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Egregio Signor Andrea, siamo lieti di poter offrire riscontro alla Sua lettera, cogliendo al contempo l'occasione per presentare alcune considerazioni che accomunano molte situazioni come quelle da Lei presentate, spesso legate dal fatto che, in questi casi, pare dapprima essere venuti a mancare i "doveri di buon vicinato", in quanto, sia che si tratti un'Azienda che di un privato, è necessario adoperarsi singolarmente per limitare o, meglio, evitare la produzione di quei rumori non strettamente necessari, avendo a tal fine accortezza di organizzare le proprie esigenze nel rispetto di quelle altrui. Infatti, il diritto di generare rumore degli uni cessa quando inizia il diritto alla quiete degli altri. Tale semplice quanto utile precauzione, costituisce la base attraverso la quale tentare di riappacificare le parti per sollevarsi da eventuali contenziosi che, in alcuni casi, possono perfino portare ad acuire i cattivi rapporti. Fatto salvo quanto espresso, le limitazioni di attività di carico/scarico merci possono trovare una loro limitazione già negli orari previsti all'interno del Regolamento condominiale nei quali sono vietati rumori molesti al fine di assicurare il riposo dei condomini. La segnalazione delle eventuali violazioni al regolamento vanno inoltrate all'Amministratore il quale può provvedere a richiamare il condomine e, se del caso, comminare nei suoi confronti le sanzioni previste dal regolamento. Analoga limitazione di orario può trovare riscontro anche all'interno del Regolamento acustico comunale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la cui attività di controllo è solitamente demandata al Corpo di Polizia Locale. In alternativa, risulta utile ricordare che le attività rumorose che hanno origine da comportamenti connessi ad esigenze produttive e professionali, come quella rappresentata, sono comunque assoggettate al rispetto dei valori limite differenziali di immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/97) che limita la produzione di quei rumori che eccedono i 3 dB(A) durante il periodo notturno (22-06) e i 5 dB(A) durante quello diurno (06-22), allorquando l'entità di tali rumori oltrepassa i 40 dB(A) durante il periodo notturno e i 50 dB(A) durante quello diurno, verificati all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore a finestre aperte, La verifica fonometrica di tali limiti può essere richiesta al Comune, il quale, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), sarà chiamato ad attivare, nel caso di accertato superamento, i relativi provvedimenti sanzionatori (ex art. 10, c. 2, L.447/95) e ripristinatori (diffida) per ricondurre le immissioni sonore all'interno delle soglie limite consentite. Da quanto sopra rappresentato, resta salva la possibilità di ricorrere nell'ambito dell'articolo 844 cod. civ. (immissioni) qualora l'entità delle immissioni eccedesse la soglia della c.d. "normale tollerabilità", avvalendosi a tal fine di un Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA - https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php) e del supporto di un consulente legale grazie al quale intraprendere le relative procedure di rivendicazione, tra le quali il tentativo di un'azione conciliativa volta a dirimere la lite. Oppure, ricorrere dinanzi all'Autorità Giudiziaria invocando le configurabilità del reato in capo all'articolo 659 C.P. in merito al disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, sempreché gli effetti del disturbo arrecato abbiano avuto occasione di intercettare un numero indeterminato di persone, ossia più condomini. In entrambe le ipotesi di contestazione avanzate, pare dunque utile avvalersi preliminarmente del consulto di un legale. _____________________ Ulteriori approfondimenti - I doveri di chi vive in condominio - Rumore in condominio: quando chiamare il Comune
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La Redazione: 24.09.2022
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