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La risposta della Redazione
Rumori campo da basket
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore, per il caso presentato, trattandosi di attività non connessa con esigenze produttive, professionali, commerciali, il rumore prodotto è assoggettato ai soli valori limite assoluti di immissione e a quelli di emissione indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e, quindi, non a quelli differenziali di immissione previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali nella maggior parte dei casi rappresentano il criterio per valutare il disturbo del rumore alle persone. Ne consegue che a carico di tali attività possono essere disposte da parte dell'Amministrazione locale le verifiche ai soli limiti assoluti, ancorché il Comune possa ricorrere alle eventuali limitazioni attraverso i regolamenti di igiene o di Polizia locale o, altrimenti, usufruendo del tradizionale potere di ordinanza, con i quali provvedere alla definizione di apposite fasce orarie all'interno delle quali confinare l'apertura del campetto da basket, così pure, al ripristino dell'area a quelle che erano le condizioni originarie, al fine di salvaguardare la tranquillità delle persone esposte al rumore. In alternativa, restano fatte salve le eventuali azioni assunte davanti all'Autorità penale, previste dall'articolo 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - sempreché il disturbo intercetti un numero interminato, ossia una pluralità di persone - o di quelle civili (Giudice di Pace o Giudice ordinario) qualora l'entità delle immissioni sonore lamentate superi la soglia della c.d. "normale tollerabilità". Per entrambe tali fattispecie, pare comunque utile, nonché opportuno, provvedere ad un preliminare consulto legale, al fine di vagliare le differenti ipotesi contestatorie e definirne, se del caso, le eventuali pretese risarcitorie. Cordiali saluti.
La Redazione: 29.07.2018
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