale che sia la maggiore condizioni di disturbo, qualora si procedesse anche alla verifica dei valori limite differenziali.

L'accertato supero di uno dei predetti valori limite, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti.

In alternativa alla via pubblicistica da Lei invocata presso il Comune, potrà altresì valutare l'ipotesi rivendicativa in capo all'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste. Nel qual caso, la valutazione delle immissioni sonore vengono basate sulla definizione della c.d. "normale tollerabilità" di cui potrà venire richiesta una preventiva valutazione ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, utile per decidere sulla eventuale soluzione della controversia.

Infine, se il rumore generato dall'impianto procurasse un disturbo concreto ad una pluralità indefinita di persone (la diffusione del rumore sia tale da disturbare un significativo numero di abitazioni che sono situate nei dintorni dell'impianto rumoroso), potrà essere presa in considerazione l'eventuale ipotesi contestativa in capo all'articolo 659  del codice penale che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, inoltrando apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria, correlata degli esiti delle verifiche eseguite da un Suo tecnico incaricato.

Considerata la particolarità del caso, pare comunque utile voler avvalersi di un preventivo consulto legale prima di decidere quale azione intraprendere per cercare di risolvere la situazione di disagio lamentata.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 27.02.2016

 

 

 

 

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