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Egregio Signor Fabio, le immissioni sonore generate nell'esercizio di un'infrastruttura stradale sono regolate dal d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), il quale stabilisce, a seconda del tipo di strada e delle fascia di pertinenza acustica nella quale ricadono i ricettori esposti, i livelli di rumore per le infrastrutture esistenti e per quelle di nuova realizzazione. Al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza acustica, il rumore generato dall'infrastruttura stradale concorre alla determinazione dei valori assoluti di immissione indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale. A tal riguardo, per le infrastrutture esistenti il gestore è tenuto, ai sensi dell'articolo 2, del D.M. 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), a individuare le aree nelle quali per effetto dell'utilizzo dell'infrastruttura si abbia a stimare il supero dei predetti valori limite e a disporre il relativo piano di contenimento e abbattimento del rumore nel quale definire la tipologia degli interventi ed i tempi di realizzo, secondo l'ordine ricavato attraverso l'indice di priorità calcolato con il metodo indicato dall'Allegato 1, del menzionato D.M. del 2000. Prima dunque di disporre di una rilevazione del rumore da parte di un consulente tecnico, pare dunque utile verificare l'esito delle valutazioni eseguite dal gestore, gli eventuali interventi programmati e i tempi previsti per la loro realizzazione. Se tali informazioni risultassero inadeguate, incomplete o addirittura assenti, l'avvio dei rilievi, eseguiti con le modalità indicate al punto 2, dell'Allegato C, del D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), offriranno l'occasione per valutare l'entità del supero e, di conseguenza, per avanzare nei confronti del gestore la pretesa di includere, qualora non già diversamente considerato, tale area tra quelle da risanare. Circa la definizione degli interventi, spetta al gestore provvedere ad individuarne la soluzione più adatta, per efficacie e costi di realizzo, a seconda di diversi fattori, tra i quali: entità del supero, distanza dei ricettori da proteggere, ampiezza dell'area da sanare, morfologia del territorio. A tal riguardo, l'inserimento di una fascia piantumata con alberature (c.d. "barriere verdi") rappresenta una soluzione esteticamente gradevole anche se non particolarmente efficace, sia perché le specie da impiegare devono essere a foglie sempre verdi (le conifere hanno espresso tra i migliori valori di assorbimento acustico), sia perché queste fasce necessitano di ampiezze estese. Con spessori della vegetazione di 100 metri è possibile ragionevolmente attendersi riduzioni nell'ordine dei 4 dB, a seconda del tipo di specie utilizzata. Per questo motivo, queste soluzioni sono solitamente impiegate in limitati contesti; mentre le soluzioni con una maggiore resa restano le tradizionali barriere antirumore che permettono di definire meglio le prestazioni di abbattimento in relazione al loro dimensionamento e materiale, eventualmente mascherate da alberature. Nell'ambito dell'attuale impianto normativo, non è dunque contemplato di seguire un processo diverso da quello previsto in applicazione dell'articolo 2, del menzionato D.M. 29/11/00, fondato sull'analisi, l'indicazione degli interventi e la definizione della loro priorità. Eventuali richieste puntuali possono risultare certamente utili per sensibilizzare le Amministrazioni a perseverare nel progetto di mitigazione acustica del rumore derivante dalle infrastrutture stradali, anche se non incidono per sovvertire l'ordine degli interventi, laddove le opere di contenimento siano previste per fronteggiare i superi elevati e per proteggere il maggior numero di persone esposte al rumore. Nel nostro Paese risulta diffusa l'idea che gli Amministratori programmino gli interventi a seconda delle segnalazioni, così facendo si rischia di perdere di vista le priorità, dal momento che l'impatto da rumore da traffico stradale costituisce la principale causa di rumore in Europa. Per questo l'Unione Europea ha avviato da tempo un programma di riduzione del rumore che trova riferimento nella Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, recepita dall'Italia con il D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), alla quale fanno riferimento la disciplina relativa al contenimento del rumore prodotto dai veicoli, quella relativa regolamento europeo sull'etichettatura dei pneumatici e importanti studi volti all'impiego di asfalti fonoassorbenti, al fine di intervenire prioritariamente nel contenere il rumore direttamente alla fonte. _____________________ Ulteriori approfondimenti - L'inquinamento acustico è ancora diffuso in tutta Europa
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La Redazione: 31.07.2021
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