Fra le molte considerazioni, sono principalmente due quelle da
analizzare. La prima, definire i motivi che hanno portato a realizzare un impianto di
autolavaggio in vicinanza di abitazioni, dal momento che tali tipologie
di impianti è noto che producono un significativo impatto sonoro
difficilmente compatibili con le esigenze espressa dalle abitazioni. La
seconda, riguarda il rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione dell'impianto o quella successiva all'esercizio
dell'attività, la quale avrebbe dovuto essere accompagnata da una
documentazione dell'impatto acustico redatta, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, nella quale avrebbero dovuto essere indicati i livelli
di rumore generati dall'attività, nonché gli eventuali sistemi di
contenimento del rumore qualora necessari per assicurare il rispetto dei
valori limite al rumore.
In assenza di tale
documentazione, l'autorizzazione potrebbe risentire di un vizio di
legittimità, contestabile per via gerarchica entro specifici termini. Mentre qualora quanto realizzato risulti in contrasto con i
contenuti previsti dalla documentazione di impatto acustico il Comune potrebbe intimare un
suo adeguamento.
Il Comune ha dunque
occasione di rimediare, attivando un provvedimento in autotutela,
le eventuali carenze pendenti. A tal fine, potrà essere chiesto al titolare
dell'autorizzazione di provvedere ad integrare la documentazione
depositata con una valutazione di impatto acustico generato
dall'impianto in esercizio, supportata dalla misurazione dei livelli di rumore
all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti, per la verifica dei valori limite differenziali di
immissione di cui all'articolo 4, del d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
nonché all'esterno dei ricettori (abitazioni) per la verifica dei valori assoluti
di immissione e di quelli di emissione previsti dalla
Classificazione Acustica del territorio comunale. Sulla scorta di tali
misurazioni potranno essere definiti gli eventuali sistemi di
contenimento del rumore.
In carenza di tale
preminente iniziativa, si potrà decidere di attendere gli esiti delle
verifiche richieste all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA), attraverso cui demandare i necessari
provvedimenti di adeguamento (diffida) .
Per quanto riguarda,
invece, il ricorso ex Art. 844 c.c. (immissioni), pare
utile voler considerare che, in questo caso, la valutazione del rumore
deve essere riferita alla soglia della c.d. "normale tollerabilità",
la quale rappresenta un criterio di valutazione del rumore assai più
restrittivo di quello previsto nell'ambito del procedimento intrapreso
attraverso il Comune, dato che la specifica sorgente disturbante non può
eccedere nella misura di 3 dB(A) il livello di rumore di fondo. Da ciò
ne consegue che, mentre le valutazioni eseguite dall'ARPA riguarderanno
esclusivamente la valutazione delle soglie limite di accettabilità del
rumore (valori assoluti e differenziali), definite dalla normativa speciale di settore, quelle richieste
nell'ambito di una vertenza civile sono riferite a ben altro criterio,
benché si possa cautelativamente ritenere che il supero delle soglie di
accettabilità rappresentino, con tutta evidenza, anche il supero della
soglia di "normale tollerabilità". Per questo motivo, le
rilevazioni eseguite dall'ARPA ben potranno supportare l'eventuale
elemento di prova tecnica attraverso cui motivare le ragione
dell'istanza del ricorrente.
Ad ogni buon conto, non va'
trascurato la valutazione del caso non può essere ristretta al solo
criterio tecnico previsto per definire le
illecite immissioni, giacché la valutazione cui sarà chiamato ad esprimersi il Giudice
nel merito della controversia, si fonda anche su altre e particolari
fondamenta, fra cui il contemperamento fra le due differenti
esigenze ed il preuso, al quale è imprescindibilmente legata la specificità
delle condizione dei luoghi nei quali l'attività causa di rumore ha
avuto occasione di manifestarsi.