La
risposta della Redazione
Rumori campo da basket
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore,
per
il caso presentato, trattandosi di attività non connessa con esigenze
produttive, professionali, commerciali, il rumore prodotto è assoggettato ai
soli valori limite assoluti di immissione e a quelli di emissione indicati dalla
Classificazione
Acustica del territorio comunale e, quindi, non a quelli differenziali di
immissione previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali
nella maggior parte dei casi rappresentano il criterio per valutare il disturbo
del rumore alle persone.
Ne
consegue che a carico di tali attività possono essere disposte da parte
dell'Amministrazione locale le verifiche ai soli limiti assoluti, ancorché il
Comune possa ricorrere alle eventuali limitazioni attraverso i regolamenti di
igiene o di Polizia locale o, altrimenti, usufruendo del tradizionale potere di
ordinanza, con i quali provvedere alla definizione di apposite fasce orarie
all'interno delle quali confinare l'apertura del campetto da basket, così pure,
al ripristino dell'area a quelle che erano le condizioni originarie, al fine di
salvaguardare la tranquillità delle persone esposte al rumore.
In
alternativa, restano fatte salve le eventuali azioni assunte davanti
all'Autorità penale, previste dall'articolo 659 C.P. in materia di disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone - sempreché il disturbo intercetti
un numero interminato, ossia una pluralità di persone - o di quelle civili
(Giudice di Pace o Giudice ordinario) qualora l'entità delle immissioni sonore
lamentate superi la soglia della c.d. "normale tollerabilità".
Per
entrambe tali fattispecie, pare comunque utile, nonché opportuno, provvedere ad
un preliminare consulto legale, al fine di vagliare le differenti ipotesi
contestatorie e definirne, se del caso, le eventuali pretese risarcitorie.
Cordiali saluti.
La Redazione:
29.07.2018