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La risposta della Redazione
Le basse frequenze effetto di musica nelle valutazione dell'inquinamento acustico
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore, l'avvio all'esercizio di attività produttive è subordinato alla presentazione al Comune di un'idonea documentazione di impatto acustico, di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, la quale deve indicare l'impatto sonoro generato dall'attività e i relativi sistemi di contenimento del rumore adottati per assicurare il rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, oltreché di quelli differenziali previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Ciò premesso, qualora l'entrata in esercizio l'attività procuri disturbo alla popolazione esposta ai rumori da questa generati, è possibile usufruire di un controllo fonometrico da parte dell'Autorità di controllo (Comune o Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), secondo la procedura dalla stessa indicata. Relativamente alla questione legata alla emissioni di rumori in bassa o bassissima frequenza, la valutazione entra in un ambito tecnico che può essere sintetizzato in alcuni principali elementi. In Italia non è ancora stata emanata una specifica norma di salvaguardia dagli effetti prodotti alla popolazione esposta a rumori in bassa frequenza. Il riferimento tecnico in capo al D.M. 16 marzo 1989, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", prevede espressamente che il livelli di rumore siano rilevati nell'intervallo di frequenza dai 20 Hz ai 20.000 Hz e che l'eventuale penalizzazione di 6 dB al livello di rumore ambientale rilevato, sia prevista esclusivamente per rumori in bassa frequenza, ossia compresi nell'intervallo dai 20 Hz ai 200 Hz, che manifestino la presenza di una componente tonale, verificata con il metodo indicato dallo stesso D.M.. A tal fine, l'analisi in frequenza va' eseguita in lineare (Lin), quindi escludendo la curva di ponderazione "A", prevista per la misura dei livelli di rumore, la quale andrebbe a "tagliare" proprio le basse frequenze, ossia in quel campo di frequenza nel quale la media sensibilità uditiva umana è attenuata entro i valori espressi dalle curve isofoniche riprese all'interno della norma UNI 226. Per ulteriori approfondimenti sul tema, consigliamo di consultare "Acustica psicofisica", a cura del prof. Angelo Farina dell'Università di Parma. Al di fuori di tale specifico ambito, la rivendicazione può essere assunta e, quindi meglio sviluppata, all'interno di una specifica vertenza civile, assunta in relazione al disposto di cui all'articolo 844 c.c. (immissioni), per il quale la consulenza tecnica potrà presentare una valutazione differente che abbia modo di definire un'eventuale correlazione fra il rumore percepito e gli effetti sulle persone esposte, anche in relazione agli eventuali effetti cagionati in ordine al degrado psico-fisico denunciato, purché comprovato da idonei referti medici. All'interno del sito, sono al riguardo presenti diversi documenti che possono aiutare in un primo sommario inquadramento della problematica, usufruendo del campo "Cerca nel sito", presente in alto a sinistra. Cordiali saluti.
La Redazione: 19.05.2018
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