La
risposta della Redazione
Cercasi consiglio per la gestione di feste
Egregio Signor Giancarlo,
lo svolgimento di attività che
fanno uso di apparecchiature rumorose è vincolato in via principale al rispetto
dei valori limite previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore), siano essi i valori assoluti (emissione ed
immissione) fissati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, sia
di quelli differenziali, definiti dall'articolo 4, comma 1, del citato d.P.C.M..
Quest'ultimi sono misurati all'interno degli ambienti abitativi esposti al
rumore, con le finestre chiuse o con le finestre aperte, a seconda di quale che
sia la condizione maggiormente disturbante. Inoltre, trattandosi di attività
svolta all'interno di un contesto condominiale, questa è assoggettata alle
regole previste dal relativo regolamento, alle quali, come correttamente da Lei
operato, può esserne fatta esplicito richiamo all'Amministratore del condominio.
In molti casi, la lagnanza viene
promossa usufruendo della procedura amministrativa, volta alla verifica dei
predetti valori limite di rumore attraverso istanza al comune territorialmente
competente, il quale potrà rinviare le opportune verifiche del caso all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente. All'esito delle verifiche, qualora
venisse accertato il supero di uno dei suindicati limiti, a carico del
trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa, indicata
dall'articolo 10, comma 2, della L.447/95 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico), oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre il
rientro, entro un congruo termine, nelle soglie limite di rumore.
Appare altresì utile che, dal
momento che il disturbo pare poter essere limitato attraverso il semplice
controllo dei volumi della musica, il titolare/gestore dell'attività possa
decidere di voler provvedere, anche in via autonoma, attraverso una propria
autoregolamentazione, apponendo all'amplificatore un "limitatore acustico", al
fine di assicurare il costante e duraturo rispetto dei limiti, a garanzia e
tutela del vicinato, evitando il ricorso ad azioni repressive e dimostrando di
perseverare nel rispetto dei rapporti di "buon vicinato". Infatti, uno dei
motivi per i quali nel nostro Paese si ricorre assai frequentemente allo
strumento del controllo è anche legato ad una oramai diffusa carenza del "senso
civico", quale forma di rispetto delle esigenze espresse dalla società civile,
fra le quali rientra anche quella di assicurare il riposo e la tranquillità
delle dimore.
Da ultimo, anche se non meno
importante, pare utile voler sincerarsi che l'attività abbia acquisito le
necessarie autorizzazioni o disponga di apposita autorizzazione in deroga ai
soprarichiamati valori limiti da parte dell'Amministrazione comunale; nel qual
caso, è necessario invocare presso la medesima Amministrazione la modifica di
tale titolo, alla luce degli effetti cagionati nel corso dell'esercizio
dell'attività.
Cordiali saluti.
La Redazione: 25.01.2016