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Egregio Lettore, al fine di preservare i "rapporti di buon vicinato" è utile manifestare dapprima al vicino le condizioni di disturbo lamentate e le eventuali soluzioni per addivenire ad una soluzione consensuale dei problemi, richiamandolo ad evitare di assumere quei comportamenti che, se subiti, disturberebbero anche lui. Qualora tale invocazione risultasse inefficace, è utile ricordare che i rumori generati dall'uso di strumenti musicali può trovare disciplina nel regolamento acustico del Comune, approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il quale fissa delle apposite fasce orarie all'interno delle quali può essere consentito l'utilizzo di siffatti strumenti. Mentre, qualora il loro impiego risulti connesso ad esigenze professionali (ad es. musicista, compositore, DJ o altro) i livelli di rumore generati sono soggetti ai limiti di immissione ed emissione indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e ai valori limite differenziali di immissioni di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La vigilanza ed il controllo delle disposizioni fissate dal regolamento e l'accertamento circa il rispetto dei predetti valori limite spetta in primis al Comune territorialmente competente, il quale potrà avvalersi del personale preposto (solitamente è la Polizia locale) per la verifica del regolamento ed usufruire dell'ausilio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) qualora sia richiesto l'avvio degli accertamenti fonometrici. Fatto salvo quanto sopra esposto, pare altresì utile evidenziare che, qualora il grado di tali immissioni risultasse abnorme rispetto alle esigenze di studio o di impiego dello strumento - appurato che gli strumenti elettrici sono composti da un impianto di amplificazione ed uno di diffusione attraverso i quali è possibile operare, semplicemente e rapidamente, un'adeguata riduzione del volume - tale incauto utilizzo potrebbe alimentare l'ipotesi contravvenzionale richiamata dall'articolo 659 C.P. qualora l'entità del disturbo risultasse tale da incidere sulla quiete e la tranquillità di un numero indeterminato di persone, ossia di più nuclei familiari. In alternativa, le immissioni lamentate potranno trovare rivendicazione nell'articolo 844 c.c. (immissioni) sempreché l'entità delle immissioni sonore superi la soglia della c.d. "normale tollerabilità". Inoltre, qualora attraverso questa condotta ne fosse derivato un danno ingiusto, potrà essere avanzata richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti (ex art. 2043 c.c.). In entrambi questi ultimi due casi (azione penale e quella civile), è utile voler dapprima usufruire di idonee misurazioni fonometriche eseguite da un Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA) a seguito delle quale rivolgersi ad un consulente legale presentando i risultati delle rilevazioni e valutando con esso se e come procedere nella rivendicazione delle immissioni moleste. Infatti, se per la rivendicazione dei presupposti penali, potrà essere presentata un esposto/querela all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito della eventuale rivendicazione prevista dall'Ordinamento civile, il percorso risulta più articolato. Infatti, potrà inizialmente essere avviata la diffida a carico del vicino per intimarlo a calmierare i rumori, da subito o entro un congruo termine, dopodiché, potrà essere avviato un tentativo conciliativo e, qualora non si addivenisse ad una soluzione pacifica della lite, potrà essere deciso di rinviare l'esame del caso ad un Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.
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La Redazione: 13.03.2021
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