Egregio Signor Andrea,
siamo lieti di poter offrire riscontro alla Sua lettera,
cogliendo al contempo l'occasione per presentare alcune considerazioni
che accomunano molte situazioni come quelle da Lei presentate, spesso
legate dal fatto che, in questi casi, pare dapprima essere venuti
a mancare i "doveri di buon vicinato", in quanto, sia che si tratti
un'Azienda che di un privato, è necessario adoperarsi singolarmente per limitare o,
meglio, evitare la produzione di quei rumori non strettamente necessari,
avendo a tal fine accortezza di organizzare le proprie esigenze nel
rispetto di quelle altrui. Infatti, il diritto di generare rumore degli
uni cessa quando inizia il diritto alla quiete degli altri.
Tale semplice quanto utile precauzione, costituisce la
base attraverso la quale tentare di riappacificare le parti per sollevarsi
da eventuali contenziosi che, in alcuni casi, possono perfino portare ad acuire i cattivi rapporti.
Fatto salvo quanto espresso, le limitazioni di attività
di carico/scarico merci possono trovare una loro limitazione già negli
orari previsti all'interno del Regolamento condominiale nei quali sono vietati rumori molesti al fine di assicurare il riposo dei
condomini. La segnalazione delle eventuali violazioni al regolamento
vanno inoltrate all'Amministratore il quale può provvedere a richiamare
il condomine e, se del caso, comminare nei suoi confronti le sanzioni
previste dal regolamento.
Analoga limitazione di orario può trovare riscontro anche
all'interno del Regolamento acustico comunale adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 26 ottobre
1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la cui attività
di controllo è solitamente demandata al Corpo di Polizia Locale.
In alternativa, risulta utile ricordare che le attività
rumorose che hanno origine da comportamenti connessi ad esigenze
produttive e professionali, come quella rappresentata, sono comunque
assoggettate al rispetto dei valori limite differenziali di
immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/97) che limita la
produzione di quei rumori che eccedono i 3 dB(A) durante il
periodo notturno (22-06) e i 5 dB(A) durante quello diurno
(06-22), allorquando l'entità di tali rumori oltrepassa i
40 dB(A) durante il periodo notturno e i 50 dB(A) durante quello diurno,
verificati all'interno degli ambienti abitativi esposti al
rumore a finestre aperte,
La verifica fonometrica di tali limiti può essere
richiesta al Comune, il quale, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), sarà chiamato ad
attivare, nel caso di accertato superamento, i relativi provvedimenti
sanzionatori (ex art. 10, c. 2, L.447/95) e ripristinatori
(diffida) per ricondurre le immissioni sonore all'interno delle soglie
limite consentite.
Da quanto sopra rappresentato, resta salva la possibilità di
ricorrere nell'ambito dell'articolo 844
cod. civ. (immissioni) qualora l'entità delle immissioni
eccedesse la soglia della c.d. "normale tollerabilità", avvalendosi
a tal fine di un Tecnico Competente in Acustica
iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA -
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php) e del supporto
di un consulente legale grazie al quale intraprendere le relative procedure di
rivendicazione, tra le quali il tentativo di un'azione conciliativa
volta a dirimere la lite. Oppure, ricorrere dinanzi
all'Autorità Giudiziaria invocando le configurabilità del reato in capo
all'articolo 659 C.P. in merito al disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone, sempreché gli effetti del disturbo arrecato
abbiano avuto occasione di intercettare un numero indeterminato di
persone, ossia più condomini. In entrambe le ipotesi di contestazione
avanzate, pare dunque utile avvalersi preliminarmente del consulto di
un legale.
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Ulteriori approfondimenti
-
I doveri di chi vive in condominio
-
Rumore in condominio: quando chiamare il Comune