Quanto segnalato
può essere fatto ricadere nella generica rivendicazione del disturbo fra vicini, di
cui all'articolo 844 c.c., che disciplina le illecite immissioni, ossia
quelle i cui valori eccedono la soglia della c.d. "normale
tollerabilità". Inoltre, qualora l'edificio sia stato realizzato dopo il
febbraio 1998, può essere contestato al costruttore/venditore
dell'immobile il mancato rispetto della soglia di rumore, fissata in 25 dB(A), indicata per i
"servizi a
funzionamento continuo" di cui all'articolo 2, del d.P.C.M. 5 dicembre 1997,
recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici",
sempreché l'origine del disturbo lamentato sia attribuita al
funzionamento di impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
Ciò premesso, bene si è fatto nel tentare
una via pacifica con il vicino di casa, avendo premura di preservare i
rapporti di buon vicinato, il che ha reso possibile, attraverso le valutazioni
finora svolte, di riconoscere nel rumore prodotto da una delle sorgenti presenti
all'interno dell'abitazione attigua la causa del disturbo. Tuttavia, resta ancora da chiarire se
tali immissioni siano imputabili all'impiego dell'impianto di allarme
(condizioni che pare tuttavia alquanto improbabile, a meno di un malfunzionamento di quale componente elettrico) o di altra
apparecchiatura, fra cui non vanno escluse le eventuali pompe di riciclo
dell'acqua per il riscaldamento/raffrescamento, pompe elettriche di
servizio (ad es. di acquari, elettrodomestici, etc.).
Per
qualsiasi di queste ipotesi, è necessario poter disporre di adeguata
"prova tecnica", fornita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale
di cui all'articolo 2, comma 6, della L.447/95,
eventualmente supportato da un tecnico specialista nel settore oggetto
di contestazione (elettrotecnico, termo-idraulico, etc.) grazie al
quale ricondurre i risultati delle rilevazioni fonometriche (analizzando
le frequenze caratteristiche) con quelli
derivanti da un approfondito esame degli impianti che potrebbero essere
all'origine del disturbo.
In questi casi, qualora
possibile, è estremamente utile e assai preziosa la disponibilità del
vicino di casa per ricercare le cause del disturbo, poiché attivando e
disattivando in sequenza i diversi impianti, è possibile cercare una
soluzione mirata delle cause. A beneficio di ciò, entrambe le parti
potrebbero sgravarsi dal ricorso in sede civile.