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Ultimo aggiornamento: 07 marzo 2021

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La risposta dell'esperto

A cura di Marcello Brugola

 

 

Intraprendere un'azione legale nei confronti di un esercizio pubblico

 

Egregio Sig. G.D.

l’ARPAT dovrebbe aver trovato un supero di 5,8 dB contro i 3 dB di legge, e non 2,8 che non è un valore solitamente utilizzato, forse si confonde con il fatto che il supero verificato è appunto 5,8 - 3 = 2,8 dB, ma anche in questo caso mi sembra strano, perché il criterio amministrativo prevede l’arrotondamento a 0,5 dB, e quindi 5,8 diventerebbe 6,0.

Detto questo, sicuramente se viene ritrovato un supero di circa 3 dB con il criterio amministrativo, allora stia certo che con il criterio della normale tollerabilità, che fa il calcolo del differenziale tra valore massimo di immissione ed il valore del rumore di fondo inteso come percentile L95 e non come LEQ, il valore differenziale si incrementerà di almeno altri 5 dB, e quindi capisco il Suo disagio e quello della Sua famiglia.

Per quanto concerne la Sua domanda, si, dovrebbe essere sufficiente presentare le due perizie, tenga presente che in fase di causa sarà il Giudice a nominare un C.T.U. che valuterà gli aspetti legali del danno alla salute, e che pertanto, seppur importanti, non saranno determinanti; tuttavia questo è un aspetto più legale che tecnico, e Le consiglio di parlarne con il proprio Legale.

Per quanto riguarda il Tecnico specializzato, si, è necessario in quanto entrambe le parti devono nominare un C.T.P., ovvero un Commissario Tecnico di Parte, mentre il Tribunale, nella persona del Sig. Giudice, nominerà un C.T.U., ovvero un Commissario tecnico di Ufficio, che sarà il “dominus” della situazione.

Non Le consiglio di rimanere senza, altrimenti il tecnico di parte resistente avrà gioco facile, e se può, ne scelga uno esperto, che fa sempre la differenza.

In bocca al lupo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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