Il fatto che l'edificio ad
uso abitativo sia inserito all'interno di una zona industriale offre già
delle importanti preclusioni alla rivendicazione del rumore, dal momento
che tali tipi di destinazioni d'uso sono, solitamente, ristrette al proprietario
dell'edificio produttivo o al custode dello stesso. Per di più, qualora
l'abitazione sia inserita nella Classificazione Acustica del territorio
comunale in Classe VI - Aree esclusivamente industriali, non sono
applicabili i valori limite differenziali di immissione
previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
i quali fissano l'incremento massimo di rumore che può apportare,
all'interno dell'ambiente abitativo, la "specifica sorgente"
sonora, rispetto al livello di rumore altrimenti presente in condizioni
di quiete (rumore residuo), ossia quando tale specifica sorgente è
inattiva.
In tali casi, i soli limiti
ai quali è assoggettata l'attività sono quelli assoluti, misurati
all'esterno dell'edificio, di emissione e quelli di immissione
fissati per la relativa Classe acustica di appartenenza dell'edificio
disturbato dal rumore. Tale verifica può essere richiesta al Comune e all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente con le modalità indicate dagli stessi Enti.
Ciò premesso, fatta salva
l'eventualità di un'azione amministrativa o di una rivendicazione
nell'ambito dell'Ordinamento civile, sulla scorta di quanto sancito dall'articolo 844 c.c. (immissioni), e
soprassedendo sull'eventuale preuso e sul fatto che l'attuale
proprietario abbia provveduto all'acquisto di un edificio per fini
abitativi all'interno di un'area produttiva di cui erano noti, o
avrebbero potuto facilmente essere noti, i problemi derivanti dei rumori
prodotti da un'attività già insediata al momento dell'acquisto, pare
utile voler cercare di trovare con il responsabile delle immissioni un
adeguato compromesso, al fine di conseguire un abbattimento dei rumori e
delle vibrazioni quantomeno soddisfacente. Per fare questo, sono
tuttavia preventivabili interventi significativi, dal momento che i
rumori percepiti pare abbiano origine sia da fenomeni vibratori che da
un limitato isolamento acustico delle partizioni, ovvero della pareti e
dei solai, forse non adeguati per abbattere i rumori e le vibrazioni in
misura adeguata. Non è da escludere, inoltre, che la componente
vibrazionale possa contribuire a generare parte del
rumore percepito all'interno dell'ambiente abitativo e questo complica
un po' le cose.
In via del tutto
indicativa, le operazioni da compiere sembrano, da una prima e ancorché
sommaria valutazione, principalmente due. La prima, è quella di cercare di desolarizzare le strutture di collegamento con i macchinari che sono
all'origine delle vibrazioni, fra le quali il carroponte, frapponendo
dei sistemi antivibranti alla base del macchinario, oppure, ove
possibile, eseguendo il "taglio" della struttura che separa i due
edifici, e frapponendo fra essi materiale resiliente. La seconda,
aumentare il grado di isolamento della struttura divisoria, attraverso
la realizzazione di una doppia parete, opportunamente dimensionata, a
seconda del grado di isolamento richiesto e delle caratteristiche di
emissione della/e sorgente/i.
Ad ogni buon conto, si
raccomanda che la valutazione circa le possibili cause del rumore che la successiva fase
di definizione delle eventuali possibili soluzioni, comprensive di costi (che parrebbe
utile voler compensare fra le parti), tempi e modalità, siano
definiti da idonea figura professionale, perlomeno riconducibile al
Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto nella banca
dati nazionale (ENTECA), al fine di evitare interventi inadeguati, se
non addirittura scarsamente efficaci.