The new Art

of Silence

Ultimo aggiornamento: 08 marzo 2020

Informazione on-line dal 2004 su inquinamento acustico

Testata giornalistica specializzata

 

Home

Fisica Onde Musica

Università di Modena e Reggio Emilia

Salute psiche

Effetti del rumore

- - -

Dott.ssa Elena Cipani

Psicologa

Giuridica

Giurisprudenza rumore

Ante 2011

Post 2011

Bacheca

Cerco Compro Vendo

Annunci presenti: 16

Didattica

Corsi di formazione

Posta

dei lettori

Disturbo

Proposta

Protesta

Invia lettera

Salute

Guida metodologica per la stima del carico di malattia da rumore ambientale

World Health Organization Europe

Joint Research Centre

- - -

Nuove linee guida sul rumore ambientale per l'Europa 2018 World Health Organization Europe

Siti web

Selezionati dalla rete

Governance and Integrated Observation of Marine Natural HAbitat

Ascoltare il silenzio

Web-museo del suono

 

 

La risposta della Redazione

 

 

Autolavaggio privo di valutazione di impatto acustico

 

 

 

Fra le molte considerazioni, sono principalmente due quelle da analizzare. La prima, definire i motivi che hanno portato a realizzare un impianto di autolavaggio in vicinanza di abitazioni, dal momento che tali tipologie di impianti è noto che producono un significativo impatto sonoro difficilmente compatibili con le esigenze espressa dalle abitazioni. La seconda, riguarda il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto o quella successiva all'esercizio dell'attività, la quale avrebbe dovuto essere accompagnata da una documentazione dell'impatto acustico redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, nella quale avrebbero dovuto essere indicati i livelli di rumore generati dall'attività, nonché gli eventuali sistemi di contenimento del rumore qualora necessari per assicurare il rispetto dei valori limite al rumore.

In assenza di tale documentazione, l'autorizzazione potrebbe risentire di un vizio di legittimità, contestabile per via gerarchica entro specifici termini. Mentre qualora quanto realizzato risulti in contrasto con i contenuti previsti dalla documentazione di impatto acustico il Comune potrebbe intimare un suo adeguamento.

Il Comune ha dunque occasione di rimediare, attivando un provvedimento in autotutela,  le eventuali carenze pendenti. A tal fine, potrà essere chiesto al titolare dell'autorizzazione di provvedere ad integrare la documentazione depositata con una valutazione di impatto acustico generato dall'impianto in esercizio, supportata dalla misurazione dei livelli di rumore all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti, per la verifica dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", nonché all'esterno dei ricettori (abitazioni) per la verifica dei valori assoluti di immissione e di quelli di emissione previsti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale. Sulla scorta di tali misurazioni potranno essere definiti gli eventuali sistemi di contenimento del rumore.

In carenza di tale preminente iniziativa, si potrà decidere di attendere gli esiti delle verifiche richieste all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), attraverso cui demandare i necessari provvedimenti di adeguamento (diffida) .

Per quanto riguarda, invece, il ricorso ex Art. 844 c.c. (immissioni), pare utile voler considerare che, in questo caso, la valutazione del rumore deve essere riferita alla soglia della c.d. "normale tollerabilità", la quale rappresenta un criterio di valutazione del rumore assai più restrittivo di quello previsto nell'ambito del procedimento intrapreso attraverso il Comune, dato che la specifica sorgente disturbante non può eccedere nella misura di 3 dB(A) il livello di rumore di fondo. Da ciò ne consegue che, mentre le valutazioni eseguite dall'ARPA riguarderanno esclusivamente la valutazione delle soglie limite di accettabilità del rumore (valori assoluti e differenziali), definite dalla normativa speciale di settore, quelle richieste nell'ambito di una vertenza civile sono riferite a ben altro criterio, benché si possa cautelativamente ritenere che il supero delle soglie di accettabilità rappresentino, con tutta evidenza, anche il supero della soglia di "normale tollerabilità". Per questo motivo, le rilevazioni eseguite dall'ARPA ben potranno supportare l'eventuale elemento di prova tecnica attraverso cui motivare le ragione dell'istanza del ricorrente.

Ad ogni buon conto, non va' trascurato la valutazione del caso non può essere ristretta al solo criterio tecnico previsto per definire le illecite immissioni, giacché la valutazione cui sarà chiamato ad esprimersi il Giudice nel merito della controversia, si fonda anche su altre e particolari fondamenta, fra cui il contemperamento fra le due differenti esigenze ed il preuso, al quale è imprescindibilmente legata la specificità delle condizione dei luoghi nei quali l'attività causa di rumore ha avuto occasione di manifestarsi.

 

 

La Redazione: 01.04.2019

 

 

Eventi

Smart Design di Pompe, Valvole e Tubi

Seminario

24 marzo 2020

Un processo strutturato dalla simulazione alla metrologia

Capriolo (BS)

 

Marketing Sonoro

Suoni e frequenze strumenti di marketing

- - -

Dott.ssa Alessandra Brusegan

Guida Lavoro

Isolamento acustico

Manuale

di buona pratica

 

Associazione per isolamento termico e acustico

Arbitrato - conciliazione

FKL

Paesaggio Sonoro

Soundscapes & Sound Identities

Soluzioni al rumore ambientale

OpeNoise

Misurare il rumore

 

 

Motore di ricerca per Annunci lavoro

neuvoo.it

 

Codici

sconti e offerte

 Come risparmiare negli acquisti online

| chi siamo | contatti | copyright | lavora con noi | partner | privacy | redazione |

 

 

Inquinamentoacustico.it ®

 

 

info@inquinamentoacustico.it