La
risposta della Redazione
Rumore persistente della caldaia condominiale
centralizzata
Gent.ma Emanuela,
la rivendicazione di
tale specifica sorgente di rumore può essere intrapresa sia in relazione alle
limitazioni previste dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici", il quale fissa in 25 dB(A) il
limite del livello equivalente di rumore prodotto dagli impianti a funzionamento
continuo, quali gli impianti di riscaldamento, sia nell'ambito del tradizionale
assunto in capo all'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste, il quale
viene ricondotto il criterio comparativo che indica in 3 dB(A) l'incremento
massimo del livello di rumore della specifica sorgente sul livello di rumore di
fondo, ciò ai fini della valutazione della c.d. "normale tollerabilità", la
quale potrà includere altri e specifici elementi a sostegno degli effetti sullo
stato psicofisico dei soggetti esposti al rumore.
In entrambi i casi
il soggetto al quale può essere imputata la responsabilità delle illecite
immissioni è riconducibile al costruttore, al venditore e perfino, nei casi
previsti,
all'amministratore del condominio, qualora lo stesso sia stato interessato della
problematica quale referente del condominio.
Qualunque siano i
termini ai quali voler ricondurre la rumorosità, è necessario poter disporre di
idonea prova tecnica, ossia di una rilevazione fonometrica eseguita da un
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), attraverso la quale offrire
riscontro della rumorosità prodotta da tale specifica sorgente di rumore, da
porre a confronto sia con i valori limite previsti dal richiamato d.P.C.M. sia
della valutazione della c.d. "normale tollerabilità" alla quale fa' riferimento
l'articolo 844 c.c..
Sulla scorta di tale
valutazione tecnica, potrà essere presentata all'attenzione di un consulente
legale con il quale valutare le differenti ipotesi contestative, prendendo
altresì in considerazione l'eventuale proposta conciliativa che possa sollevare
le parti da un eventuale ricorso davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario
del Tribunale civile.
Cordiali saluti.
La Redazione:
10.01.2017