Egregio Lettore,
al fine di preservare i "rapporti di buon
vicinato" è utile manifestare dapprima al vicino le condizioni di
disturbo lamentate e le eventuali soluzioni per addivenire ad una
soluzione consensuale dei problemi, richiamandolo ad evitare di assumere
quei comportamenti che, se subiti, disturberebbero anche lui.
Qualora tale invocazione risultasse
inefficace, è utile ricordare che i rumori generati dall'uso di
strumenti musicali può trovare disciplina nel regolamento acustico
del Comune, approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", il quale fissa delle apposite fasce
orarie all'interno delle quali può essere consentito l'utilizzo di
siffatti strumenti.
Mentre, qualora il loro impiego risulti
connesso ad esigenze professionali (ad es. musicista, compositore,
DJ o altro) i livelli di rumore generati sono soggetti ai limiti
di immissione ed emissione indicati dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale e ai valori limite differenziali di
immissioni di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre
1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
La vigilanza ed il controllo delle
disposizioni fissate dal regolamento e l'accertamento circa il rispetto
dei predetti valori limite spetta in primis al Comune
territorialmente competente, il quale potrà avvalersi del personale
preposto (solitamente è la Polizia locale) per la verifica del
regolamento ed usufruire dell'ausilio dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA) qualora sia richiesto l'avvio degli
accertamenti fonometrici.
Fatto salvo quanto sopra esposto, pare
altresì utile evidenziare che, qualora il grado di tali immissioni
risultasse abnorme rispetto alle esigenze di studio o di impiego dello
strumento - appurato che gli strumenti elettrici sono composti da un
impianto di amplificazione ed uno di diffusione attraverso i quali è
possibile operare, semplicemente e rapidamente, un'adeguata riduzione
del volume - tale incauto utilizzo potrebbe alimentare l'ipotesi
contravvenzionale richiamata dall'articolo 659 C.P. qualora
l'entità del disturbo risultasse tale da incidere sulla quiete e la
tranquillità di un numero indeterminato di persone, ossia di più nuclei
familiari.
In alternativa, le immissioni lamentate
potranno trovare rivendicazione nell'articolo 844 c.c. (immissioni)
sempreché l'entità delle immissioni sonore superi la soglia della c.d. "normale
tollerabilità". Inoltre, qualora attraverso questa condotta ne fosse
derivato un danno ingiusto, potrà essere avanzata richiesta di
risarcimento degli eventuali danni subiti (ex art.
2043 c.c.).
In entrambi questi ultimi due casi (azione
penale e quella civile), è
utile voler dapprima usufruire di idonee misurazioni fonometriche
eseguite da un
Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA)
a seguito delle quale rivolgersi ad un
consulente legale presentando i risultati delle rilevazioni e valutando
con esso
se e come procedere nella rivendicazione delle immissioni moleste.
Infatti, se per la rivendicazione dei
presupposti penali, potrà essere presentata un esposto/querela
all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito della eventuale rivendicazione
prevista dall'Ordinamento civile, il percorso risulta più articolato.
Infatti, potrà inizialmente essere avviata la diffida a carico del vicino per intimarlo a calmierare i rumori,
da subito o
entro un congruo termine, dopodiché, potrà essere avviato un tentativo
conciliativo e, qualora non si addivenisse ad una soluzione pacifica
della lite, potrà essere deciso di rinviare l'esame del caso ad un
Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.