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La risposta della Redazione

 

 

Rumore persistente della caldaia condominiale centralizzata

 

Gent.ma Emanuela,

la rivendicazione di tale specifica sorgente di rumore può essere intrapresa sia in relazione alle limitazioni previste dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", il quale fissa in 25 dB(A) il limite del livello equivalente di rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo, quali gli impianti di riscaldamento, sia nell'ambito del tradizionale assunto in capo all'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste, il quale viene ricondotto il criterio comparativo che indica in 3 dB(A) l'incremento massimo del livello di rumore della specifica sorgente sul livello di rumore di fondo, ciò ai fini della valutazione della c.d. "normale tollerabilità", la quale potrà includere altri e specifici elementi a sostegno degli effetti sullo stato psicofisico dei soggetti esposti al rumore.

In entrambi i casi il soggetto al quale può essere imputata la responsabilità delle illecite immissioni è riconducibile al costruttore, al venditore e perfino, nei casi previsti, all'amministratore del condominio, qualora lo stesso sia stato interessato della problematica quale referente del condominio.

Qualunque siano i termini ai quali voler ricondurre la rumorosità, è necessario poter disporre di idonea prova tecnica, ossia di una rilevazione fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), attraverso la quale offrire riscontro della rumorosità prodotta da tale specifica sorgente di rumore, da porre a confronto sia con i valori limite previsti dal richiamato d.P.C.M. sia della valutazione della c.d. "normale tollerabilità" alla quale fa' riferimento l'articolo 844 c.c..

Sulla scorta di tale valutazione tecnica, potrà essere presentata all'attenzione di un consulente legale con il quale valutare le differenti ipotesi contestative, prendendo altresì in considerazione l'eventuale proposta conciliativa che possa sollevare le parti da un eventuale ricorso davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 10.01.2017

 

 

 

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