La
risposta della Redazione
Le basse frequenze effetto di musica nelle
valutazione dell'inquinamento acustico
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore,
l'avvio all'esercizio di attività produttive è subordinato alla presentazione
al Comune di un'idonea documentazione di impatto acustico, di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", redatta da un Tecnico Competente in
Acustica Ambientale, la quale deve indicare l'impatto sonoro generato
dall'attività e i relativi sistemi di contenimento del rumore adottati per
assicurare il rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione)
indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, oltreché di
quelli differenziali previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre
1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Ciò
premesso, qualora l'entrata in esercizio l'attività procuri
disturbo alla popolazione esposta ai rumori da questa generati, è possibile
usufruire di un controllo fonometrico da parte dell'Autorità di controllo
(Comune o Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), secondo la
procedura dalla stessa indicata.
Relativamente alla questione legata alla emissioni di rumori in bassa o
bassissima frequenza, la valutazione entra in un ambito tecnico che può essere
sintetizzato in alcuni principali elementi.
In
Italia non è ancora stata emanata una specifica norma di salvaguardia dagli
effetti prodotti alla popolazione esposta a rumori in bassa frequenza. Il
riferimento tecnico in capo al D.M. 16 marzo 1989, recante "Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", prevede
espressamente che il livelli di rumore siano rilevati nell'intervallo di
frequenza dai 20 Hz ai 20.000 Hz e che l'eventuale penalizzazione di 6 dB al
livello di rumore ambientale rilevato, sia prevista esclusivamente per rumori in
bassa frequenza, ossia compresi nell'intervallo dai 20 Hz ai 200 Hz, che
manifestino la presenza di una componente tonale, verificata con il metodo
indicato dallo stesso D.M.. A tal fine, l'analisi in frequenza va' eseguita
in lineare (Lin), quindi escludendo la curva di ponderazione "A", prevista
per la misura dei livelli di rumore, la quale andrebbe a "tagliare" proprio le
basse frequenze, ossia in quel campo di frequenza nel quale la media sensibilità
uditiva umana è attenuata entro i valori espressi dalle curve isofoniche riprese
all'interno della norma UNI 226.
Per
ulteriori approfondimenti sul tema, consigliamo di consultare "Acustica
psicofisica", a cura del prof. Angelo Farina dell'Università di Parma.
Al di
fuori di tale specifico ambito, la rivendicazione può essere assunta e, quindi
meglio sviluppata, all'interno di una specifica vertenza civile, assunta in
relazione al disposto di cui all'articolo 844 c.c. (immissioni), per il quale la consulenza
tecnica potrà presentare una valutazione differente che abbia modo di definire
un'eventuale correlazione fra il rumore percepito e gli effetti sulle
persone esposte, anche in relazione agli eventuali effetti cagionati in ordine
al degrado psico-fisico denunciato, purché comprovato da idonei referti medici.
All'interno del sito, sono al riguardo presenti diversi documenti che possono
aiutare in un primo sommario inquadramento della problematica, usufruendo del
campo "Cerca nel sito", presente in alto a sinistra.
Cordiali saluti.
La Redazione:
19.05.2018