Egregio Lettore,
la questione descritta contraddistingue
ormai molte realtà urbane e, spesso, deriva da un evidente
sbilanciamento degli interessi espressi da due parti contrapposte,
quella del riposo e della tranquillità invocata dalle residenze e quella
delle esigenze economiche, dello svago e del divertimento promossa dagli
esercenti.
Appare altresì evidente che il ruolo di
garante al quale dovrebbe trarre riferimento l'Amministrazione locale
(Comune) viene spesso ad esprimere la mancanza di quel ruolo autorevole
e di giudizio grazie al quale evitare di incappare nel degrado della
sfera del Diritto.
Il consolidato orientamento
giurisprudenziale ha infatti riconosciuto quale esigenza prevalente ed
irrinunciabile l'integrazione della salvaguardia della Salute delle
persone, sancita dall'articolo 32 della Carta costituzionale, con quella
del lavoro e della produzione (Art. 4 Cost.) ancorché quest'ultima debba
avvenire nel rispetto dell'utilità sociale (Art. 41 Cost.), quindi
essere esercitata non in contrasto con il benessere della collettività.
A tal fine, risulta basilare l'intervento pubblico, affinché l'azione
economica sia opportunamente indirizzata e coordinata da parte degli
Organismi locali che dovrebbero comprendere quanto risulti importante
operare avendo cura di porre in essere quanto necessario e utile
affinché nell'esercizio delle attività non si abbia a minacciare il
benessere delle persone esposte ai rumori che lamentano il disturbo,
con conseguente degrado della loro Salute.
Per assolvere a tale preminente compito,
i Comuni sono investiti di numerosi poteri volti a perseguire
efficacemente i principi di salvaguardia previsti dalla normativa
speciale in capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge
quadro sull'inquinamento acustico), e dei relativi decreti
attuativi, nonché delle disposizioni previste dagli articolo 50 e 54 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) che demandano al Sindaco la
possibilità di intervenire per salvaguardare le esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti.
A tal fine, nell'ambito della citata
Legge quadro, l'articolo 8, comma 4, prevede che la domanda di
autorizzazione all'esercizio di un'attività sia accompagnata da una
documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un
Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco
nazionale (ENTECA).
Sulla scorta dei risultati di tale
valutazione, il Comune potrà definire le eventuali misure di
contenimento dei rumori, siano esse di natura tecnica che di natura
organizzativa, quali limitazioni all'utilizzo delle pertinenze esterne e
riduzione degli orari.
La carenza di una efficace azione
preventiva, rinvia la definizione delle eventuali soluzioni all'esito
delle risultanze espresse dai controlli, che possono essere
richiesti allo stesso Comune e all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), a completamento dei quali potranno
essere avviati da parte del Comune i relativi provvedimenti
sanzionatori, richiamati dall'articolo 10, comma 2, della menzionata
L.447/95, e quelli ripristinatori (Diffida) che stabiliranno
entro un determinato termine il rientro nelle soglie limite di rumore.
Qualora tali preminenti azioni di
salvaguardia dagli effetti causati dal rumore, ossia di quella
preventiva (valutazione previsionale) e quella successiva (controlli),
invocate davanti al Comune dovessero rivelarsi inefficaci, e sempreché
il disturbo lamentato si estendesse ad un numero indefinito di persone,
ossia più abitazioni, potranno concretizzarsi i presupposti per
contestare a carico del gestore del locale l'ipotesi contravvenzionale
in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone. Nel qual caso, potrà essere
deciso se
presentare querela all'Autorità Giudiziaria, corredata da una chiara e
circostanziata descrizione dei fatti contestati, dai riferimenti delle
persone disturbate dal rumore, dagli esiti dei rilevamenti fonometrici
effettuati da un TCA, ancorché non strettamente necessari per decidere
in merito alle responsabilità contestate, potendo l'A.G. assumere adeguato
riscontro attraverso l'istruzione probatoria avviata durante lo
svolgimento degli accertamenti preliminari.