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La risposta della Redazione
Cercasi consiglio per la gestione di feste
Egregio Signor Giancarlo, lo svolgimento di attività che fanno uso di apparecchiature rumorose è vincolato in via principale al rispetto dei valori limite previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), siano essi i valori assoluti (emissione ed immissione) fissati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, sia di quelli differenziali, definiti dall'articolo 4, comma 1, del citato d.P.C.M.. Quest'ultimi sono misurati all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, con le finestre chiuse o con le finestre aperte, a seconda di quale che sia la condizione maggiormente disturbante. Inoltre, trattandosi di attività svolta all'interno di un contesto condominiale, questa è assoggettata alle regole previste dal relativo regolamento, alle quali, come correttamente da Lei operato, può esserne fatta esplicito richiamo all'Amministratore del condominio. In molti casi, la lagnanza viene promossa usufruendo della procedura amministrativa, volta alla verifica dei predetti valori limite di rumore attraverso istanza al comune territorialmente competente, il quale potrà rinviare le opportune verifiche del caso all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. All'esito delle verifiche, qualora venisse accertato il supero di uno dei suindicati limiti, a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa, indicata dall'articolo 10, comma 2, della L.447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre il rientro, entro un congruo termine, nelle soglie limite di rumore. Appare altresì utile che, dal momento che il disturbo pare poter essere limitato attraverso il semplice controllo dei volumi della musica, il titolare/gestore dell'attività possa decidere di voler provvedere, anche in via autonoma, attraverso una propria autoregolamentazione, apponendo all'amplificatore un "limitatore acustico", al fine di assicurare il costante e duraturo rispetto dei limiti, a garanzia e tutela del vicinato, evitando il ricorso ad azioni repressive e dimostrando di perseverare nel rispetto dei rapporti di "buon vicinato". Infatti, uno dei motivi per i quali nel nostro Paese si ricorre assai frequentemente allo strumento del controllo è anche legato ad una oramai diffusa carenza del "senso civico", quale forma di rispetto delle esigenze espresse dalla società civile, fra le quali rientra anche quella di assicurare il riposo e la tranquillità delle dimore. Da ultimo, anche se non meno importante, pare utile voler sincerarsi che l'attività abbia acquisito le necessarie autorizzazioni o disponga di apposita autorizzazione in deroga ai soprarichiamati valori limiti da parte dell'Amministrazione comunale; nel qual caso, è necessario invocare presso la medesima Amministrazione la modifica di tale titolo, alla luce degli effetti cagionati nel corso dell'esercizio dell'attività. Cordiali saluti.
La Redazione: 25.01.2016
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