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Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2020

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La risposta della Redazione

 

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L'autorizzazione all'esercizio di un'attività o alla realizzazione di una struttura adibita ad attività sportive o ricreative è assoggettata, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", alla presentazione di una documentazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA).

Tale documentazione deve contenere una stima delle immissioni sonore generate durante l'esercizio dell'attività, comprensive degli eventuali contributi indotti (traffico veicolare), nonché degli eventuali sistemi di contenimento del rumore ritenuti utili per conseguire il rispetto dei valori limite richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ossia dei valori assoluti (emissione ed immissione) previsti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale per gli ambienti esterni, e del valori differenziali di immissione di cui all'articolo 4, per gli ambienti abitativi interni ai ricettori esposti al rumore.

Le immissioni sonore generate in carenza di tale elaborato risultano di per sé illegittime, a prescindere dalla loro intensità, e quindi vanno fatte cessare.

Qualora invece l'autorizzazione abbia incluso tale valutazione e l'attività in essere risulti corrispondente alle limitazioni eventualmente fissate dal Comune, di cui lo stesso Comune è tenuto a verificare, possono essere attivati da parte delle persone esposte al rumore gli opportuni controlli fonometrici al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), secondo le modalità da questi indicate.

All'esito delle verifiche, qualora venisse riscontrato il supero di uno dei predetti limiti, verranno disposti da parte del Comune i necessari provvedimenti ripristinatori (diffida) attraverso cui il responsabile delle illecite immissione è chiamato ad intervenire con specifiche soluzioni ed entro determinati tempi.

Nell'ambito della procedura amministrativa sopra richiamata, non è previsto il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in particolare di quelli derivanti da un deprezzamento degli immobili di cui le immissioni sonore sono spesso causa. Tali pretese vanno semmai promosse nell'ambito di un ricorso in sede civile, per le cui modalità, tempi ed eventuali oneri rimandiamo al consulto di un legale.

 

 

La Redazione: 22.02.2020

 

 

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