Egregio Signor Massimo,
nell'ambito della disciplina regolamentare in capo alla
legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) il rumore generato nell'esercizio di un parcheggio rientra
nelle c.d. "sorgenti fisse" ex art. 2, c. 1, lett. c),
della menzionata L.447/95, le quali sono assoggettate al rispetto dei
valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale, oltreché, limitatamente alle attività
produttive/professionali/commerciali, di quelli differenziali di
immissione di cui all'art. 4, c. 1, del d.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore) da verificare all'interno
degli ambienti abitativi esposti al rumore, con le finestre aperte o con
le finestra chiuse, a seconda di quale che sia la condizioni di maggiore
disturbo.
Nella valutazione delle predette immissioni è previsto
che siano incluse tutte le sorgenti sonore che compongono l'esercizio
del parcheggio, tra le più comuni: il transito e le operazioni di
parcheggio dei veicoli, gli scuotimenti provocati dal passaggio su
canalette o dossi rallentatori, l'apertura di serrande o di sbarre di
accesso, gli impianti tecnologici (es. sistemi di ventilazione, gruppo
elettrogeno), gli impianti di movimentazione dei veicoli per i parcheggi
automatizzati automatici e, come nel caso da Lei presentato, di
avvisatori acustici di varia natura (per la sicurezza, per la diffusione
di messaggi sonori, etc.). La realizzazione di tali apparati sono
comunque tenuti a rispondere ai requisiti urbanistici e di sicurezza
previsti dai relativi regolamenti i quali non rientrano tuttavia tra le
competenze della materia da noi trattata.
Ad ogni buon conto, in occasione della domanda di
autorizzazione alla realizzazione di tali opere, il proponente è tenuto
a presentazione una valutazione di previsione di impatto acustico (ex
art. 8, c. 4, L.447/95) redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA)
iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), nella quale offrire
rappresentazione della stima dei livelli di rumore generati e delle
eventuali soluzioni adottate per assicurare il rispetto dei predetti
valori limiti.
Nel caso presentato, comprendere quali che siano le
ragioni che hanno portato all'impiego di un cicalino non appaiono dal
Suo scritto ben chiare, né appare chiaro se siano legate ad esigenze di
necessità nell'ambito della sicurezza del passaggio di pedoni
ipovedenti, oppure ad aspetti di mera opportunità o, più semplicemente,
di comodità, giacché da questo potrebbe insistere la richiesta di
dismissione dell'impianto o collocazione in altra zona del garage. La
questione necessiterebbe di un approfondimento, anche nell'ambito dei
titoli autorizzativi disposti dall'Autorità locale (Comune). Ciò quale
primo elemento per stabilire se l'installazione di tale apparecchiatura
sia stata prescritta come vincolo esecutivo ai fini di salvaguardare
l'incolumità di coloro che transitano nei pressi di un'uscita giudicata
pericolosa. Ciò risulta possibile usufruendo di apposita istanza di
accesso agli atti (ex L.241/90).
Sulla scorta di tali preliminari aspetti potrà
successivamente essere invocata da parte del Comune l'adozione di un
provvedimento di limitazione (ordinanza) oppure l'istituzione di
un'apposita disciplina all'interno del regolamento acustico comunale (ex
art. 6, c. 1, lett. e), L.447/95). In alternativa, Lei potrà decidere di
inoltrare la richiesta di verifica fonometrica al Comune, il quale potrà
avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA). Qualora all'esito delle verifiche venisse
accertato il supero di uno dei predetti limiti, lo stesso Comune sarà
tenuto ad avviare i relativi provvedimenti, sanzionatori (ex art.
10, c. 2, L.447/95) e ripristinatorio (diffida) con il quale disporre,
entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge.
Fatto salvo quanto sopra esposto, il disturbo da rumore
tra vicini può trovare una sua definizione all'interno del tradizionale
disciplina in capo all'art. 844 c.c. (immissioni), grazie alla
quale possono essere contestate quelle immissioni prodotte in misura
eccedente la soglia della c.d. "normale tollerabilità". Nel qual
caso, risulta necessario disporre dapprima dell'onere della prova
tecnica, acquisita usufruendo del supporto di un TCA, da Lei incaricato,
oltre all'ausilio di un consulente legale con il quale intraprendere un
tentativo di conciliazione, addivenendo a quegli utili e adeguati rimedi
che permettano una risoluzione della lite.
Infine, pare comunque opportuno ricordare che le
valutazioni di ogni specifico caso necessitano di un preliminare
approfondito esame nel corso del quale vanno ricercate le cause che
hanno portato al manifestarsi di una sorgente giudicata molesta e, solo
successivamente, definire all'interno di un'azione di diritto gli
strumenti più adatti per addivenire, entro tempi celeri e costi
contenuti, ad una riappacificazione con il vicinato. Sempre tenendo
conto che la violazione della quiete e del riposo lede il diritto
alla salute sancito dall'art.32 della Costituzione. Diritto comunque non
comprimibile dalla libera iniziativa economica, come stabilito dall'art.
41 della Carta Costituzionale.
Un cordiale saluto.