Gli impianti tecnici
degli edifici, installati anche in via transitoria, rientrano fra le "sorgenti
sonore fisse" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico". Ne consegue che il rumore prodotto
dalla caldaia del condominio vicino è soggetto al rispetto dei valori assoluti di
immissione e di quelli di emissione indicati dalla
Classificazione Acustica del territorio comunale, per tutti i
ricettori presenti nei dintorni dell'impianto, ma non è tenuto al
rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui
all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno degli ambienti
abitativi esposti al rumore, in quanto tale impianto non è connesso con
esigenze produttive, professionali o commerciali.
Le rilevazioni fonometriche, richieste al Comune o all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente
competenti, si rivolgeranno pertanto alla sola verifica dei valori
assoluti.
A tal fine, i rilievi
sono
eseguiti nell'ambiente esterno, ad un metro dalla facciata all'edificio,
in corrispondenza del ricettore (abitazione) maggiormente esposto
al rumore, oppure in spazi esterni utilizzati da persone o comunità, per
un tempo di misura che è pari all'intero periodo di riferimento considerato,
ossia pari a 16 ore, per la verifica dei valori limite indicati per il
periodo diurno (06-22), e pari a 8 ore per quelli del periodo notturno
(22-06).
Qualora all'esito di
tali verifiche venisse accertato il supero di uno dei predetti limiti, a carico
del proprietario dell'impianto è prevista l'irrogazione della
sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della
menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione i apposita
diffida nella quale sono disposti i termini entro cui è fissato
il rientro nelle soglie limite.
Fatto salvo quanto
sopra indicato, il rumore lamentato può altresì essere fatto rientrare nella sfera
delle responsabilità civili previste dal tradizionale campo delle illecite
immissioni definite dall'articolo 844 c.c. che tratta dei rumori fra
vicini, sempreché il livello di
rumore della specifica sorgente superi la soglia della c.d. "normale
tollerabilità", verificata da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale (TCAA).
Inoltre, nel caso in
cui il disturbo lamentato intercetti un numero indeterminato di
persone (più condomini), sulla scorta di tali predette rilevazioni,
potranno essere presentate all'Autorità Giudiziaria le contestazioni in
capo al reato ex articolo 659 C.P., a tutela del diritto alla quiete
e alla tranquillità delle
persone. Per un maggiore approfondimento su tale delicata questione, si invita
ad una lettura dell'articolo presente sul sito di Giurisprudenza
Penale dal titolo "Disturbo
della quiete pubblica".
A prescindere da quali
saranno le azioni intraprese per tutelare il disagio lamentato, pare
utile voler interessare preventivamente il responsabile di tali
immissioni, invocando un suo pronto e risolutivo intervento di
adeguamento, utile a far cessare i disagi lamentati, sollevare lo stesso
dalle conseguenze di un'eventuale azione formale e restituire al
vicinato una normale
qualità della vita.