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La risposta della Redazione

 

 

Inquinamento acustico caldaia condominiale

 

 

 

Gli impianti tecnici degli edifici, installati anche in via transitoria, rientrano fra le "sorgenti sonore fisse" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Ne consegue che il rumore prodotto dalla caldaia del condominio vicino è soggetto al rispetto dei valori assoluti di immissione e di quelli di emissione indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, per tutti i ricettori presenti nei dintorni dell'impianto, ma non è tenuto al rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, in quanto tale impianto non è connesso con esigenze produttive, professionali o commerciali.

Le rilevazioni fonometriche, richieste al Comune o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, si rivolgeranno pertanto alla sola verifica dei valori assoluti.

A tal fine, i rilievi sono eseguiti nell'ambiente esterno, ad un metro dalla facciata all'edificio, in corrispondenza del ricettore (abitazione) maggiormente esposto al rumore, oppure in spazi esterni utilizzati da persone o comunità, per un tempo di misura che è pari all'intero periodo di riferimento considerato, ossia pari a 16 ore, per la verifica dei valori limite indicati per il periodo diurno (06-22), e pari a 8 ore per quelli del periodo notturno (22-06).

Qualora all'esito di tali verifiche venisse accertato il supero di uno dei predetti limiti, a carico del proprietario dell'impianto è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione i apposita diffida nella quale sono disposti i termini entro cui è fissato il rientro nelle soglie limite.

Fatto salvo quanto sopra indicato, il rumore lamentato può altresì essere fatto rientrare nella sfera delle responsabilità civili previste dal tradizionale campo delle illecite immissioni definite dall'articolo 844 c.c. che tratta dei rumori fra vicini, sempreché il livello di rumore della specifica sorgente superi la soglia della c.d. "normale tollerabilità", verificata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA).

Inoltre, nel caso in cui il disturbo lamentato intercetti un numero indeterminato di persone (più condomini), sulla scorta di tali predette rilevazioni, potranno essere presentate all'Autorità Giudiziaria le contestazioni in capo al reato ex articolo 659 C.P., a tutela del diritto alla quiete e alla tranquillità delle persone. Per un maggiore approfondimento su tale delicata questione, si invita ad una lettura dell'articolo presente sul sito di Giurisprudenza Penale dal titolo "Disturbo della quiete pubblica".

A prescindere da quali saranno le azioni intraprese per tutelare il disagio lamentato, pare utile voler interessare preventivamente il responsabile di tali immissioni, invocando un suo pronto e risolutivo intervento di adeguamento, utile a far cessare i disagi lamentati, sollevare lo stesso dalle conseguenze di un'eventuale azione formale e restituire al vicinato una normale qualità della vita.

 

 

La Redazione: 26.01.2019

 

 

 

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