Appare evidente che
le esigenze di taluni non dovrebbero opporsi a quelle di taluni altri.
L'esercizio canoro all'interno di un contesto condominiale, ne è un
esempio, giacché andrebbe, per quanto possibile, evitato qualora l'ambiente nel quale viene svolto
risulti privo di un'adeguata
insonorizzazione. Ciò, al fine di evitare di porsi in contrasto con
quelle che sono le tradizioni attività domestiche e, più in generale,
nel rispetto dei canoni civili dei "doveri di buon vicinato", dal
momento che l'intensità sonora per tali fattispecie risulta assai
elevata, nell'ordine degli 80 dB(A) e anche più.
Risulta
inoltre utile considerare che, oltre alle limitazioni previste dal
Regolamento di condominio, nel quale sono di sovente indicati gli orari
destinati al riposo, e alle restrizioni previste dal regolamento
comunale, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", v'è da considerare che pensare di
riuscire a svolgere tali esercizi senza stimolare nel vicinato una
qualche reazione di disagio, pare alquanto improbabile.
In questi casi,
è assai più utile e certamente più proficuo, anche per evitare di
stimolare liti condominiali, provvedere a ricercare un luogo
alternativo, quali: sale musicali, spazi all'interno di strutture
scolastiche o sale pubbliche, etc., più adatto allo
svolgimento di tali esercitazioni, senza la pendenza di limitazioni di
tempo o di intensità dell'estensione vocale che risulterebbero
controproducenti, non solo alla qualità dell'esecuzione, ma anche, non
trascurabile aspetto, alla serenità del cantante.
In via generale, le
abitazioni ambiscono ad essere luoghi di riposo e rigenerazione,
ambienti nei quali si possa trascorrere momenti sereni, quindi anche
silenziosi, e questo è possibile se tutti coloro che occupano l'edificio
si attengono a determinare regole e comportamenti, nel rispetto di
determinate esigenze e nei benefici che assumono una reciproca e pacifica
convivenza.