L'autorizzazione
all'esercizio di un'attività o alla realizzazione di una struttura
adibita ad attività sportive o ricreative è assoggettata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", alla
presentazione di una documentazione di impatto acustico, redatta
da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto
nell'elenco nazionale (ENTECA).
Tale documentazione deve
contenere una stima delle immissioni sonore generate durante
l'esercizio dell'attività, comprensive degli eventuali contributi
indotti (traffico veicolare), nonché degli eventuali sistemi di
contenimento del rumore ritenuti utili per conseguire il rispetto
dei valori limite richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", ossia dei valori
assoluti (emissione ed immissione) previsti dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale per gli ambienti esterni, e del
valori differenziali di immissione di cui all'articolo 4, per gli
ambienti abitativi interni ai ricettori esposti al rumore.
Le immissioni sonore
generate in carenza di tale elaborato risultano di per sé illegittime, a
prescindere dalla loro intensità, e quindi vanno fatte cessare.
Qualora invece
l'autorizzazione abbia incluso tale valutazione e l'attività in essere
risulti corrispondente alle limitazioni eventualmente fissate dal
Comune, di cui lo stesso Comune è tenuto a verificare, possono essere
attivati da parte delle persone esposte al rumore gli opportuni
controlli fonometrici al Comune e all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), secondo le modalità da questi
indicate.
All'esito delle verifiche,
qualora venisse riscontrato il supero di uno dei predetti limiti,
verranno disposti da parte del Comune i necessari provvedimenti
ripristinatori (diffida) attraverso cui il responsabile delle
illecite immissione è chiamato ad intervenire con specifiche soluzioni
ed entro determinati tempi.
Nell'ambito della
procedura amministrativa sopra richiamata, non è previsto il
risarcimento degli eventuali danni arrecati, in particolare di
quelli derivanti da un deprezzamento degli immobili di cui le immissioni
sonore sono spesso causa. Tali pretese vanno semmai promosse nell'ambito
di un ricorso in sede civile, per le cui modalità, tempi ed eventuali
oneri rimandiamo al consulto di un legale.