|
|
Il Comune risponde solidalmente con i gestori delle immissione sonore moleste. La condanna è sia inibitoria che risarcitoriaMa rzo 2023 - A cura dell'Avv. Luca Bridi - Patrocinante in Cassazione e Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
(Corte d'Appello di Milano n. 72/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023). La vertenza s'incentra in un ambito urbano dove risiede una famiglia con figli. L'immobile abitativo dà le proprie finestre sulla piazza principale ove sussistono esercizi commerciali e plateatici, concessi dal Comune, che producono immissioni sonore moleste intollerabili all'interno della casa. In particolare, tali situazioni producevano, nel caso de quo, una lesione del diritto alla salute, previsto dall'art. 32 della Carta Costituzionale, quale diritto non comprimibile, come anche ribadito dall'art 41, sempre della Carta Costituzionale. La Sentenza di primo grado n. 312/2019 del Tribunale di Como, pubblicata in data 18 marzo 2019, anche a seguito di CTU, inibiva le attività sopratutto negli negli orari serali e condannava al risarcimento dei danni gli esercizi commerciali solidalmente con il Comune. In particolare per quanto riguarda l'inibitoria il Tribunale di Como (poi confermato dalla C.A. di Milano) statuiva: a) l'interdizione dell’uso del plateatico esterno dalle ore 23.00; b) la massima cautela del personale dipendente nelle attività di sparecchiamento e ritiro dei tavoli; c) il divieto di installazione di diffusori acustici e svolgimento di eventi in assenza di autorizzazione del comune ex art. 7 regolamento applicativo del piano di zonizzazione acustica; d) il servizio di vigilanza che disciplini la presenza e l’accesso delle persone nelle rispettive aree per evitare assembramenti; e) il vigilare sul rispetto delle ordinanze di concessione in modo da evitare assembramenti; f) l'incremento dei controlli in orario notturno per rendere effettivo il divieto di accesso dei veicoli; g) la predisposizione di un servizio permanente di monitoraggio acustico onde verificare il rispetto dei limiti delle emissioni acustiche; Si dava quindi atto che si può agire davanti alla Giurisdizione Ordinaria (ex pluribus Cassazione Sezioni Unite n. 23436 del 27/07/2022) chiedendo la tutela del diritto leso dalla immissioni provenienti dal plateatico e dai locali posti nelle vicinanze che diffondono musica, schiamazzi e rumori. In particolare, il Comune è legittimato passivo dell'azione inibitoria. L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, è legittima, come anche ribadito dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 72/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato. In proposito, dalla relazione del CTU e dai numerosi rilievi fonometrici di Arpa, si rilevava che le immissioni acustiche negli ambienti interni dell'abitazione della famiglia risultano essere particolarmente gravose nei locali che si affacciano sulla piazza nella condizione in cui sono aperte le finestre e nella circostanza in cui si verificano fenomeni direttamente o indirettamente riconducibili alle attività degli esercizi pubblici. Infatti, in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico. In proposito, occorre evidenziare che il Tribunale di Como e la successiva conferma della Corte d'Appello di Milano hanno ritenuto provata la lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità. L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. Il danno è stato ritenuto sussistente con condanna dei gestori solidalmente con il Comune al risarcimento alla famiglia attrice della somma di € 50.000,00 complessiva, oltre interessi compensativi e legali.
Studio Legale Avv. Luca D.A.L. Bridi Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano Via Carlo Poerio, 15 - 20129 Milano (MI) tel. 02 86461163 - fax: 02 76020911 mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com
| torna all'inizio |
|
|
Inquinamentoacustico.it ® 2024
Powered by Register.it
|