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La risposta della Redazione

 

 

Rumori delle aziende confinanti alle abitazioni civili

 

 

 

Il fatto che l'edificio ad uso abitativo sia inserito all'interno di una zona industriale offre già delle importanti preclusioni alla rivendicazione del rumore, dal momento che tali tipi di destinazioni d'uso sono, solitamente, ristrette al proprietario dell'edificio produttivo o al custode dello stesso. Per di più, qualora l'abitazione sia inserita nella Classificazione Acustica del territorio comunale in Classe VI - Aree esclusivamente industriali, non sono applicabili i valori limite differenziali di immissione previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali fissano l'incremento massimo di rumore che può apportare, all'interno dell'ambiente abitativo, la "specifica sorgente" sonora, rispetto al livello di rumore altrimenti presente in condizioni di quiete (rumore residuo), ossia quando tale specifica sorgente è inattiva.

In tali casi, i soli limiti ai quali è assoggettata l'attività sono quelli assoluti, misurati all'esterno dell'edificio, di emissione e quelli di immissione fissati per la relativa Classe acustica di appartenenza dell'edificio disturbato dal rumore. Tale verifica può essere richiesta al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente con le modalità indicate dagli stessi Enti.

Ciò premesso, fatta salva l'eventualità di un'azione amministrativa o di una rivendicazione nell'ambito dell'Ordinamento civile, sulla scorta di quanto sancito dall'articolo 844 c.c. (immissioni), e soprassedendo sull'eventuale preuso e sul fatto che l'attuale proprietario abbia provveduto all'acquisto di un edificio per fini abitativi all'interno di un'area produttiva di cui erano noti, o avrebbero potuto facilmente essere noti, i problemi derivanti dei rumori prodotti da un'attività già insediata al momento dell'acquisto, pare utile voler cercare di trovare con il responsabile delle immissioni un adeguato compromesso, al fine di conseguire un abbattimento dei rumori e delle vibrazioni quantomeno soddisfacente. Per fare questo, sono tuttavia preventivabili interventi significativi, dal momento che i rumori percepiti pare abbiano origine sia da fenomeni vibratori che da un limitato isolamento acustico delle partizioni, ovvero della pareti e dei solai, forse non adeguati per abbattere i rumori e le vibrazioni in misura adeguata. Non è da escludere, inoltre, che la componente vibrazionale possa contribuire a generare parte del rumore percepito all'interno dell'ambiente abitativo e questo complica un po' le cose.

In via del tutto indicativa, le operazioni da compiere sembrano, da una prima e ancorché sommaria valutazione, principalmente due. La prima, è quella di cercare di desolarizzare le strutture di collegamento con i macchinari che sono all'origine delle vibrazioni, fra le quali il carroponte, frapponendo dei sistemi antivibranti alla base del macchinario, oppure, ove possibile, eseguendo il "taglio" della struttura che separa i due edifici, e frapponendo fra essi materiale resiliente. La seconda, aumentare il grado di isolamento della struttura divisoria, attraverso la realizzazione di una doppia parete, opportunamente dimensionata, a seconda del grado di isolamento richiesto e delle caratteristiche di emissione della/e sorgente/i.

Ad ogni buon conto, si raccomanda che la valutazione circa le possibili cause del rumore che la successiva fase di definizione delle eventuali possibili soluzioni, comprensive di costi (che parrebbe utile voler compensare fra le parti), tempi e modalità, siano definiti da idonea figura professionale, perlomeno riconducibile al Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto nella banca dati nazionale (ENTECA), al fine di evitare interventi inadeguati, se non addirittura scarsamente efficaci.

 

 

La Redazione: 27.11.2019

 

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