La
risposta dell'esperto
A cura di
Marcello Brugola
Concertini svolti senza il rispetto dei limiti di rumore
Egregio signor Maurizio,
mi devo scusare con Lei del ritardo nella risposta, ma purtroppo
i miei carichi di lavoro non mi consentono mai delle risposte rapide, e mi
spiace che l’incontro con il Sindaco sia già avvenuto.
Detto questo, vorrei introdurre una poco forbita allocuzione che
mia moglie, Fiorentina DOC, è solita utilizzare in questi casi: “ma che c’entra
il culo con le quarant’ore?” Ovvero, cosa c’entra il fatto che il Comune non
abbia la zonizzazione con il rispetto dei valori differenziali?? NULLA!
Punto uno: il fonometro usato per le misure era un
giocattolo, lo avrà trovato nelle scatole dei detersivi (e lo dice uno che gli
strumenti li ha venduti e li conosce molto bene), e NON risulta omologato in
classe 1 secondo gli standard EN 60804 ed EN 60651, come specificato nel DM 16
marzo 1998.
Secondo punto: è stato mai calibrato? Esiste un
certificato di calibrazione di un Laboratorio autorizzato NON anteriore a due
anni? Ovvio che no, per i motivi di cui sopra.
Riporto qui il Decreto:
Articolo 2
Strumentazione di misura
1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare
le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le
misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un
fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel
caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere
registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve
avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1
dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del
registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi,
rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC1260) e EN 61094-1/1994, EN
61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere
conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura,
deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC
942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni
effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB.
In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali
di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato
di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità
alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso
laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 273.
5. Per 1'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non
previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere
assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.
La misura e la relazione che il gestore ha depositato, quindi, è
pura carta straccia (io userei un altro temine, poco educato) e quindi non ha
nessun valore, e già solo questo consentirebbe la revoca della licenza.
Passiamo alle licenze per attività “temporanee”, Le allego lo
stralcio della normativa Nazionale (Legge 447/95) e della Regione Lombarda:
Art. 6
(Competenze dei comuni)
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e
regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),
del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto
del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli,
fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2,
comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero
mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
Art. 8. — Attività temporanee
1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle
attività temporanee di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge
447/1995 (1), il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve
considerare:
a) i contenuti e le finalità dell’attività;
b) la durata dell’attività;
c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore
superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a
livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai
fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore
dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei
volumi di traffico veicolare.
3. Nell’autorizzazione il comune può stabilire:
a) valori limite da rispettare;
b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare
preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle
emissioni sonore.
Da sottolineare che comunque la redazione della verifica previsionale di impatto
acustico deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente e
soprattutto effettuata con strumentazione a norma UNI regolarmente tarata,
altrimenti le misure (e la relazione) sono carta straccia, e mi permetta di dire
che se il tecnico “competente” ha usato un fonometro non a norma di “competente”
ha solo l’ignoranza.
Detto questo, passiamo al problema del differenziale. Riporto uno
stralcio della norma (DPCM 14/11/97)
Art. 4
(Valori limite differenziali di immissione)
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.
2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il
periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti
abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI
della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti
casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il
periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore
a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità
prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente
al disturbo provocato all'interno dello stesso.
Appare chiaro che la verifica del differenziale deve essere
sempre valutata, a meno che la zona sia la VI; ovvero solo aree esclusivamente
industriali. Ed in caso di mancanza della zonizzazione? (e già qui mi viene da
ridere, dato che doveva essere obbligatoria dal 2000.. cosa aspettano?). C'è una
circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente del 6 settembre 2004 che
specifica chiaramente l’obbligatorietà della sua verifica. Pertanto le obiezioni
poste sono inutili e fuorvianti.
Ricapitolando: la relazione presentata è nulla in quanto non
eseguita con strumentazione idonea e tarata (e vorrei vedere il certificato del
tecnico competente).
Il differenziale deve essere verificato SEMPRE.
In caso di supero, allora i livelli devono essere ridotti, se non
è possibile la licenza ritirata.
Andate ancora dal Sindaco, e fate chiudere la baracca….
Cordiali saluti.