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Egregio Lettore, la questione descritta contraddistingue ormai molte realtà urbane e, spesso, deriva da un evidente sbilanciamento degli interessi espressi da due parti contrapposte, quella del riposo e della tranquillità invocata dalle residenze e quella delle esigenze economiche, dello svago e del divertimento promossa dagli esercenti. Appare altresì evidente che il ruolo di garante al quale dovrebbe trarre riferimento l'Amministrazione locale (Comune) viene spesso ad esprimere la mancanza di quel ruolo autorevole e di giudizio grazie al quale evitare di incappare nel degrado della sfera del Diritto. Il consolidato orientamento giurisprudenziale ha infatti riconosciuto quale esigenza prevalente ed irrinunciabile l'integrazione della salvaguardia della Salute delle persone, sancita dall'articolo 32 della Carta costituzionale, con quella del lavoro e della produzione (Art. 4 Cost.) ancorché quest'ultima debba avvenire nel rispetto dell'utilità sociale (Art. 41 Cost.), quindi essere esercitata non in contrasto con il benessere della collettività. A tal fine, risulta basilare l'intervento pubblico, affinché l'azione economica sia opportunamente indirizzata e coordinata da parte degli Organismi locali che dovrebbero comprendere quanto risulti importante operare avendo cura di porre in essere quanto necessario e utile affinché nell'esercizio delle attività non si abbia a minacciare il benessere delle persone esposte ai rumori che lamentano il disturbo, con conseguente degrado della loro Salute. Per assolvere a tale preminente compito, i Comuni sono investiti di numerosi poteri volti a perseguire efficacemente i principi di salvaguardia previsti dalla normativa speciale in capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), e dei relativi decreti attuativi, nonché delle disposizioni previste dagli articolo 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che demandano al Sindaco la possibilità di intervenire per salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. A tal fine, nell'ambito della citata Legge quadro, l'articolo 8, comma 4, prevede che la domanda di autorizzazione all'esercizio di un'attività sia accompagnata da una documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA). Sulla scorta dei risultati di tale valutazione, il Comune potrà definire le eventuali misure di contenimento dei rumori, siano esse di natura tecnica che di natura organizzativa, quali limitazioni all'utilizzo delle pertinenze esterne e riduzione degli orari. La carenza di una efficace azione preventiva, rinvia la definizione delle eventuali soluzioni all'esito delle risultanze espresse dai controlli, che possono essere richiesti allo stesso Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), a completamento dei quali potranno essere avviati da parte del Comune i relativi provvedimenti sanzionatori, richiamati dall'articolo 10, comma 2, della menzionata L.447/95, e quelli ripristinatori (Diffida) che stabiliranno entro un determinato termine il rientro nelle soglie limite di rumore. Qualora tali preminenti azioni di salvaguardia dagli effetti causati dal rumore, ossia di quella preventiva (valutazione previsionale) e quella successiva (controlli), invocate davanti al Comune dovessero rivelarsi inefficaci, e sempreché il disturbo lamentato si estendesse ad un numero indefinito di persone, ossia più abitazioni, potranno concretizzarsi i presupposti per contestare a carico del gestore del locale l'ipotesi contravvenzionale in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Nel qual caso, potrà essere deciso se presentare querela all'Autorità Giudiziaria, corredata da una chiara e circostanziata descrizione dei fatti contestati, dai riferimenti delle persone disturbate dal rumore, dagli esiti dei rilevamenti fonometrici effettuati da un TCA, ancorché non strettamente necessari per decidere in merito alle responsabilità contestate, potendo l'A.G. assumere adeguato riscontro attraverso l'istruzione probatoria avviata durante lo svolgimento degli accertamenti preliminari.
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La Redazione: 29.05.2021
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