Egregio Signor Fabio,
le immissioni sonore generate nell'esercizio
di un'infrastruttura stradale sono regolate dal
d.P.R. n. 142 del 30
marzo 2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), il quale
stabilisce, a seconda del tipo di strada e delle fascia di pertinenza
acustica nella quale ricadono i ricettori esposti, i livelli di rumore
per le infrastrutture esistenti e per quelle di nuova realizzazione. Al
di fuori delle rispettive fasce di pertinenza acustica, il rumore
generato dall'infrastruttura stradale concorre alla determinazione dei
valori assoluti di immissione indicati dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale.
A tal riguardo, per le infrastrutture
esistenti il gestore
è tenuto, ai sensi dell'articolo 2, del
D.M. 29
novembre 2000 (Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore), a individuare le aree nelle
quali
per effetto dell'utilizzo dell'infrastruttura si abbia a stimare il
supero dei predetti valori limite e a disporre il relativo piano di
contenimento e abbattimento del rumore nel quale definire la tipologia
degli interventi ed i tempi di realizzo, secondo l'ordine ricavato attraverso l'indice di
priorità calcolato con il metodo indicato dall'Allegato 1, del
menzionato D.M. del 2000.
Prima dunque di disporre di una rilevazione
del rumore da parte di un consulente tecnico, pare dunque utile
verificare l'esito delle valutazioni eseguite dal gestore, gli eventuali
interventi programmati e i tempi previsti per la loro realizzazione. Se
tali informazioni risultassero inadeguate, incomplete o addirittura
assenti, l'avvio dei
rilievi, eseguiti con le modalità
indicate al punto 2, dell'Allegato C, del
D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), offriranno
l'occasione per valutare l'entità del supero e, di conseguenza, per
avanzare nei confronti del gestore la pretesa di includere, qualora non
già diversamente considerato, tale area tra quelle da risanare.
Circa la definizione degli interventi, spetta al gestore provvedere ad individuarne la soluzione più adatta,
per efficacie e costi di realizzo, a seconda di diversi fattori, tra i
quali: entità del supero, distanza dei ricettori da proteggere, ampiezza
dell'area da sanare, morfologia del territorio.
A tal riguardo, l'inserimento di una fascia piantumata
con alberature (c.d. "barriere verdi")
rappresenta una soluzione esteticamente gradevole anche se non particolarmente efficace, sia perché le
specie da impiegare devono essere a foglie sempre verdi (le conifere
hanno espresso tra i migliori valori di assorbimento acustico), sia perché
queste fasce necessitano di ampiezze estese. Con spessori della
vegetazione di 100 metri è possibile ragionevolmente attendersi
riduzioni nell'ordine dei 4 dB, a seconda del tipo di specie
utilizzata. Per questo motivo, queste
soluzioni sono solitamente impiegate in limitati contesti; mentre le
soluzioni con una maggiore resa restano le tradizionali barriere antirumore
che permettono di definire meglio le prestazioni di abbattimento in
relazione al loro dimensionamento e materiale, eventualmente mascherate
da alberature.
Nell'ambito dell'attuale impianto normativo,
non è dunque contemplato di seguire un processo diverso da quello
previsto in applicazione dell'articolo 2, del menzionato D.M. 29/11/00,
fondato sull'analisi, l'indicazione degli interventi e la definizione della loro priorità.
Eventuali richieste puntuali possono risultare certamente utili per sensibilizzare le Amministrazioni a
perseverare nel progetto di mitigazione acustica del rumore derivante
dalle infrastrutture stradali, anche se non incidono per sovvertire l'ordine
degli interventi, laddove le opere di contenimento siano previste
per fronteggiare i superi elevati e per proteggere il maggior numero di persone
esposte al rumore.
Nel nostro Paese risulta diffusa l'idea che
gli Amministratori programmino gli interventi a seconda delle
segnalazioni, così facendo si rischia di perdere di vista le priorità,
dal momento che l'impatto da rumore da traffico stradale costituisce la
principale causa di rumore in Europa. Per questo
l'Unione Europea ha avviato da tempo un programma di riduzione del
rumore che trova riferimento nella
Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002
relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, recepita
dall'Italia con il D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 (Attuazione
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale), alla quale fanno riferimento la disciplina
relativa al contenimento del rumore prodotto dai veicoli, quella
relativa regolamento europeo sull'etichettatura dei pneumatici e importanti studi volti all'impiego
di asfalti fonoassorbenti, al fine di intervenire
prioritariamente nel contenere il rumore direttamente alla fonte.
_____________________
Ulteriori approfondimenti
-
L'inquinamento acustico è ancora diffuso in tutta Europa