The new Art

of Silence

Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2023

Informazione on-line dal 2004 su inquinamento acustico

Testata giornalistica specializzata

 

Home

Fisica onde musica

Approfondimenti dei fenomeni sonori

Laboratorio

Università di Modena e Reggio Emilia

UNIMORE

Music Lab

Laboratorio della musica

Musica e suono

 

Salute e psiche

Effetti e psicologia delle persone

Rubrica salute

 

Esperienza udibile

BACHECA

Annunci degli inserzionisti

Inserzioni

 

DIDATTICA

Opere di approfondimento

Documentazione

 

Posta dei lettori

 

Lettere

 

Invia lettera

 

Associazione Specialisti Acustica

SALUTE

 Stima carico di malattia da rumore ambientale

World Health Organization Europe

Joint Research Centre

Guida metodologica

 

2018

Nuove linee guida Rumore ambientale

World Health Organization Europe

SITI WEB

 

Governance and Integrated Observation of Marine Natural HAbitat

Ascoltare il silenzio

Web-museo del suono

 

 

 

Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Inquinamento acustico da parte di un avvisatore acustico di passaggio rampa garage

 

 

 

Egregio Signor Massimo,

nell'ambito della disciplina regolamentare in capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) il rumore generato nell'esercizio di un parcheggio rientra nelle c.d. "sorgenti fisse" ex art. 2, c. 1, lett. c), della menzionata L.447/95, le quali sono assoggettate al rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, oltreché, limitatamente alle attività produttive/professionali/commerciali, di quelli differenziali di immissione di cui all'art. 4, c. 1, del d.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) da verificare all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, con le finestre aperte o con le finestra chiuse, a seconda di quale che sia la condizioni di maggiore disturbo.

Nella valutazione delle predette immissioni è previsto che siano incluse tutte le sorgenti sonore che compongono l'esercizio del parcheggio, tra le più comuni: il transito e le operazioni di parcheggio dei veicoli, gli scuotimenti provocati dal passaggio su canalette o dossi rallentatori, l'apertura di serrande o di sbarre di accesso, gli impianti tecnologici (es. sistemi di ventilazione, gruppo elettrogeno), gli impianti di movimentazione dei veicoli per i parcheggi automatizzati automatici e, come nel caso da Lei presentato, di avvisatori acustici di varia natura (per la sicurezza, per la diffusione di messaggi sonori, etc.). La realizzazione di tali apparati sono comunque tenuti a rispondere ai requisiti urbanistici e di sicurezza previsti dai relativi regolamenti i quali non rientrano tuttavia tra le competenze della materia da noi trattata.

Ad ogni buon conto, in occasione della domanda di autorizzazione alla realizzazione di tali opere, il proponente è tenuto a presentazione una valutazione di previsione di impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95) redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), nella quale offrire rappresentazione della stima dei livelli di rumore generati e delle eventuali soluzioni adottate per assicurare il rispetto dei predetti valori limiti.

Nel caso presentato, comprendere quali che siano le ragioni che hanno portato all'impiego di un cicalino non appaiono dal Suo scritto ben chiare, né appare chiaro se siano legate ad esigenze di necessità nell'ambito della sicurezza del passaggio di pedoni ipovedenti, oppure ad aspetti di mera opportunità o, più semplicemente, di comodità, giacché da questo potrebbe insistere la richiesta di dismissione dell'impianto o collocazione in altra zona del garage. La questione necessiterebbe di un approfondimento, anche nell'ambito dei titoli autorizzativi disposti dall'Autorità locale (Comune). Ciò quale primo elemento per stabilire se l'installazione di tale apparecchiatura sia stata prescritta come vincolo esecutivo ai fini di salvaguardare l'incolumità di coloro che transitano nei pressi di un'uscita giudicata pericolosa. Ciò risulta possibile usufruendo di apposita istanza di accesso agli atti (ex L.241/90).

Sulla scorta di tali preliminari aspetti potrà successivamente essere invocata da parte del Comune l'adozione di un provvedimento di limitazione (ordinanza) oppure l'istituzione di un'apposita disciplina all'interno del regolamento acustico comunale (ex art. 6, c. 1, lett. e), L.447/95). In alternativa, Lei potrà decidere di inoltrare la richiesta di verifica fonometrica al Comune, il quale potrà avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Qualora all'esito delle verifiche venisse accertato il supero di uno dei predetti limiti, lo stesso Comune sarà tenuto ad avviare i relativi provvedimenti, sanzionatori (ex art. 10, c. 2, L.447/95) e ripristinatorio (diffida) con il quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge.

Fatto salvo quanto sopra esposto, il disturbo da rumore tra vicini può trovare una sua definizione all'interno del tradizionale disciplina in capo all'art. 844 c.c. (immissioni), grazie alla quale possono essere contestate quelle immissioni prodotte in misura eccedente la soglia della c.d. "normale tollerabilità". Nel qual caso, risulta necessario disporre dapprima dell'onere della prova tecnica, acquisita usufruendo del supporto di un TCA, da Lei incaricato, oltre all'ausilio di un consulente legale con il quale intraprendere un tentativo di conciliazione, addivenendo a quegli utili e adeguati rimedi che permettano una risoluzione della lite.

Infine, pare comunque opportuno ricordare che le valutazioni di ogni specifico caso necessitano di un preliminare approfondito esame nel corso del quale vanno ricercate le cause che hanno portato al manifestarsi di una sorgente giudicata molesta e, solo successivamente, definire all'interno di un'azione di diritto gli strumenti più adatti per addivenire, entro tempi celeri e costi contenuti, ad una riappacificazione con il vicinato. Sempre tenendo conto che la violazione della quiete e del riposo lede il diritto alla salute sancito dall'art.32 della Costituzione. Diritto comunque non comprimibile dalla libera iniziativa economica, come stabilito dall'art. 41 della Carta Costituzionale.

Un cordiale saluto.

 

 

La Redazione: 25.09.2023

 

 

 

Spazi liberi da rumore

EVENTI

Suono e Musica della Vita

Salute armonica dell’anima

                                 

Corso Superiore

12 ottobre 2023

Lezioni online

Programma

 

» altri eventi

Marketing Sonoro

Strumenti di marketing

Suoni e frequenze

 

GUIDA LAVORO

Banca dati rumore

ISOLAMENTO

Manuale

di buona pratica

 

Manuale Knauf

Associazione

Isolamento termico acustico

Soluzioni al rumore

SOUNDSCAPE

FKL

Paesaggio sonoro

 

Misura il rumore

Openoise

Rilevare il rumore attraverso smartphone

 

Hush City

 

Identificare le aree di quiete nelle città

 

Mediazione civile

 Arbitrato e conciliazione

ANNUNCI

 

 

 

Cerca lavoro

 

 

Codici offerte

Risparmia negli acquisti online

 

 

 

| Chi siamo | contatti | copyright | lavora con noi | Partners | privacy | Redazione |

 

 

Inquinamentoacustico.it ® 2023

 

Powered by Register.it