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La risposta della Redazione

 

 

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Gent.ma Signora Sabrina,

partiamo col dire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività avrebbe, quantomeno, dovuto essere accompagnata da un'idonea documentazione dell'impatto acustico, attraverso la quale il Comune abbia avuto modo di valutare le eventuali situazioni critiche del rumore indotte dall'attività, sulla scorta delle quali definire adeguate misure di contenimento, a salvaguardia della Salute della popolazione esposta (Art. 32 Cost.). Risulta dunque utile conoscere il contenuto di tale documento, qualora disponibile agli atti del Comune, richiamandone la sua osservanza qualora in esso siano previste specifiche limitazioni.

In alternativa, potrà essere richiesto il controllo fonometrico al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, al fine della verifica dei valori assoluti (emissione ed immissione), definiti dalla Classificazione Acustica comunale, e dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

In caso di accertato supero di uno dei predetti valori limite, a carico del trasgressore, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge.

L'immissione molesta da Lei rappresentata può altresì trovare rivendicazione all'interno dell'Ordinamento civile, di cui all'articolo 844 c.c. (immissioni), presentandone istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile, qualora l'entità delle immissioni sonore denunciate superino la sogli della c.d. "normale tollerabilità", invocandone, qualora ne ricorrano i presupposti la procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c..

In tale ultima circostanza, è tuttavia necessario avvalersi di idonea figura legale e di un tecnico di parte per l'avvio delle relative analisi fonometriche che Lei ha peraltro indicato essere già state svolte.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 27.05.2017

 

 

 

 

 

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