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L’installazione di condizionatori all’esterno degli edifici Maggio 2010 - A cura di Luciano Mattevi
Con l’arrivo della stagione calda proliferano nelle nostre città le unità di condizionamento poste all’esterno di finestre, balconi, terrazze e finanche di sottoscala. Una situazione per certi versi necessaria giacché sono ancora pochi gli edifici provvisti di un unico impianto comune, come generalmente avviene per l’impianto di riscaldamento, di conseguenza ognuno si arrangia come può per far fronte al bollore estivo, a dispetto del decoro architettonico degli edifici, compromesso da facciate “tappezzate” di tali apparecchi, ed in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1120 cod. civ. che recita: "sono vietate le innovazioni che possono creare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino". Non è mia intenzione affrontare o finanche esprime alcun giudizio su tale particolare aspetto, materia semmai di regolamenti condominiali e disposizioni regolamentari locali, quanto desidero soffermarmi sugli effetti fonici di tali apparecchiature anche alla luce di una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione la quale, peraltro, va ad aggiungersi alle precedenti decisioni che avevano per oggetto i limiti all'installazione dei condizionatori negli edifici condominiali. Spesso, infatti, la rumorosità emessa da tali apparecchi può costituire motivo di disturbo per i restanti condomini che magari non disponendo di tale soluzione tecnica sono costretti a tenere le finestre aperte, precludendo anche l’effetto di attenuazione prodotto dalla protezione garantita a infissi chiusi. Conseguentemente, quando il disturbato non ne può più del rumore prodotto, magari dopo inutili e ripetuti solleciti al proprietario dell'impianto di voler porre rimedio a tale sofferenza, non resta che attivare un contenzioso. Al riguardo, pare utile ricordare che la verifica circa il rispetto dei valori limite imposti dalla normativa pubblicistica può essere richiesta all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) o al Comune territorialmente competenti, unicamente nel caso in cui detta apparecchiatura faccia riferimento ad attività produttive, professionali o commerciali e, quindi, sono esclusi tutti quei casi, e sono molti, in cui l’impianto sia ad esclusivo uso privato; nel qual caso, è necessario avviare un ricorso al Giudice ordinario o al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 844 cod. civ. (immissioni) o, in alternativa, attraverso segnalazione all’Autorità giudiziaria, in relazione a quanto stabilito dall’art. 674 cod. pen. (Getto pericoloso di cose). Ed è proprio in relazione a tale ipotesi di reato che la Suprema Corte è intervenuta con la recente sentenza n. 23807 del 10 novembre 2009 in merito alla risarcibilità del danno morale degli altri condomini di un edificio, a seguito delle immissioni prodotte dalla collocazione di un condizionatore da un condomino. Per il vero, tale pronuncia va letta in positivo, giacché la domanda di risarcimento può essere accolta soltanto qualora gli interessati abbiano allegato e dedotto nel giudizio che la condotta illecita integra la contravvenzione disciplinata dall'art. 674 cod. pen.. La pronuncia della S.C. fornisce dunque un utile strumento per quanti sono costretti ad addivenire a vie legali per poter veder riconosciuto il danno patito e, nel contempo, può essere considerato uno “stimolo” ad una maggiore responsabilità nei confronti di quanti decidono di installare nella propria abitazione un nuovo impianto di condizionamento dell’aria. In commercio esistono diversi modelli, è dunque utile valutare, fra le altre cose, anche il livello di emissione sonora prodotto, espresso generalmente come livello di rumore in dB(A), misurato ad 1 metro dall’apparecchio. Le unità esterne migliori producono livelli di rumore nell’ordine dei 43-47 dB(A), valori comunque non adeguati a scongiurare future contestazioni. In ogni caso, è importante, se non fondamentale, individuare il luogo adatto dove posizionare l’unità esterna, la quale costituisce la sorgente di rumore principale, poiché in essa sono alloggiate i compressori e le ventole di raffreddamento, ed è quindi utile installarla lontano dalle finestre del vicino e, qualora possibile, in posizione schermata, avvalendosi anche di adeguate protezioni o, meglio, adottando una condensante esterna del tipo "a scomparsa totale". Al momento dell'acquisto, dunque, è utile chiedere consiglio all’installatore/rivenditore e, se del caso, richiedere l’attestazione dei livelli di rumorosità misurati negli ambienti confinanti maggiormente esposti. Anche in questa circostanza vale la regola “prevenire è meglio che curare”.
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